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uattro mesi fa, esattamente il 17 dicembre 2013, sono stati pubblicati i regolamenti Ue sulla nuova Pac. Ancora oggi, molto agricoltori hanno difficoltà a conoscere quale sarà l’importo dei pagamenti diretti 2015-2020.

Solo dopo le scelte nazionali, saremo in grado di rispondere esattamente a questa domanda, ma già oggi ci sono gli elementi per stimare il futuro dei pagamenti diretti di ogni agricoltore.

Le scelte nazionali

Le decisioni che influiscono sul valore dei pagamenti diretti sono principalmente tre:

– le tipologie di pagamenti diretti;

– la regionalizzazione;

– la convergenza.

Le scelte relative a questi tre punti saranno adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 1° agosto 2014. Il dibattito è ancora aperto, ma alcune scelte sono già preannunciate (vedi box) e il Ministro Maurizio Martina ha manifestato l’intenzione di prendere tutte decisioni entro il 15 maggio 2014.

Ipotizziamo alcuni esempi aziendali di pagamenti diretti, partendo da alcuni punti fermi sulle scelte nazionali (vedi box): regione unica, modello di convergenza “irlandese” e greening individuale.

Il modello “irlandese”

Il modello di convergenza “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.

Il modello “irlandese” fissa regole per il pagamento di base e per il pagamento greening.

Relativamente al pagamento di base, il modello “irlandese” prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013):

– i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale;

– all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019;

– gli agricoltori che ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019.

Relativamente al pagamento greening, il modello “irlandese” prevede che gli Stati membri possano fissarlo a livelloindividuale ovvero il pagamento greening sarà calcolato per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013).

Di conseguenza, gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, avranno anche un pagamentogreening più elevato.

Nel modello “irlandese” ci sono due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (VUN) e il valore unitario iniziale (VUI).

Il valore unitario nazionale (VUN)

Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento di base si ottiene dalla seguente formula:

VUN = (X / Y) * (P / R)

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015.

Y = massimale nazionale per il 2015.

R = numero dei titoli all’aiuto assegnati dallo Stato nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale).

P = massimale nazionale del pagamento di base nel 2019.

Per l’Italia significa circa 167 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli:

– il pagamento di base al 54%, il pagamento greening al 30%, il pagamento giovani agricoltori al 1%, il pagamento accoppiato al 13% e la riserva nazionale al 2%;

– il massimale nazionale per il 2019 a 3,902 milioni di euro;

– il massimale nazionale per il 2015 a 3,704 milioni di euro.

Il valore unitario iniziale (VUI)

Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale, calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi del 2014.

Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene dalla seguente formula:

VUI = (x / y) * (A / B)

x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;

y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale per il 2014.

A = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014.

B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale.

Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore.

L’Italia sceglierà il “modello irlandese”, con un pagamento di base di circa 54%, a cui si aggiunge il pagamento greening al 30%. In tal caso, il rapporto (x / y) potrebbe assumere un valore di circa 53,3%.

Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore.

Il valore A può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, in due modi:

1. a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014;

2. a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

L’ipotesi più accreditata è che l’Italia scelga il metodo dei pagamenti ricevuti.

In sintesi, è rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori:

– i riferimenti storici, riferiti all’anno 2014;

– il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.

Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020. Se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti diminuiranno secondo le regole del modello “irlandese”.

Alcuni esempi

Per chiarire l’effetto combinato delle diverse tipologie di pagamenti diretti, della regionalizzazione e della convergenza, si propongono due casi aziendali:

– un giovane agricoltore viticoltore e frutticoltore che non riceve pagamenti diretti nel 2014 (tab. 1 e fig. 1);

– un agricoltore allevatore con titoli di valore elevato nel 2014 (tab. 2 e fig. 2).

L’obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti.

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downloadGli aiuti comunitari 2015-2020 sono percepiti dai soggetti che rivestono la qualifica di “agricoltore attivo”. Questo requisito della nuova Pac è una novità che persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”: un requisito molto complesso, disciplinato da numerose normative comunitarie e nazionali (tab. 1). In ultimo, il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare che chiarisce i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di “agricoltore attivo”. Con questa Circolare, la normativa sull’agricoltore attivo è definitivamente chiarita e consente di procedere alla presentazione della domanda di assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e alla domanda di pagamento 2015, entrambe con scadenza fissata al 15 giugno 2015.

Quando si applica

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea (tab. 2). Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno del Reg. 1307/2013 (pagamenti diretti) sia ad una serie di misure previste Reg. 1305/2013 (sviluppo rurale). Ad esempio, anche i contributi alle assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate sono soggetti al possesso del requisito dell’agricoltore attivo. La normativa è molto complessa. I “veri” agricoltori non hanno difficoltà a dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Invece, ci sono casi molto complessi soprattutto per i soggetti che non hanno partita Iva in campo agricolo (part-time, pensionati) ed importanti casi di esclusione (enti pubblici, società immobiliari).

Gli agricoltori “non attivi”

Gli agricoltori non attivi appartengono a quattro categorie (tab. 3). Attività agricola minima Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Lista nera fissata dall’Ue Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.Lista nera fissata dall’Italia L’Italia ha operato un ampliamento della lista nera a quattro categorie di soggetti: –   banche e finanziarie; –   soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari); –   assicurazioni; –   Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti tecnici agrari e dei centri di ricerca, e gli enti che gestiscono usi civici. Lo svolgimento delle attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata da Agea mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria. Agricoltori senza requisiti Altri agricoltori non attivi sono i soggetti che non possiedono i requisiti minimi: coloro le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. Questi soggetti sono quelli che non hanno i requisiti dell’agricoltore attivo, riportato nel prossimo paragrafo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti (tab. 4):

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva.

Agricoltore sotto un certa soglia Gli agricoltori sono attivi se nell’anno precedente hanno percepito pagamenti diretti di ammontare inferiore a: –   5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; –   1.250 euro nelle altre zone. In Italia la maggior parte dei beneficiari della Pac sono al di sotto di tale soglia; infatti, i percettori di aiuti inferiori a 5.000 euro rappresentano nel nostro Paese l’87% della platea dei beneficiari, anche se la loro quota sull’ammontare dei pagamenti erogati è stata solo del 26%. Di conseguenza, la maggior parte dei beneficiari attuali della Pac è “agricoltore attivo” per il fatto di essere sotto una certa soglia di pagamenti diretti; infatti, tutti i piccoli agricoltori sarebbero considerati attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti ecc.). Iscrizione all’Inps L’iscrizione all’Inps deve riguardare il richiedente dei pagamenti diretti in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro. Non vale iscrizione all’Inps di un dipendente. Titolari di partita Iva La partita Iva deve essere attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, l’agricoltore deve presentare anche la dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate non è necessaria la dichiarazione annuale Iva. Per partita Iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. In altre parole, il certificato di attribuzione della partita Iva deve riportare il codice ATECO 01. Le aziende, in cui è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo (senza dichiarazione dell’Iva nel 2016), sono quelle con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. 1257/1999, ossia la classificazione di zone montane e/o svantaggiate, utilizzate ai fini del Psr.

Deroghe per gli agricoltori non attivi

Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera o che non possiede i requisiti di agricoltore attivo è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

  1. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
  2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
  3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola sarà considerata “agricoltore attivo”. Analogamente un agricoltore che ha aperto la partiva Iva agricola dopo il 1° agosto 2014 o che non possiede l’indicazione del Codice ATECO 01.

Prima deroga

Ai fini della verifica dell’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. 73/2009 per il 2014, senza tener conto delle riduzioni ed esclusioni ai fini della condizionalità o dei recuperi. Dal 2016, si considera l’importo dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. 1307/2013. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nel 2014, l’importo è calcolato con la media nazionale dei pagamenti diretti (vedi box). La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.

Seconda deroga

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totaliottenuti nel 2014;
  2. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014;
  3. se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Il controllo dei requisiti a) e b) viene effettuato dall’Organismo pagatore sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

Terza deroga

L’attività principale o l’oggetto sociale è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale del registro delle imprese se, nel caso di persona giuridica, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società contiene l’indicazione di società agricola”. Il requisito è sempre rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita Iva attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.

L’accertamento dei requisiti

L’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore attivo è affidata ad Agea. La Circolare Agea n. 140 del 20 marzo 2015 prevede che la verifica della qualifica di “agricoltore attivo” è eseguita, ove possibile, in via informatica sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad Agea, l’esistenza della qualifica di “agricoltore attivo” in capo all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di “agricoltore attivo” al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

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VineyardLa Riforma della Pac 2015-2020 introduce rilevanti novità per il settore viticolo, in particolar modo con riferimento al Primo pilastro (pagamenti diretti e Ocm). Di fatti, la viticoltura era finora rimasta completamente esclusa dagli aiuti diretti della Pac e il sostegno al settore era affidato all’apposito Programma di sostegno contenuto nel Regolamento sull’Ocm unica.
La grande novità introdotta dalla riforma prevede l’assegnazione di pagamenti diretti anche alle superfici viticole. Vediamo quali saranno i principali cambiamenti che interesseranno il comparto viticolo a partire dal 2015.

Criteri di assegnazione
La Riforma dei pagamenti diretti prevede innanzitutto una nuova assegnazione dei diritti (o titoli) all’aiuto, che avverrà sulla base della Domanda Unica (DU) 2015. La maggiore novità che interessa in particolar modo il settore viticolo è rappresentata dal fatto che fra le superfici ammissibili – che potranno dunque essere abbinate ai titoli per ricevere i pagamenti diretti – figurano per la prima volta anche i vigneti. Ne consegue che all’atto della presentazione della DU 2015 i viticoltori specializzati (o, ad ogni modo, le aziende con superfici viticole) potranno richiedere l’assegnazione dei titoli anche sulla superficie coltivata a vigneto e, in seguito, potranno abbinare annualmente tale superficie ai diritti all’aiuto per ottenere i pagamenti diretti.
Occorre precisare che per poter beneficiare dei nuovi titoli bisognerà inoltre essere “agricoltori attivi” (tabella 1), nonché dimostrare di aver attivato almeno un diritto all’aiuto nel 2013; vista e considerata la loro particolare condizione, in deroga al regolamento, i viticoltori specializzati saranno ad ogni modo esentati dal possesso di quest’ultimo requisito.
Un’altra novità molto importante riguarda il cosiddetto “spacchettamento” dei pagamenti diretti. Il MIPAAF (Dm n.6513 del 18/12/2014) ha infatti deciso di attivare ben cinque componenti di aiuti diretti (tabella 2):
–    Il pagamento di base, destinato ai possessori dei nuovi titoli all’aiuto;
–    Il pagamento ecologico, che comporta una maggiorazione del valore dei titoli;
–    Il pagamento per i giovani agricoltori, che comporta un ulteriore aumento del 25% del valore dei titoli posseduti da imprenditori agricoli under 40 insediatisi dal 2010 in poi come capoazienda;
Il pagamento accoppiato (art. 52), svincolato dal possesso dei titoli e destinato a produzioni/comparti specifici tra i quali però non risulta quello viticolo;
Il regime semplificato per i piccoli agricoltori, che sostituisce le sopraelencate componenti sotto forma di pagamento forfettario compreso azienda tra i 500 e i 1.250 €/azienda.

Il valore dei titoli
Tutti i particolari nell’articolo a firma Stefano Celiberti pubblicato su Terra e Vita  n.11/2015

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112453_420x270Il 23 gennaio 2015, il ministro delle politiche agricole ha firmato il decreto sulla condizionalità (d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015), valido per la nuova Pac 2015-2020. Il decreto aveva acquisito l’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014.

La condizionalità si applica ininterrottamente dal 2005 e la quasi totalità degli agricoltori ha ormai assimilato norme ed obblighi da rispettare. Anche nella nuova Pac si applica la condizionalità, con norme più semplificate, cui si aggiungono però a quelle ben più complicate del greening.

L’agricoltore deve prendere atto delle novità, al fine di applicare al meglio la condizionalità nella propria azienda.

I pagamenti diretti della nuova Pac 2015- 2020 sono disaccoppiati per l’89% del plafond, ad eccezione del pagamento accoppiato (11%). In altre parole, il sostegno è completamente svincolato dalla produzione e gli agricoltori non devono dimostrare di praticare una coltura o un allevamento.

La concessione dei pagamenti diretti, tuttavia, è subordinata all’osservanza della condizionalità, come nella vecchia Pac, ovvero all’osservanza di vincoli finalizzati alla tutela ambientale, alla sicurezza alimentare, al benessere animale e al mantenimento dei terreni in buone condizioni. La condizionalità è il corrispettivo del pagamento di base, come il greening lo è per il pagamento “verde” (fig. 1). Si può anche dire che il pagamento di base è la remunerazione spettante agli agricoltori per gli impegni della condizionalità, mentre il pagamento “verde” è la remunerazione per gli impegni del greening. In questo modo, l’Ue intende remunerare gli agricoltori per i benefici ambientali dell’attività agricola, in modo crescente e cumulato (fig. 1).

La normativa

Il rispetto della condizionalità è obbligatorio per il percepimento del pagamento di base, come anche per molti pagamenti della politica di sviluppo rurale, dalle indennità compensative all’agroambiente. Infatti, le norme della condizionalità sono contenute nel cosiddetto “regolamento orizzontale” (Reg. 1306/2013) e valgono sia per i pagamenti diretti (Reg. 1307/2013) sia per lo sviluppo rurale (Reg. 1305/2013).

Le norme della condizionalità sono previste dal Reg. 1306/2013 e sono applicate a livello di stati membri con appositi provvedimenti nazionali. La competenza è affidata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alle Regioni. Le disposizioni applicative della condizionalità, a livello nazionale, sono state emanate con il decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 e saranno completate con i provvedimenti regionali.

CGO e BCAA

Il Reg. 1306/2013 stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare due categorie di requisiti (tab. 1):

1. Criteri di Gestione Obbligatori (CGO);
2. mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO sono rappresentati da 13 direttive e regolamenti comunitari, di cui la maggior parte già in vigore da molti anni, il cui rispetto è soggetto a controllo.

Le Bcaa sono 7 norme e rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Le Bcaa da rispettare sono di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) e ambientale (gestione del set aside, copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat.

CGO e BCAA sono classificati in tre settori:
1. ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;
2. sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
3. benessere degli animali.

I tre settori sono a sua volta suddivisi in 9 temi:
1. acque;
2. suolo e stock di carbonio;
3. biodiversità;
4. livello di mantenimento minimo dei paesaggi;
5. sicurezza alimentare;
6. identificazione e registrazione degli animali;
7. malattie degli animali;
8. prodotti fitosanitari;
9. benessere degli animali.

I CGO includono obblighi già noti agli agricoltori, come la norme sul’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulla identificazione e registrazione degli animali.

Dov’è allora la novità? Una disposizione presente nella condizionalità sarà soggetta ai controlli della Pac e gli agricoltori inadempienti saranno sanzionati con una riduzione dei pagamenti diretti.

Come già detto, la condizionalità era già presente nella vecchia Pac e oggi è stata alleggerita; infatti i precedenti 19 CGO sono stati ridotti a 13; le BCAA sono state ridotte da 14 a 7 norme.

Ad esempio nella nuova condizionalità non esistono più alcune norme, come la densità minima di bestiame e la norma sull’avvicendamento delle colture, che fino al 2014 impediva la monosuccessione di cereali per un periodo superiore a 5 anni.

Le BCAA

Gli impegni per il mantenimento dei terreni in Bcaa sono differenziati per tipologia di uso del terreno (tab. 2):
- tutte le superfici agricole;
- seminativi;
- superfici non più utilizzate a fini produttivi (set aside).

A titolo di esempio riportiamo la BCAA 1 relativa all’Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Obbligo delle fasce tampone

Uno degli obblighi della condizionalità è l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua (BCAA 1); la norma era prevista nella Pac precedente, già dal 2012.

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma BCAA 1 prevede:
- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita di larghezza pari a 5 metri.

Il divieto di fertilizzazione riguarda i fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal DM 7 aprile 2006.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione; i corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Per fascia inerbita si intende fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali (fig. 2).

L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

L’obbligo delle fasce tampone riguarda tutte le superfici agricole. Sono esclusi dall’obbligo delle fasce tampone i seguenti corsi d’acqua:
- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo è superiore rispetto al campo coltivato;
- corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/ reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impegni sono soggetti a deroghe nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all’impegno della costituzione di fasce inerbite è ammessa nei seguenti casi: particelle agricole ricadenti in “aree montane”, terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, oliveti; prato permanente.

Le sanzioni

L’agricoltore che non rispetti le regole di condizionalità è soggetto ad una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti diretti.

La riduzione o esclusione è applicata in relazione a tutte le domande di aiuto o di pagamento presentate dall’agricoltore nel corso dell’anno.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
a) l’inadempienza è connessa all’attività agricola del beneficiario;
b) è interessata la superficie dell’azienda del beneficiario.

La responsabilità dei controlli è affidata agli Organismi Pagatori che possono affidare ad enti di controllo specializzati l’esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

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