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downloadGli aiuti comunitari 2015-2020 sono percepiti dai soggetti che rivestono la qualifica di “agricoltore attivo”. Questo requisito della nuova Pac è una novità che persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”: un requisito molto complesso, disciplinato da numerose normative comunitarie e nazionali (tab. 1). In ultimo, il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare che chiarisce i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di “agricoltore attivo”. Con questa Circolare, la normativa sull’agricoltore attivo è definitivamente chiarita e consente di procedere alla presentazione della domanda di assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e alla domanda di pagamento 2015, entrambe con scadenza fissata al 15 giugno 2015.

Quando si applica

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea (tab. 2). Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno del Reg. 1307/2013 (pagamenti diretti) sia ad una serie di misure previste Reg. 1305/2013 (sviluppo rurale). Ad esempio, anche i contributi alle assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate sono soggetti al possesso del requisito dell’agricoltore attivo. La normativa è molto complessa. I “veri” agricoltori non hanno difficoltà a dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Invece, ci sono casi molto complessi soprattutto per i soggetti che non hanno partita Iva in campo agricolo (part-time, pensionati) ed importanti casi di esclusione (enti pubblici, società immobiliari).

Gli agricoltori “non attivi”

Gli agricoltori non attivi appartengono a quattro categorie (tab. 3). Attività agricola minima Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Lista nera fissata dall’Ue Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.Lista nera fissata dall’Italia L’Italia ha operato un ampliamento della lista nera a quattro categorie di soggetti: –   banche e finanziarie; –   soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari); –   assicurazioni; –   Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti tecnici agrari e dei centri di ricerca, e gli enti che gestiscono usi civici. Lo svolgimento delle attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata da Agea mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria. Agricoltori senza requisiti Altri agricoltori non attivi sono i soggetti che non possiedono i requisiti minimi: coloro le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. Questi soggetti sono quelli che non hanno i requisiti dell’agricoltore attivo, riportato nel prossimo paragrafo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti (tab. 4):

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva.

Agricoltore sotto un certa soglia Gli agricoltori sono attivi se nell’anno precedente hanno percepito pagamenti diretti di ammontare inferiore a: –   5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; –   1.250 euro nelle altre zone. In Italia la maggior parte dei beneficiari della Pac sono al di sotto di tale soglia; infatti, i percettori di aiuti inferiori a 5.000 euro rappresentano nel nostro Paese l’87% della platea dei beneficiari, anche se la loro quota sull’ammontare dei pagamenti erogati è stata solo del 26%. Di conseguenza, la maggior parte dei beneficiari attuali della Pac è “agricoltore attivo” per il fatto di essere sotto una certa soglia di pagamenti diretti; infatti, tutti i piccoli agricoltori sarebbero considerati attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti ecc.). Iscrizione all’Inps L’iscrizione all’Inps deve riguardare il richiedente dei pagamenti diretti in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro. Non vale iscrizione all’Inps di un dipendente. Titolari di partita Iva La partita Iva deve essere attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, l’agricoltore deve presentare anche la dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate non è necessaria la dichiarazione annuale Iva. Per partita Iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. In altre parole, il certificato di attribuzione della partita Iva deve riportare il codice ATECO 01. Le aziende, in cui è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo (senza dichiarazione dell’Iva nel 2016), sono quelle con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. 1257/1999, ossia la classificazione di zone montane e/o svantaggiate, utilizzate ai fini del Psr.

Deroghe per gli agricoltori non attivi

Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera o che non possiede i requisiti di agricoltore attivo è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

  1. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
  2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
  3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola sarà considerata “agricoltore attivo”. Analogamente un agricoltore che ha aperto la partiva Iva agricola dopo il 1° agosto 2014 o che non possiede l’indicazione del Codice ATECO 01.

Prima deroga

Ai fini della verifica dell’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. 73/2009 per il 2014, senza tener conto delle riduzioni ed esclusioni ai fini della condizionalità o dei recuperi. Dal 2016, si considera l’importo dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. 1307/2013. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nel 2014, l’importo è calcolato con la media nazionale dei pagamenti diretti (vedi box). La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.

Seconda deroga

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totaliottenuti nel 2014;
  2. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014;
  3. se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Il controllo dei requisiti a) e b) viene effettuato dall’Organismo pagatore sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

Terza deroga

L’attività principale o l’oggetto sociale è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale del registro delle imprese se, nel caso di persona giuridica, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società contiene l’indicazione di società agricola”. Il requisito è sempre rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita Iva attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.

L’accertamento dei requisiti

L’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore attivo è affidata ad Agea. La Circolare Agea n. 140 del 20 marzo 2015 prevede che la verifica della qualifica di “agricoltore attivo” è eseguita, ove possibile, in via informatica sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad Agea, l’esistenza della qualifica di “agricoltore attivo” in capo all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di “agricoltore attivo” al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

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