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117986_420x270Le aree di interesse ecologico sono uno dei tre impegni del greening (tab. 1), che è entrato in vigore con la nuova Pac, dal 1° gennaio 2015. Molto spesso le aree di interesse ecologico sono anche indicate come ecological focus area (EFA), secondo la terminologia inglese.

L'applicazione delle EFA è molto complessa e suscita molte domande, per i suoi vari aspetti applicativi nei tanti casi pratici che in questi mesi devono affrontare gli agricoltori italiani. L'obiettivo di ogni imprenditore agricolo è quello di rispettare le EFA, ai fine di percepire il pagamento greening, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi.

Quando si applicano le EFA?

Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell'azienda ad aree di interesse ecologico (EFA).

Il 5% di EFA si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti (tab. 1). Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono esonerate dall'obbligo delle aree di interesse ecologico (tab. 2).

La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il greening è stato fortemente criticato dal nuovo Parlamento europeo, dal nuovo Commissario all'Agricoltura Phil Hogan e dalla maggior parte degli Stati membri, per cui l'ipotesi di aumentare le EFA al 7% nel 2018 appare poco probabile.

Quando non si applicano le EFA?

L'impegno di destinare il 5% dei seminativi ad EFA non si applica nelle aziende:
• con superfici a seminativo inferiori a 15 ettari;
• i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 3);
• la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 4).

Tipologie di aree ecologiche

Gli Stati membri decidono cosa può essere considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2):
a) terreni lasciati a riposo;
b) terrazze;
c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile;
d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
e) ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai PSR;
f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei PSR;
i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi.
j) superfici con colture azotofissatrici.

Il significato tecnico e la descrizione delle suddette tipologie di aree di interesse ecologico è riportata nella tabella 5.

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito che sono considerate come EFA tutte quelle elencate dal art. 46, par. 2 del Reg. 1307/2013 (tab. 5), ad eccezione delle superfici con colture intercalari. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le colture azotofissatrici, utilizzabili come aree di interesse ecologico (tab. 6). Su tali colture azotofissatrici sono posti due vincoli:
• rispetto dei vincoli della direttiva 91/676/ CEE (Direttiva Nitrati);
• distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

Sulle colture azotofissatrici non ci sono vincoli realtivi all'uso dei diserbanti e/ concimazioni.

Le aree di interesse ecologico (EFA) devono essere situate (tab. 7):
• sui seminativi dell'azienda;
• anche adiacenti ai seminativi dell'azienda, nel caso in cui gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone;
al di fuori dei seminativi, se trattasi delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento.
I terreni a riposo, le terrazze, gli ettari agroforestali, fasce lungo le zone periferiche delle foreste e le colture azotofissatrici devono essere sui seminativi dell'azienda.

Il bosco ceduo a rotazione rapida e le superfici oggetto di imboschimento, visto che queste superfici sono classificate come “colture permanenti”, possono essere situate anche al di fuori dei seminativi dell'azienda.

Gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone possono essere situate anche adiacenti ai seminativi dell'azienda (fig. 1), ma non fuori dall'adiacenza dei seminativi (fig. 2 e 3).

Il calcolo del 5%

Il calcolo delle EFA deve tener conto dei seminativi e di alcuni elementi caratteristici delle EFA (art. 46, par. 1, Reg. 1307/2013).
Più precisamente, quando vengono considerati alcuni elementi caratteristici, il calcolo delle EFA è pari a:

EFA = 5% * (S + c + d + g + h)

S = seminativi;
c = superfici occupate da terrazze;
d = superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio;
g = superfici con bosco ceduo a rapida rotazione;
h = superfici oggetto di imboschimento con PSR.

Pertanto il calcolo delle EFA è pari:
• al 5% dei seminativi, se l'azienda dichiara solo i seminativi come EFA;
• al 5% dei seminativi più alcuni elementi caratteristici delle EFA.
Ad esempio, un'azienda con 100 ettari di seminativi e 10 ettari di bosco ceduo a rapida rotazione (dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di EFA su 110 ettari, pari quindi 5,5 ettari di EFA.

Altro esempio: un'azienda con 50 ettari di seminativi e 3 ettari di siepi e fasce tampone (dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di EFA su 53 ettari, pari quindi 2,65 ettari di EFA.

Fattori di conversione e ponderazione

I tipi di aree di interesse ecologico, elencate nella tabella 5, sono molto diversi tra di loro,sia per unità di misura (ad esempio le siepi di misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di ettaro una coltura azotofissatrice).

Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri si avvalgono, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X del Reg. 1307/2013. L'Italia ha adottato gli stessi fattori di conversione e/o di ponderazione del regolamento comunitario (tab. 8).

Un fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari.

Un fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA.

Ad esempio, il fattore di conversione delle siepi (m/m²) è pari a 5 e il fattore di conversione è 2, quindi 1.000 metri lineari di siepe corrisponde a 10.000 m² di EFA.

Altro esempio: il fattore di conversione dei fossati (m/m²) è pari a 3 e il fattore di conversione è 2, quindi 2.000 metri lineari di fossato corrisponde a 12.000 m² di EFA.

Altro esempio: il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7; quindi 10 ettari di soia o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA.

Gli agricoltori devono rilevare le aree di interesse ecologico presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fissati, fasce tampone, ettari agroforestali, superfici oggetto di imboschimento, colture azotofissatrici, terreni lasciati a riposo, ecc.) per poi trasformarli in EFA, utilizzando i fattori di conversione e/o di ponderazione.

Se tali elementi non sono sufficienti, dovrà introdurre qualche nuova area ecologica (ad esempio una coltura azotofissatrice o terreni lasciati a riposo) per soddisfare il 5% di EFA.

Facciamo un esempio. Un agricoltore deve avere la presenza di 5 ettari di EFA. In primo luogo, l'agricoltore rileva le EFA strutturali presenti nella propria azienda: siepi, bordi di campi, alberi isolati, fossati e bosco ceduo (tab. 9). Tali elementi, considerando i relativi fattori di conversione e di ponderazione, sviluppano 29.300 m2 di EFA (2,93 ettari), che non sono sufficienti per soddisfare il 5% di EFA (5 ettari).

Per raggiungere questo obiettivo, l'agricoltore introduce 3 ettari di favino, che sviluppano 2,1 ettari di EFA, in modo da raggiungere i 5 ettari di EFA (tab. 9).

Le pratiche equivalenti

Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 3) prevede un sistema di equivalenza d'inverdimento in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.

Le pratiche equivalenti sono elencate nell'allegato IX del Reg. 1307/2013 e sono contemplate da:
• i regimi agroambientali dei PSR (Reg. 1698/2005 o Reg. Ce 1305/013) che adottano misure equivalenti;
• i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali.

Il decreto ministeriale, in corso di emanazione, ha previsto che nel 2015 gli agricoltori non possono avvalersi delle pratiche equivalenti, ai fini del rispetto del greening. Questa scelta è dovuta al fatto che le pratiche equivalenti dovevano essere individuate dallo Stato membro per ogni PSR, ma i PSR 2014-2020 devono essere ancora approvati. Quindi l'individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire all'interno dei PSR 2007-2013. Questa individuazione avrebbe avuto la validità per il solo anno 2015, mentre dal 2016 l'individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire con i nuovi PSR 2014-2020. Per questa ragione, il decreto ministeriale ha evitato l'utilizzo della pratiche equivalenti per il 2015, rimandando questa decisione al 2016.

Gli effetti delle aree ecologiche

L'impegno delle aree di interesse ecologico provoca maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a seminativo. Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà ad destinare il 5% dei seminativi ad aree di interesse ecologico, in quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficacemente essere destinate a terreni a riposo o dove sono presenti elementi caratteristici del paesaggio.

Invece, l'obbligo delle EFA è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. maiscoltura della pianura padana) che al Centro-sud Italia (es. granidurocoltura del Tavoliere delle Puglie). Un'azienda interamente a seminativi dovrà sottrarre almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico. In tali casi, l'agricoltore che non ha la convenienza ad introdurre il set aside ecologico (terreni lasciati a riposo), potrà valutare l'introduzione di una coltura azotofissatrice, come la soia che, oltretutto, beneficia del pagamento accoppiato. Oppure potrà scegliere di rinunciare al pagamento greening; alcuni maiscoltori della pianura padana hanno già valutato di rinunciare al pagamento greening pur di proseguire la monocoltura di mais.

La maggior parte degli agricoltori sta trovando soluzioni efficienti al vincolo delle EFA con le colture azoto-fissatrici, ad esempio la soia al Nord e le leguminose al centro-sud.

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