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effluenti_allevamento-640x360Sul Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica dell’8 maggio 2015, che introduce il modello semplificato e unificato per le richieste di Autorizzazione unica ambientale (Aua), già approvato il 26 febbraio 2015 dalla Conferenza Stato-Regioni.

L’Autorizzazione unica ambientale, introdotta a livello nazionale dal Dpr 13 marzo 2013 n. 59, è rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap) per le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e integra i seguenti adempimenti ambientali:

1) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 125 D.Lgs n. 152/2006, Codice dell’ambiente);

2) Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;

3) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti che producono emissioni (art. 269 del Codice dell’ambiente);

4) Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (art. 272 del Codice dell’ambiente);

5) Comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico (art. 8 della Legge n. 447/1995 sull’inquinamento acustico);

6) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99);

7) Comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del Codice dell’ambiente).

Campo di applicazione e durata

L’Aua è obbligatoria per le imprese di tutte le tipologie e di tutte le dimensioni, ad eccezione di quelle imprese che producono emissioni, per le quali è richiesta l’autorizzazione generale. Un impianto produttivo non soggetto all’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) è soggetto all’Aua anche quando il gestore è una grande impresa.

La richiesta di Autorizzazione unica ambientale è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi, ma nel caso l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni, il gestore ha l’opportunità, tramite il Suap, di non avvalersi dell’Aua e di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni, anche quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi sostituiti dall’Aua.

La prima domanda di Aua va presentata entro il termine indicato dalle norme di settore del titolo in scadenza, in modo da poter continuare l’attività anche in caso di mancata risposta alla richiesta. L’Aua ha durata di 15 anni dalla data del rilascio e dovrà essere integrata con una dichiarazione di autocontrollo solamente in caso di scarichi pericolosi.

Il modello telematico della Lombardia

La Regione Lombardia ha adottato un modello unico per la presentazione telematica delle istanze Aua, fornendo on line la modulistica regionale unificata e semplificata per la presentazione delle istanze e gli standard di interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti nel procedimento.

La modulistica unificata regionale Aua si compone di una scheda generale riportante i dati del gestore, della società e dell’impianto oggetto di richiesta e di sette schede settoriali relative ai sette titoli abilitativi accorpati, ottimizzate e razionalizzate nei contenuti tecnici, con un fac-simile delle relazioni da allegare alle singole schede. La modulistica è disponibile sulla piattaforma regionale www.muta.servizirl.it e sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.

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