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112567Prove di nuova Pac in campo. Quest’anno la soia prende il largo
e già da mesi il seme è
introvabile, ma anche colza e soprattutto favino stanno sgomitando per
ritagliarsi una posizione di rispetto negli ordinamenti colturali 2014-2015 che
coincideranno con l’entrata in vigore della nuova Pac. La quale prevede per le
aziende con superficie a seminati o compresa tra 10 e 30 ettari l’obbligo di due
colture e per le aziende con seminativi oltre i 30 ettari, le tre colture.
Obbligo legato alla possibilità di
incassare il cosiddetto greening, il pagamento ecologico, che rappresenta il
30% dei futuri aiuti diretti. In sostanza non se ne può fare a meno e quindi è bene diversificare le colture.

E diciamolo francamente è
un bene che la rotazione torni al centro della Pac perché suddividere il rischio di
impresa su più colture e
quasi sempre un buon affare anche per il portafoglio oltre che per gli indubbi
vantaggi agronomici.

Una coltura di favino seminata quest’anno
in collina in avvicendamento al grano

Il favino apporta tanta fertilità

Questa coltura a fine ciclo lascia disponibili nel terreno 40-50
unità di azoto, una buona
dotazione di humus grazie ai residui colturali e libera i terreni per il mese
di giugno. Pertanto precede bene i cereali. Il favino va seminato tra i primi
di ottobre al Nord e la prima quindicina di novembre al Sud ed occorre prestare
attenzione alla profondità di
semina che non deve scendere mai sotto i 6 cm.

L’obiettivo di semina deve essere di 50-60 piante al mq quindi la
quantità di seme e compresa
tra 160 e 220 kg/ha.

Ormai i granicoltori più
avveduti del Sud mettono il favino in rotazione costante con il frumento
duro e così facendo
ottengono produzioni eccellenti e crescenti del cereale proprio perché il favino e una coltura
miglioratrice. Anche la nuova Pac con molta probabilità la sosterrà
con aiuti specifici. Inoltre il favino così
come soia e medica potrebbero trovare spazio anche nelle aree ecologiche
previste dal greening. Ma per essere certi di questo si devono aspettare le
decisioni finali del nostro Ministero.

In
primo piano un terreno che aspetta la semina del mais e sullo sfondo una
coltura di colza in piena fioritura

Il colza invernale da olio

E’ una coltura che in Italia non riesce a trovare una sua
stabilità. Ma la nuova Pac
potrebbe dargli vigore ed infatti quest’anno un po’ più di colza si vede in giro. L’epoca di semina va
posizionata entro la fine del mese di settembre. Il seme e molto piccolo quindi
il letto di semina deve essere ben preparato ed affinato e occorre usare una
seminatrice pneumatica da cereali molto precisa nella deposizione.

Il colza va seminato per tempo per ottenere
una rapida copertura dell’interfila,utile per tenere a bada le infestanti

La densità di
semina varia a seconda della colza prescelta da 60 a 75 semi al mq. Il colza
non dovrebbe tornare sullo stesso appezzamento prima di 3-4 anni per ridurre al
minimo al diffusione di patogeni. Molta attenzione va dedicata alla raccolta
data la delicatezza delle silique per evitare la perdita di seme. Quindi vanno
preferite barre di taglio avanzate che oltre alle barre laterali prevedono
l’avanzamento di circa 1 metro della barra di taglio orizzontale e anche
dell’aspo.

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Q
uattro mesi fa, esattamente il 17 dicembre 2013, sono stati pubblicati i regolamenti Ue sulla nuova Pac. Ancora oggi, molto agricoltori hanno difficoltà a conoscere quale sarà l’importo dei pagamenti diretti 2015-2020.

Solo dopo le scelte nazionali, saremo in grado di rispondere esattamente a questa domanda, ma già oggi ci sono gli elementi per stimare il futuro dei pagamenti diretti di ogni agricoltore.

Le scelte nazionali

Le decisioni che influiscono sul valore dei pagamenti diretti sono principalmente tre:

– le tipologie di pagamenti diretti;

– la regionalizzazione;

– la convergenza.

Le scelte relative a questi tre punti saranno adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 1° agosto 2014. Il dibattito è ancora aperto, ma alcune scelte sono già preannunciate (vedi box) e il Ministro Maurizio Martina ha manifestato l’intenzione di prendere tutte decisioni entro il 15 maggio 2014.

Ipotizziamo alcuni esempi aziendali di pagamenti diretti, partendo da alcuni punti fermi sulle scelte nazionali (vedi box): regione unica, modello di convergenza “irlandese” e greening individuale.

Il modello “irlandese”

Il modello di convergenza “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.

Il modello “irlandese” fissa regole per il pagamento di base e per il pagamento greening.

Relativamente al pagamento di base, il modello “irlandese” prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013):

– i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale;

– all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019;

– gli agricoltori che ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019.

Relativamente al pagamento greening, il modello “irlandese” prevede che gli Stati membri possano fissarlo a livelloindividuale ovvero il pagamento greening sarà calcolato per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013).

Di conseguenza, gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, avranno anche un pagamentogreening più elevato.

Nel modello “irlandese” ci sono due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (VUN) e il valore unitario iniziale (VUI).

Il valore unitario nazionale (VUN)

Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento di base si ottiene dalla seguente formula:

VUN = (X / Y) * (P / R)

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015.

Y = massimale nazionale per il 2015.

R = numero dei titoli all’aiuto assegnati dallo Stato nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale).

P = massimale nazionale del pagamento di base nel 2019.

Per l’Italia significa circa 167 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli:

– il pagamento di base al 54%, il pagamento greening al 30%, il pagamento giovani agricoltori al 1%, il pagamento accoppiato al 13% e la riserva nazionale al 2%;

– il massimale nazionale per il 2019 a 3,902 milioni di euro;

– il massimale nazionale per il 2015 a 3,704 milioni di euro.

Il valore unitario iniziale (VUI)

Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale, calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi del 2014.

Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene dalla seguente formula:

VUI = (x / y) * (A / B)

x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;

y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale per il 2014.

A = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014.

B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale.

Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore.

L’Italia sceglierà il “modello irlandese”, con un pagamento di base di circa 54%, a cui si aggiunge il pagamento greening al 30%. In tal caso, il rapporto (x / y) potrebbe assumere un valore di circa 53,3%.

Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore.

Il valore A può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, in due modi:

1. a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014;

2. a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

L’ipotesi più accreditata è che l’Italia scelga il metodo dei pagamenti ricevuti.

In sintesi, è rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori:

– i riferimenti storici, riferiti all’anno 2014;

– il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.

Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020. Se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti diminuiranno secondo le regole del modello “irlandese”.

Alcuni esempi

Per chiarire l’effetto combinato delle diverse tipologie di pagamenti diretti, della regionalizzazione e della convergenza, si propongono due casi aziendali:

– un giovane agricoltore viticoltore e frutticoltore che non riceve pagamenti diretti nel 2014 (tab. 1 e fig. 1);

– un agricoltore allevatore con titoli di valore elevato nel 2014 (tab. 2 e fig. 2).

L’obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti.

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downloadGli aiuti comunitari 2015-2020 sono percepiti dai soggetti che rivestono la qualifica di “agricoltore attivo”. Questo requisito della nuova Pac è una novità che persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”: un requisito molto complesso, disciplinato da numerose normative comunitarie e nazionali (tab. 1). In ultimo, il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare che chiarisce i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di “agricoltore attivo”. Con questa Circolare, la normativa sull’agricoltore attivo è definitivamente chiarita e consente di procedere alla presentazione della domanda di assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e alla domanda di pagamento 2015, entrambe con scadenza fissata al 15 giugno 2015.

Quando si applica

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea (tab. 2). Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno del Reg. 1307/2013 (pagamenti diretti) sia ad una serie di misure previste Reg. 1305/2013 (sviluppo rurale). Ad esempio, anche i contributi alle assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate sono soggetti al possesso del requisito dell’agricoltore attivo. La normativa è molto complessa. I “veri” agricoltori non hanno difficoltà a dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Invece, ci sono casi molto complessi soprattutto per i soggetti che non hanno partita Iva in campo agricolo (part-time, pensionati) ed importanti casi di esclusione (enti pubblici, società immobiliari).

Gli agricoltori “non attivi”

Gli agricoltori non attivi appartengono a quattro categorie (tab. 3). Attività agricola minima Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Lista nera fissata dall’Ue Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.Lista nera fissata dall’Italia L’Italia ha operato un ampliamento della lista nera a quattro categorie di soggetti: –   banche e finanziarie; –   soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari); –   assicurazioni; –   Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti tecnici agrari e dei centri di ricerca, e gli enti che gestiscono usi civici. Lo svolgimento delle attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata da Agea mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria. Agricoltori senza requisiti Altri agricoltori non attivi sono i soggetti che non possiedono i requisiti minimi: coloro le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. Questi soggetti sono quelli che non hanno i requisiti dell’agricoltore attivo, riportato nel prossimo paragrafo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti (tab. 4):

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva.

Agricoltore sotto un certa soglia Gli agricoltori sono attivi se nell’anno precedente hanno percepito pagamenti diretti di ammontare inferiore a: –   5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; –   1.250 euro nelle altre zone. In Italia la maggior parte dei beneficiari della Pac sono al di sotto di tale soglia; infatti, i percettori di aiuti inferiori a 5.000 euro rappresentano nel nostro Paese l’87% della platea dei beneficiari, anche se la loro quota sull’ammontare dei pagamenti erogati è stata solo del 26%. Di conseguenza, la maggior parte dei beneficiari attuali della Pac è “agricoltore attivo” per il fatto di essere sotto una certa soglia di pagamenti diretti; infatti, tutti i piccoli agricoltori sarebbero considerati attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti ecc.). Iscrizione all’Inps L’iscrizione all’Inps deve riguardare il richiedente dei pagamenti diretti in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro. Non vale iscrizione all’Inps di un dipendente. Titolari di partita Iva La partita Iva deve essere attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, l’agricoltore deve presentare anche la dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate non è necessaria la dichiarazione annuale Iva. Per partita Iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. In altre parole, il certificato di attribuzione della partita Iva deve riportare il codice ATECO 01. Le aziende, in cui è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo (senza dichiarazione dell’Iva nel 2016), sono quelle con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. 1257/1999, ossia la classificazione di zone montane e/o svantaggiate, utilizzate ai fini del Psr.

Deroghe per gli agricoltori non attivi

Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera o che non possiede i requisiti di agricoltore attivo è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

  1. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
  2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
  3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola sarà considerata “agricoltore attivo”. Analogamente un agricoltore che ha aperto la partiva Iva agricola dopo il 1° agosto 2014 o che non possiede l’indicazione del Codice ATECO 01.

Prima deroga

Ai fini della verifica dell’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. 73/2009 per il 2014, senza tener conto delle riduzioni ed esclusioni ai fini della condizionalità o dei recuperi. Dal 2016, si considera l’importo dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. 1307/2013. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nel 2014, l’importo è calcolato con la media nazionale dei pagamenti diretti (vedi box). La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.

Seconda deroga

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totaliottenuti nel 2014;
  2. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014;
  3. se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Il controllo dei requisiti a) e b) viene effettuato dall’Organismo pagatore sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

Terza deroga

L’attività principale o l’oggetto sociale è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale del registro delle imprese se, nel caso di persona giuridica, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società contiene l’indicazione di società agricola”. Il requisito è sempre rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita Iva attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.

L’accertamento dei requisiti

L’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore attivo è affidata ad Agea. La Circolare Agea n. 140 del 20 marzo 2015 prevede che la verifica della qualifica di “agricoltore attivo” è eseguita, ove possibile, in via informatica sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad Agea, l’esistenza della qualifica di “agricoltore attivo” in capo all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di “agricoltore attivo” al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

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American Country FarmDall’8 al 12% in meno di aiuti sin dal primo anno di applicazione della nuova Pac. È l’impatto dell’applicazione della riforma comunitaria su due aziende della Pianura Padana. La prima a seminativi, la seconda a indirizzo zootecnico per la produzione di bovini da carne, accumunate dalla medesima superficie aziendale, circa 45 ettari. Azienda a seminativi – Da un lato, un’azienda di 45 ettari a seminativo, che produce 20 ha di mais da granella , ha13 ha di grano tenero ha e 12 ha di soia ha. Quindi una produzione diversificata, anche in funzione di un’organizzazione manageriale che faceva affidamento sull’applicazione delle misure agroambientali del programma di sviluppo rurale, nella fattispecie la misura 214. Ebbene, nel 2014 l’imprenditore agricolo ha percepito dalla sola Pac aiuti per 16.900 €, pari a circa 376 €/ha. Da quest’anno, l’azienda con il medesimo ordinamento colturale potrà contare su circa 9.295 € di aiuti base, più il greening, che contribuirà per altri 5.112 € (circa il 55% del premio base), più l’aiuto accoppiato sulla soia che, secondo il decreto ministeriale di attuazione della nuova Pac, premierà quasi 6 ha di leguminosa, per un contributo stimato di 543 € (97 €/ha). Il tutto assommerà a 14.950 € che, rispetto al 2014, comporterà una perdita di quasi il 12% (-1.950 €), senza contar i mancati premi derivanti dal Psr, per la mancata attivazione dello stesso a livello regionale nel corso del 2015 ( circa 7.600 €). Riguardo il greening, l’azienda in questione è già conforme, in quanto diversifica con tre colture diverse e alle aree a focus ecologico (Efa) con la semina della soia su 11 ha, coltura che corrisponde pienamente alla richiesta minima di 3,25 ha di azotofissatrice, nonostante il fattore di conversione negativo fissato dalla normativa europea a 0,7. Azienda zootecnica da carne – Nel caso dell’azienda zootecnica da carne, già dal primo anno si registrerà un sensibile calo di premi disaccoppiati. Gli aiuti passeranno da 85.180 € (1.851 €/ha) a circa 46.849 €, ma verranno in aiuto sia il greening (altri 25.767 €) sia i premi accoppiati previsti per i bovini macellati in età compresa fra 12 e 24 mesi e dopo una permanenza minima di 6 mesi in allevamento. Requisiti, questi, rispettati dall’attività dell’azienda, che macella circa 600 capi l’anno di bovini delle razze Charolaise e Limousine. Con il nuovo sistema di aiuti accoppiati previsto dal Mipaaf, il premio per capo dovrebbe attestarsi sui 46 €, contro i 41 € del sistema precedente. In altre parole, potrebbero arrivare altri 27.600 € per l’aiuto accoppiato. In aggiunta, considerando che l’azienda al momento non è conforme per il greening, disponendo solo di due colture (mais da insilato per 37 ha e orzo per 9 ha) anziché le tre obbligatorie per l’avvicendamento, e non disponendo di superfici Efa, dovrà forzatamente introdurre un terza coltura come la soia che, essendo anche azotofissatrice, con 4 ha potrà rispondere all’anello mancante del greening e far percepire l’aiuto accoppiato, per ulteriori 388 €. A conti fatti, dalla nuova impostazione Pac deriverà qualcosa come 100.604 €, contro i 109.780 euro della versione precedente, con un calo di soli, si fa per dire, 9.176 € (poco più dell’8% in meno). Tutto bene quindi per le aziende zootecniche da carne? Non proprio, considerando che 4 ha in meno di mais, per far posto alla soia come Efa, fanno circa 200 t in meno di insilato che dovranno essere acquistati sul mercato per non meno di 8.000 €. Due pesi, due misure – In ultima analisi, stessa Pac ma due pesi e due misure per seminativi e zootecnia. Diverso il calo dei premi, anche se, con la convergenza parziale, entro il 2019 sarà la realtà zootecnica a perdere più aiuti comunitari, diversi gli impegni del greening. Una cosa però accomuna le sorti delle due imprese. Sarà necessario applicare più norme e richiedere più linee di premio per percepire meno soldi.

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117884_420x270Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova Pac, di cui il greening costituisce la novità più importante.

L’applicazione del greening preoccupa molti agricoltori e suscita molte domande; in effetti, la normativa sul greening è molto articolata e complessa. Man mano che la normativa viene completata dai decreti ministeriali e dalle circolari Agea (tab. 1), la complicazione aumenta e le incertezze sono sempre più numerose.

Tuttavia l’agricoltore non ha alternative: deve conoscere la nuova normativa e applicarla con la massima efficienza, garantendosi il percepimento di tutti gli aiuti, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi.

In questo articolo, affrontiamo le domande più frequenti degli agricoltori, alla luce dei recenti chiarimenti del Ministero e delle ultime circolari Agea, in particolare la Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014, che fornisce importanti chiarimenti sulla diversificazione e sulle aree di interesse ecologico (EFA).

Localizzazione dei corpi aziendali sottoposti ai vincoli greening

Molte aziende sono costituite da più corpi aziendali, anche distanti tra loro, in alcuni casi in province diverse.
Come avviene il calcolo delle percentuali di diversificazione e delle EFA quando i seminativi si trovano in corpi aziendali differenti e discontinui della stessa azienda?

La definizione di “azienda” del Reg. 1307/2013 (art. 4) è la seguente: “tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro”.
Questa definizione conferma chiaramente che ci si riferisce all’intero Stato Membro e non a una regione o ad altre delimitazioni geografiche. Quindi il calcolo della diversificazione e delle aree ecologiche dev’essere fatto sull’intera azienda, a prescindere dalle eventuali differenti dislocazioni delle unità aziendali.
Questa interpretazione presenta notevoli implicazioni per le situazioni nelle quali l’azienda agricola ha terreni sparsi sul territorio itaitaliano; ad esempio un agricoltore potrebbe coltivare interamente a mais un corpo aziendale a Cremona e destinare alle altre colture e alle EFA un corpo aziendale situato in Sardegna.

Greening per vigneti e oliveti

Un’azienda che ha solo superfici a vigneto e oliveto come fa a rispettare il greening e quindi a riscuotere il pagamento per il greening?

Gli impegni del greening sono (tab.2):
1) diversificazione delle colture (si applica ai seminativi);
2) mantenimento dei prati permanenti (si applica ai prati permanenti);
3) presenza un’area di interesse ecologico (si applica ai seminativi).
Un agricoltore che ha solo superfici a vigneto e oliveto non possiede seminativi e prati permanenti. Quindi non deve rispettare la diversificazione e le EFA, che si applicano alle aziende con una superficie a seminativi e non deve rispettare gli obblighi relativi ai prati permanenti. Di conseguenza, avendo diritto al pagamento di base e considerato che il greening è una percentuale del pagamento di base, l’agricoltore percepirà l’aiuto previsto per il greening senza dover praticare le tre azioni obbligatorie.

Tutte le sanzioni per il mancato rispetto

Un’azienda che dai controlli risulta non aver rispettato gli impegni del greening, viene sanzionata? Con quale gradualità?

Il mancato rispetto degli impegni del greening comporta l’applicazione di riduzioni sul pagamento “greening” (art. 77, par. 6, Reg. 1306/2013), in funzione della/e irregolarità riscontrate (articoli da 22 a 27 del regolamento UE n. 640/2014).
La riduzione dell’importo del pagamento greening, può arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato rispetto.
I regolamenti non prevedono l’applicazione di sanzioni fino al 2017.
Dal 2017 in poi le irregolarità rilevate sul greening potranno tramutarsi in sanzioni applicabili anche sugli altri pagamenti.
Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione che va ad intaccare anche gli altri pagamenti (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e pari al 25% dal 2018). In altre parole, dal 2017, l’agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri pagamenti pari al 20-25% del pagamento verde (tab. 3).

Coltura diversificante/1
Il periodo di riferimento

La circolare Agea ACIU 2014 n. 702 fissa il periodo per calcolare la diversificazione dal 1° aprile al 9 giugno. Nel caso di più colture che si succedono sulla stessa superficie quale è la coltura diversificante? Quella che viene per prima nel ciclo vegetativo? (Allora va stabilito da quando calcolo il ciclo). Oppure è quella che permane più a lungo nel periodo di os-servazione stabilito?
Faccio un esempio:
LOIETTO seminato il 27 ottobre 2014 e rac-colto il 10 aprile 2015. il 20 aprile viene seminato il MAIS DA GRANELLA che sarà raccolto il 15/09/2015.
Rispetto al ciclo colturale che, nella nostra zona va indicativamente dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo, il loietto resta in campo 5 mesi e 14 giorni mentre il mais 4 mesi e 28 giorni quindi la coltura diversificante è certamente il loietto a semina autunnale.
Rispetto al periodo della circolare sopracitata per il loietto 10 giorni per il mais 1 mese e 20 giorni. In questo caso la coltura diver-sificante è senza dubbio il mais da granella.

Il periodo di riferimento (1° aprile-9 giugno) non è il periodo nel quale si riscontra la coltura principale, ma il periodo all’interno del quale devono essere comunque presenti le colture che si definiscono principali.
Quindi il periodo di coltivazione di ogni coltura sarà considerato nel suo complesso, ma deve comunque intercettare il periodo di riferimento.
Rispetto all’esempio, al di là del conteggio dei giorni di presenza in campo, la coltura di mais con ciclo di quasi 5 mesi non potrà essere considerata coltura secondaria.
Si consideri infatti l’articolo 40 del regolamento (UE) n. 639/2014, primo paragrafo: “1.
Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.” In relazione alle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale, soprattutto per aree vocate, il mais è sempre stata la coltura centrale a meno che si tratti di secondo raccolto.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-cembre 2014).

Coltura diversificante/2
Loietto-mais insilato

L’art. 40, paragrafo 1, del Reg. 639/2014, prevede che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.

Quindi in presenza del seguente ordinamento colturale:
• LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e raccolta dal 01/05 al 20/05 ;
• in successione MAIS DA INSILATO - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 01/09 al 15/09.Quale è coltura diversificante, tenendo presente 8 mesi del loietto contro i 4 mesi del mais?

Il loietto è la coltura diversificante. Il mais è chiaramente una seconda PIANOterravitacoltura (ciclo breve). Se fosse stata una coltura di mais da granella la risposta sarebbe stata: il mais è la coltura diversificante (tab. 4).

Coltura diversificante/3
Loietto-mais granella

In presenza del seguente ordinamento colturale:
• LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e raccolta dal 01/05 al 20/05 ;
• in successione MAIS da granella - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 20/09 al 15/10.
quale è la coltura diversificante?

Il mais è la coltura diversificante. Agea, con Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014, ha precisato che le colture di cereali con destinazione produttiva da granella sono considerate normalmente come coltura diversificante (tab. 4).
Di conseguenza, all’interno di una successione colturale dichiarata sul medesimo terreno, una coltura primaverile estiva come il mais da granella o il girasole non potrà essere considerata coltura secondaria.

La diversificazionecon loietto-mais in successione

Un’azienda di 30 ettari con:
• 20 ettari a MAIS CLASSE FAO 700
• 10 ettari a LOIETTO + MAIS CLASSE FAO 300-400
Nel piano colturale, redatto nel periodo febbraio-maggio, sarà indicato parte della superficie a loietto e parte a mais semina dal 01/03 al 15/04, in questo caso la diversificazione è rispettata?

Si, perché l’azienda ha esattamente 30 ettari di seminativo e deve prevedere la presenza di due colture.
Nel caso in questione sono presenti le due colture e la principale occupa il 66% del seminativo, quindi inferiore al 75% fissato come soglia massima dal regolamento.
Se avesse avuto anche un ettaro in più, la risposta sarebbe stata no, perché sarebbe mancata la terza coltura (o le terze colture).
Nel caso in questione:
• sui 20 ettari a Mais Classe FAO 700, la coltura diversificante è il mais, in quanto è l’unica coltura presente;
• sui 10 ettari a Loietto e Mais Classe FAO 300-400, la coltura diversificante è il loietto, in quanto è la coltura più presente nel terreno (7 mesi), mentre il mais con varietà a ciclo breve è considerato come seconda coltura.

Più colture presenti in azienda

Nel caso di un’Azienda che ha 30 ettari di seminativi con colture così distribuite:
Grano 8 ettari
Mais 6 ettari
Zucchina 1 ettari
Pomodoro 2 ettari
Favino 5 ettari
Veccia 8 ettari
tenendo conto che si tratta solo di primo raccolto, qual è la coltura principale?

La Circolare ACIU.2014.702 si riferisce alle colture principali in relazione alla presenza, sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse. Tra queste, il beneficiario dovrà indicare la principale, rispettando le condizioni riportate nella circolare stessa.
Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 44, ci si riferisce alla coltura principale come quella che occupa la maggiore quantità di superficie tra i seminativi a disposizione dell’azienda. Nel caso esemplificato, le colture principali sono il grano e la veccia, con otto ettari ciascuna, di cui nessuna supera il 75% della superficie totale. Il fatto che ogni ettaro è investito a colture a unico raccolto elimina le eventuali ambiguità sull’identificazione della coltura principale ai fini della diversificazione su ogni singolo ettaro di seminativo.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-cembre 2014).

Azienda con solo erba

Un’azienda che produce solo erba ha assolto il greening per definizione?
Ad esempio, un’azienda che ha tutta la superficie investita a 160 ettari di erba medica non deve fare né diversificazione né Efa?

Un’azienda come quella indicata non deve fare diversificazione, perché tutti i suoi seminativi sono occupati da:
a) prato permanente, se il medicaio lascerà il terreno dopo 5 anni o più, oppure
b) colture per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio.
Nel caso a), non deve rispettare i vincoli EFA, in quanto non ha più seminativi, ma dovrà rispettare i vincoli relativi ai prati permanenti.
Nel caso b), si considera aver rispettato il vincolo relativo alla presenza del 5% di EFA sui propri terreni, in quanto l’erba medica è tra le colture azotofissatrici elencate nell’allegato III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.

Azienda con soia in rotazione

Una azienda che ha nel suo piano colturale:
20 ettari di grano,
10 ettari di soia,
6 ettari di sorgo,
rispetta gli impegni del greening?
Per quanto riguarda l’obbligo EFA lo può fare con 2,57 ettari di soia (2,57*0,7 =1,8 ettari di EFA, pari al 5% dei seminativi).

Il calcolo per la diversificazione è corretto:
• seminativi totali = 36 ettari;
• 20 ettari a grano, pari al 55%, inferiore al limite massimo del 75% per la coltura principale;
• 10 ettari a soia, pari al 28% circa, quindi le due colture principali (grano + soia) non superano il 95% del totale dei seminativi.
Per quanto riguarda le EFA, la soia, essendo un’azotofissatrice nell’allegato III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, è considerata con un fattore di ponderazione pari a 0,7. Quindi 10 ettari di soia valgono (potenzialmente) fino ad 7 ettari di EFA.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-cembre 2014).

Soia come azotofissatricee pagamento accoppiato

Un agricoltore rispetta i requisiti EFA tramite la produzione di una coltura azotofissatrice (ad esempio la soia al nord e il favino al centrosud). Può ottenere il pagamento accoppiato per le colture proteiche sulle stesse superfici?

L’articolo 46(10) del Reg. 639/2014 indica che lo Stato Membro stabilisce una lista di colture azotofissatrici e che questa lista deve contenere le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano a migliorare la biodiversità.
La stessa coltura può essere ammissibile sia per il pagamento accoppiato che per il greening poiché gli obiettivi assegnati ad ognuno di questi schemi sono diversi. Proprio per quest’ultimo motivo, i criteri per definire le colture ammissibili ai due schemi sono diversi.
In particolare, la decisione di premiare le colture proteiche tramite il sostegno accoppiato deve essere basata su criteri legati al loro elevato contenuto di proteine e non alle loro caratteristiche e importanza come colture azotofissatrici.

Azotofissatrici non in purezza

In riferimento all’articolo 45(10) del Reg. 639/2014, è possibile inserire semi misti di colture azotofissatrici e altre colture all’interno della lista delle colture azotofissatrici?

No. L’articolo 45(10) del Reg. 639/2014 non prevede, ai fini della determinazione delle EFA, la possibilità di mescolare colture azotofissatrici con altre specie, per esempio specie erbose.

Fonte: http://www.agricoltura24.com/applicare-il-greening-domande-e-risposte/0,1254,54_ART_8991,00.html

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Il calo dei consumi che va avanti da anni non era sufficiente. Le ritorsioni russe all’embargo europeo neanche. Allora, per dare un altro colpo all’agricoltura italiana ci voleva l’Europa. Un doppio colpo: il taglio dei fondi della Pac (politica agricola comune) di oltre sei miliardi di euro, in termini reali, per il periodo 2014-2020; e l’abolizione delle quote latte dal 2015. Proprio quelle che i leghisti, ma non solo, volevano a tutti i costi abolire e di cui oggi stanno scoprendo l’importanza, perché la loro abolizione ci farà sommergere di latte dell’Est a basso prezzo. Può bastare? No, perché la Commissione europea ha in mente di tagliare altri 448,5 milioni di euro dalla Pac, per finanziare altre politiche a corto di risorse, le misure contro la diffusione del virus Ebola e soprattutto il problema del blocco russo all’ importazione.

Pac, le forbici europee

Forse non tutti lo sanno, ma alle politiche agricole viene destinata la parte maggiore dei fondi europei. L’Europa si è fatta le ossa proprio sull’agricoltura e ha messo a punto parlando di campi e bestiame gli strumenti di negoziazione, complessi al limite del barocco, che oggi vengono presi a modello per l’unione bancaria. Fino agli anni Ottanta alla Pac andava il 70% del bilancio Ue, a sua volta pari a circa l’1% del Pil degli Stati dell’Unione. Poi il peso è cominciato a scendere inesorabilmente, di settennato in settennato. Nel 2007-2013 la quota era calata al 43 per cento. Per il 2014-2020, dopo due anni e mezzo di discussioni interminabili, è stata fissata al 38 per cento. In soldoni, sono 362,79 miliardi di euro.

Negli ultimi decenni la scelta di Parlamento, Commissione e Paesi membri è stata quella di far crescere gli stanziamenti per la competitività e per la coesione sociale, sia con una ripartizione tra Stati sia con programmi che premiano i progetti europei sulla base della qualità, indipendentemente dalla provenienza, come Horizon 2020. Così alla Politica agricola comune (che rappresenta la quasi totalità della Rubrica 2 del bilancio Ue, o Qfp nel gergo inaccessibile di Bruxelles) nel periodo 2014-2020 sono stati tagliati fondi, rispetto ai sette anni precedenti, per l’11,3 per cento, ossia per 47,5 miliardi di euro. Questo se si ragiona a prezzi costanti del 2011, cioè quelli che contano veramente, mentre c’è un minimo avanzamento se si tengono in considerazione i prezzi a valore corrente.

Pac

Fonte: Gruppo 2013, la Pac 2014-2020, Le decisioni dell’Ue e le scelte nazionali. Per guardare il grafico ingrandito cliccare qui

Chiaro? Allora siete pronti per la seconda tornata di numeri. La Pac si basa su due componenti, che vengono chiamate pilastri. Il primo è quello dei pagamenti diretti agli agricoltori, sussidi veri e propri, che pesano, per capire che non si parla di briciole, attorno al 20% del reddito delle aziende agricole, inteso come differenza tra ricavi e costi. C’è poi il secondo pilastro, quello per lo sviluppo agricolo: sono i soldi che l’Europa mette per i progetti destinati all’agricoltura, con un finanziamento del 50 per cento. L’altra metà la mettono gli Stati oppure le regioni. Il primo pilastro è quello che è stato tagliato di più: da 317 a 277 miliardi di euro, il 12% in termini costanti.

Il nuovo taglio per la crisi russa

Se tutti questi tagli sono già stati decisi, e indietro non si torna, per il bilancio 2015 è in corso una nuova battaglia. La Commissione Ue si è detta intenzionata a tagliare le risorse destinate alla Pac di altri 448,5 milioni di euro. Per essere più precisi, ha deciso che questi soldi, che farebbero parte di una riserva per emergenze legate all’agricoltura (da una malattia delle piante alla mucca pazza), siano usati per fronteggiare l’emergenza Ebola e la crisi russa. I ministri dell’agricoltura dei Paesi Ue, il cosiddetto Consiglio dell’agricoltura, hanno annunciato battaglia e chiesto al nuovo Commissario europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, di fare marcia indietro. Lo stesso hanno fatto i cordinatori dei maggiori gruppi politici nel Parlamento europeo. La decisione è attesa per il 15 novembre, quando il Consiglio deve trovare un accordo con il Parlamento europeo sulla revisione del budget.

Italia, pagamenti diretti giù del 20 per cento

Eccoci all’Italia. Sui nostri campi pesavano due macigni: da una parte il taglio generalizzato della Pac a livello europeo. Dall’altra due parole in apparenza innocue, “convergenza esterna”. Il cui significato è però pesante: i Paesi che negli anni precedenti avevano ricevuto una quota maggiore di risorse dalla Pac dovranno dare parte delle risorse a chi ne riceveva al di sotto della media. Entro il 2019 chi ha avuto nel 2009 pagamenti diretti (primo pilastro) inferiori al 90% della media dovrà avere il 30% di risorse in più. I beneficiari, sottolinea uno studio del Gruppo 2013 di Coldiretti, sono soprattutto i Paesi dell’Est: Romania, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Slovacchia, ma anche Spagna, Regno Unito e Portogallo.

Il costo in termini di minori pagamenti diretti per gli agricoltori è di circa 280 milioni l’anno. A valori costanti, le risorse di pagamenti diretti della Pac si ridurranno del 18,6% (da 29,4 a 24 miliardi), rispetto a una riduzione della media Ue del 12 per cento. Se si considera che le misure relative alla regolazione dei mercati agricoli (la cosiddetta Ocm) si riducono a prezzi costanti del 28 per cento (da 4,7 a 3,3 miliardi), tutto il primo pilastro scende del 20% a prezzi costanti, cioè 6,8 miliardi. Se si ignorasse l’inflazione il calo sarebbe di 8 punti percentuali, pari a 2,75 miliardi.

Pac

Fonte: Gruppo 2013, la Pac 2014-2020, Le decisioni dell’Ue e le scelte nazionali. Per guardare il grafico ingrandito cliccare qui

Il recupero sullo sviluppo

Siamo quindi stati soltanto bastonati dalla Ue? Per fortuna no. Nelle contrattazioni siamo stati in grado di recuperare sul secondo pilastro, quello destinato agli interventi di sviluppo agricolo. Mentre l’Europa tagliava su questa voce i fondi dell’11% (10,8 miliardi), Italia e Francia sono riuscite a farsi aumentare i fondi: noi dell’1,4% (128 milioni a prezzo costanti in sette anni), i cugini d’Oltralpe del 14% (1,1 miliardi). A prezzi costanti (del 2011) possiamo disporre di 9,266 miliardi, a cui dovranno corrispondere altrettanti fondi di Stato e regioni.

A conti fatti, l’Europa ci dà 41,2 miliardi di euro per la Pac (36 a prezzi costanti). Sui giornali e nelle dichiarazioni dei politici si parla invece sempre di 52 miliardi. Perché? Perché si considerano anche 10,4 miliardi che saranno messi dal cofinanziamento nazionale.

Quanto perdiamo in totale? Considerando i prezzi costanti del 2011, 6,72 miliardi di euro, da 43,3 a 36,6 miliardi. Considerando i valori nominali, 1,31 miliardi, da 42,5 a 41,2 miliardi.

Su come distribuire i fondi tra regioni e Stato le polemiche non sono mancate. Le coperture assicurative o i consorzi di difesa, per esempio, spiega a Linkiesta Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia, sono passate dal primo pilastro (tutti fondi europei passate allo Stato) al secondo. «Ci sono alcune risorse che dovevano essere in capo al primo pilastro e a cui invece è stato chiesto il cofinanziamento alle regioni», commenta. Ma aggiunge che ci sono stati anche dei miglioramenti: «Con le nuove regole c’è una premialità maggiore per le regioni che hanno speso meglio in passato. Così alla Lombardia spetterà il 13% in più per il secondo pilastro, ossia 131 milioni di euro - commenta Prandini -. Inoltre, se una regione spende il 100% e un’altra regione spende, per propria inefficienza, il 50%, la metà rimanente potrà essere usata dalle altre regioni».

Pagatori puniti

L’Italia ha ricevuto soldi dalla Pac in modo superiore alla media, e per questo sarà penalizzata. Ineccepibile. Meglio però ricordare che noi, come gli altri Paesi “ricchi”, diamo più soldi al bilancio europeo di quanti ne riceviamo. Di quanto? Nel 2012, a prezzi correnti, il saldo netto era negativo per 5 miliardi di euro (a prezzi correnti), considerando tutto il bilancio (Qfp), di cui la Pac pesa per circa quattro decimi. Nel periodo 2007-2013 la media è stata di 4,5 miliardi all’anno (a prezzi costanti del 2011). La buona notizia è che nel periodo 2014-2020 il contributo calerà, e sarà di 3,8 miliardi ai prezzi del 2011.

C’è un altro aspetto da considerare, dice Pino Cornacchia, responsabile dello sviluppo economico della Cia, Confederazione italiana agricoltori. «È vero che diamo più soldi alla Ue di quanti ne riceviamo. Ma se non ci fosse la Ue, l’Italia non spenderebbe mai una cifra pari a quella della Pac per finanziare l’agricoltura europea, metterebbe i soldi su altre voci di spesa, come la sanità».

Pac

Fonte: Gruppo 2013, la Pac 2014-2020, Le decisioni dell’Ue e le scelte nazionali. Per guardare il grafico ingrandito cliccare qui

Vino, pomodori, vacche: vincitori e vinti

Le novità su chi beneficerà dei fondi non riguardano solo i soldi per lo sviluppo che vanno alle regioni. Le due parole magiche in questo caso sono “convergenza interna”. Chi riceveva di più, questa volta tra le categorie di prodotti, dovrà cedere i fondi a chi prendeva di meno. Un titolo (cioè un sussidio, nel gergo europeo) che oggi vale mille euro all’ettaro, nel 2015 varrà circa 800, per effetto dei tagli di bilancio. Poi, nel 2017, potrà ridursi fino al 30% a partire dal valore del 2015. Prodotti come la zootecnia da carne, i pomodori da industria, il tabacco e il riso, spiega a Linkiesta Denis Pantini, direttore dell'Area Agroalimentare di Nomisma, avevano un sussidio di circa mille euro all’ettaro. Altri, come il vino o la frutta, non avevano nulla, e cominceranno a ricevere i fondi. Il valore medio a cui tendere è di 280 euro a ettaro. Ma non si arriverà subito, perché vino e frutta nel 2017 arriveranno al 60% di questa cifra, quindi 150 euro, mentre chi aveva mille non potrà scendere più del 30 per cento rispetto al valore del 2015.

Al di là dei numeri, le conseguenze si faranno sentire e l’impatto sarà diverso da regione a regione. Le zone di montagna escono vincitrici, perché i pascoli saranno per la prima volta sussidiati. Stesso discorso per l’Emilia-Romagna e la Toscana, zone produttrici di frutta, e per tutte le regioni che producono vino. Le zone produttrici di pomodori da industria, come Campania o Sicilia, escono invece sconfitte, anche perché tagli arriveranno anche per oliveti e agrumeti. Ne esce abbastanza malconcia anche la Lombardia, per i suoi allevamenti animali. Secondo Prandini il calo si sentirà, ma i timori erano di tagli ben maggiori. «In Lombardia si prevedeva fino a un anno fa una riduzione del 40-60 per cento. Ora, grazie alle correzioni sulla zootecnia, saranno del 10-15 per cento».

A fissare le nuove regole, dopo una lunga negoziazione con le regioni, è stato un decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), approvato il 31 ottobre scorso.

Chiusure in vista?

Sono tagli che mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole? «In un momento già difficile per l’agricoltura italiana, il taglio deciso dalla Ue è significativo e mette in difficoltà le nostre imprese - commenta Prandini di Coldiretti -. Purtroppo oggi le risorse che provengono dalla Pac sono fondamentali per determinare una chiusura in positivo o in negativo di un bilancio. Ci accorgiamo del ruolo dell’agricoltura solo quando ci sono casi di dissesto agricolo, e ne ignoriamo i problemi per il resto del tempo. Spesso se ci sono smottamenti è perché le aziende hanno lasciato attività che non erano più redditizie». Per aziende di zootecnia che producono carne (esclusa quella suina) o latte, i sussidi pesano per circa il 15% del fatturato, aggiunge Prandini.

Secondo Pantini, Nomisma, il problema è però meno grave. «Il taglio incide solo sulle aziende che hanno la marginalità più bassa, cioè su chi si affida ai sussidi per sopravvivere».

Anche per Cornacchia, della Cia, il taglio atteso era molto superiore a quello effettivo. «A fronte della discesa dei contributi diretti, c’è stato un aumento di fondi per lo sviluppo rurale. Sono questi strumenti che creano lo sviluppo, molto più dei sussidi, a patto di saperli usare bene».

L’aeroporto saluta i sussidi

Tra gli aspetti della nuova Pac, così come decisa dal decreto ministeriale del Mipaaf del 31 ottobre, ce ne sono anche altri visti con favore dagli agricoltori. Tra questi c’è stato il taglio di tutti i pagamenti diretti a una serie di soggetti che non c’entravano nulla con l’agricoltura. L’elenco è lungo: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti, soggetti che svolgono intermediazione bancaria, finanziaria e/o commerciale, società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione, pubbliche amministrazioni. Ma quanto pesavano i fondi dati a tutti questi soggetti? Non troppo, avverte Pantini di Nomisma: circa il 2-3% dei fondi per i pagamenti diretti. Considerato che nel 2007-2013 i pagamenti diretti sono stati pari a 29 miliardi, si parlerebbe comunque di più mezzo miliardo di euro in sette anni. Dal Mipaaf, tuttavia, parlano di cifre molto più basse, nell’ordine di 15 milioni di euro.

Secondo Prandini, Coldiretti, è un’ottima notizia, «perché i pagamenti per un prato verde in un aeroporto erano un’anomalia. Stante che i soldi sono diminuiti, è giusto che vadano a chi è effettivamente un agricoltore».

In effetti lo scopo dell’esclusione di questi soggetti è dovuta all’individuazione dei “coltivatori attivi”, cioè delle persone che davvero lavorano la terra. Sono stati individuati dei criteri (come il fatto che i terreni non siano troppo piccoli), ma spiega Cornacchia della Cia, «si poteva fare molto di più ed essere molto più selettivi».

Tra le novità c’è quella di aver messo un tetto ai sussidi, che non potranno superare i 500mila euro (esclusi i benefici sui contributi per i lavoratori). Chi riceve più di 150mila euro, inoltre, si è visto tagliare i pagamenti diretti del 50 per cento. Anche questo, per Prandini è positivo: «È giusto concentrare le risorse su chi di agricoltura vive. Chi riceveva più di 500mila euro di sussidi spesso era legato a una banca o a una compagnia di assicurazioni».

Braccia ridate all’agricoltura

Una delle poche voci cresciute, tra i tagli dei pagamenti diretti, è quella dei fondi per i giovani. Saranno aumentati del 25% e toccheranno 80 milioni di euro. Si tratta di aiuti diretti per aziende agricole condotte da under 40. Un segnale positivo, che è volto a incoraggiare una crescita degli occupati tra i giovani in agricoltura che è continuata nonostante (o forse proprio grazie) alla crisi economica.

 La battaglia del greening

Un altro aspetto su cui gli operatori tirano un sospiro di sollievo è quello del greening. Di che si tratta? Di una serie di misure che la Ue prevede per interventi ambientali e paesaggistici. La Pac, infatti, negli anni è passata dal concentrarsi solo su aspetti di produzione a misure di tipo anche ambientale, dettate dal Regolamento 1307/2013. Tre sono le misure da prendere: la diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti e l’introduzione di “aree di interesse ecologico”. Non si tratta di briciole, perché alla componente verde dei pagamenti diretti è riservato il 30% del massimale nazionale. In soldoni, l’Italia se non rispetta le regole rischia di perdere un miliardo all’anno.

Anche su questo però si è trovata una mediazione. Gli Stati dell’Europa del Sud hanno fatto notare che è più facile mettere aree di interesse ecologico (per il 5% della superficie) su un prato di pascolo piuttosto che in un filare di viti o in uliveto. È quindi rimasta, spiegano tutti gli interlocutori, una versione più blanda, che prevede la rotazione dei terreni. Fino a 30 ettari sarà necessario avere almeno due colture contemporaneamente, oltre i 30 ettari di terreno almeno tre colture. Una misura che può penalizzare i produttori di mais o di riso del Nord Italia, ma che è spesso già praticata autonomamente per evitare l’impoverimento dei terreni da monocoltura.

E le quote latte?

Sono state la grande battaglia della Lega Nord, che difese in mille modi gli “splafonatori”, cioè gli allevatori che produssero più latte di quanto consentito dagli accordi con l’Ue (decisi nel 1983) e che furono perciò multati. Una serie di coperture politiche agli allevatori, ricostruite in un articolo di Sergio Rizzo del Corriere della Sera, costò allo Stato italiano un conto da 4,5 miliardi di euro. Dal 2015 le famose quote latte saranno abolite. I produttori sono contenti? Tutt’altro. «È una pessima notizia - commenta Prandini di Coldiretti - perché le quote latte hanno garantito che ci fosse una produzione limitata e che fosse tutelata la qualità. Ora ci saranno Paesi europei che aumenteranno tantissimo i volumi» e quindi abbasseranno i prezzi. E le multe? «Ci siamo distinti come un Paese che non rispetta le norme - continua -. Non saremmo a parlare di multe 25 anni dopo, se avessimo rispettato le regole». Ora sarà il mercato a dettare le sue.

fonte

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117025_420x270Nella storia della Pac le misure a favore del ricambio generazionale sono sempre state collocate nell’ambito del 2° pilastro (PSR). Con la Pac 2014-2020, per la prima volta un sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori viene inserito nel 1° pilastro con l’introduzione di una componente obbligatoria nel nuovo regime dei pagamenti diretti. L’Ue sostiene che la presenza di attività economiche gestite da giovani agricoltori è un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo, per cui è opportuno sostenere l’insediamento iniziale dei giovani e l’adeguamento strutturale delle relative aziende nella fase successiva all’insediamento. A tal fine, nei pagamenti diretti della nuova Pac 2014-2020 è previsto un pagamento per i giovani agricoltori. 

1% del massimale ai giovani

Il Reg. 1307/2013 prevede7 tipologie di pagamenti diretti di cui 3 obbligatorie e 5 facoltative per gli Stati membri. L’Italia ha deciso di attivare 5 tipologie di pagamenti (tab. 1): 
- pagamento di base: 58% del massimale nazionale; 
- pagamento ecologico (greening): 30%; 
- pagamento per i giovani agricoltori: 1%; 
- pagamento accoppiato: 11%; 
- pagamento per i piccoli agricoltori. 
Ai giovani agricoltori è stato destinato un plafond dell’1% del massimale nazionale.

I beneficiari: 40 anni per i primi 5 anni

I beneficiari del pagamento sono le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti: 
- età inferiore ai 40 anni; 
- si insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei 5 anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base (quindi la data limite è il 15 maggio 2010). 

Il pagamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non deve trasformarsi in un aiuto al funzionamento, per cui esso è concesso per un periodo di cinque anni
Se l’insediamento è avvenuto prima del 2015, il periodo quinquennale viene ridotto del numero di anni trascorsi tra la data del primo insediamento e la data della prima domanda per aderire al regime del pagamento di base, ovvero il 2015. Ad esempio, se un giovane agricoltore si è insediato nel 2013, il pagamento per i giovani agricoltori viene concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).

Il plafond 

Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond destinato al pagamento per i giovani agricoltori non può essere superiore al 2% del massimale nazionale. L’Italia haprevisto una percentuale dell’1%. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un segnale di scarsa attenzione ai giovani agricoltori, ma non è così. Le motivazioni che hanno ispirato questa scelta sono due: 
1. evitare una sottoutilizzazione del plafond, che avrebbe comportato fondi inutilizzati che sarebbero tornati nelle casse comunitarie; 
2. utilizzare la riserva nazionale per coprire il fabbisogno necessario a soddisfare tutte le richieste dei giovani agricoltori. 
Con questa scelta i giovani agricoltori italiani hanno la certezza di percepire il livello massimo di pagamento ammissibile. Infatti, anche con un massimale dell’1%, l’Italia garantisce la quota massima di finanziamento ai giovani agricoltori attingendo, se necessario, alla riserva nazionale.

L’importo del pagamento

L’importo del pagamento, sulla base delle scelte italiane, si ottiene moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dall’agricoltore stesso, in proprietà o in affitto. In altre parole, il giovane agricoltore percepisce un pagamento maggiorato del 25% del pagamento di base. 

Questo metodo di calcolo suscita molte perplessità. Infatti il pagamento è proporzionale al valore dei titoli individuali; quindi un giovane agricoltore che ha ereditato da un genitore titoli di valore elevato, ottiene un pagamento elevato e viceversa. 

In questo modo lo status di giovane agricoltore viene premiato in modo differente, tenendo conto del valore dei titoli storici invece che della condizione anagrafica. 

La Conferenza Stato-Regioni ha giustificato questa scelta con il fatto che questo metodo di calcolo garantisce il più alto livello di erogazione a favore dei giovani agricoltori nel complesso del nostro Paese, anche se genera un trattamento variabile e iniquo tra un giovane e l’altro. 

Il numero massimo di ettari ammissibili al pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio un giovane agricoltore che possiede 200 ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari. 

Gli effetti 

Il pagamento ai giovani agricoltori è un segnale politico importante che dimostra l’attenzione della Pac nei confronti delle imprese giovani e del ricambio generazionale in agricoltura. 

Dal punto di vista pratico, tuttavia, il beneficio per un giovane agricoltore è limitato; l’importo del pagamento è di limitata entità e non apporta un miglioramento significativo del risultato operativo aziendale. La media italiana del pagamento sarà pari a circa 45 €/ha; infatti l’importo medio del pagamento di base sarà di circa 179 €/ha a cui corrisponde un pagamento per i giovani agricoltori di 45 €/ha. Esemplificando, un giovane agricoltore con il massimo degli ettari ammissibili (90 ha) riceverà circa 4.000 €/ha per cinque anni. Quindi un giovane agricoltore che si insedia e presenta domanda alla riserva nazionale nel 2015 (o anni successivi) percepirà i seguenti importi dei pagamenti diretti: 
- pagamento di base: 179 €/ha; 
- pagamento per giovani agricoltori: 45 €/ha; 
- pagamento verde: 93 €/ha; 
- per un totale di 317 €/ha circa cui si aggiunge il sostegno accoppiato, se il giovane agricoltore pratica una coltura o un allevamento che rientrano in tale pagamento. 

La situazione è diversa se il giovane possiede diritti di valore elevato derivanti dalla sua situazione storica (ad es. perché si è insediato prima del 2015) o perché ha ereditato da un genitore diritti di valore elevato. 

Un esempio di questo secondo caso è riportato in tab. 3 dove un giovane agricoltore si insedia nel 2015, ereditando i diritti del genitore, che possedeva titoli di valore superiore alla media nazionale; in tal caso il pagamento per il giovane agricoltore è di circa 100 €/ha;, ben superiore rispetto ai 45 €/ha; (media nazionale) di cui abbiamo parlato sopra. Il giovane agricoltore subisce tuttavia gli effetti della convergenza, come tutti gli altri agricoltori (fig. 1). 

La prima volta nel 1° pilastro 

L’analisi del pagamento per i giovani agricoltori dimostra che l’importo è di piccola entità e, certamente, non sarà tale da convincere un giovane a insediarsi in un’azienda agricola. Tuttavia, la nuova Pac introduce per la prima volta un livello di aiuti riservato ai giovani agricoltori (anche se solo dell’1%); è l’inizio di un percorso che potrà essere potenziato nelle prossime riforme della Pac. 

Inoltre, bisogna ricordare che la politica più importante a favore dei giovani continua ad essere collocata nel secondo pilastro dove, in continuità con le azioni intraprese durante la programmazione 2007-2013, Vi sono misure più consistenti a sostegno dell’imprenditoria giovanile (premio di insediamento, incentivi agli investimenti aziendali), con la novità di poter attivare un sottoprogramma specifico per i giovani agricoltori.

Fonte

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grano3Accordo raggiunto tra il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e gli Assessori regionali all'Agricoltura sull'attuazione in Italia della Politica agricola comune 2014-2020, che vale 52 miliardi di euro. Lo comunica una nota del dicastero. "L'accordo arriva dopo un lungo lavoro con le Regioni - afferma il ministro - che ci consente oggi di scrivere un capitolo importante della nuova Pac, mantenendo l'impegno di chiudere entro maggio. Abbiamo fatto scelte decisive per il futuro e per il rilancio dell'agricoltura guardando a settori strategici''.

Tra le principali decisioni, la ripartizione degli aiuti accoppiati, per i quali è stata fissata una quota all'11%, pari a oltre 426 milioni di euro, lasciando il 4% delle risorse al pagamento di base. I settori sui quali sono state concentrate le risorse sono: zootecnia da carne e da latte, piano proteico e seminativi (riso, barbabietola e pomodoro da industria), olivicoltura. Per incentivare il lavoro giovanile, è prevista la maggiorazione degli aiuti diretti nella misura del 25% per i primi 5 anni di attività per le aziende condotte da under 40, assicurando il livello massimo di plafond disponibile che ammonta a circa 80 milioni di euro.

Il perimetro dei soggetti beneficiari della Pac, con allargamento della "black list" ed esclusione dai contributi delle banche, società finanziarie, assicurative e immobiliari. Riduzione del 50% dei pagamenti diretti sulla parte eccedente i 150.000 euro del pagamento di base e del 100% per la parte eccedente i 500.000 euro. In tale ambito è stato valorizzato al massimo il lavoro in quanto dal taglio saranno esclusi i costi relativi alla manodopera, salari stipendi, contributi versati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività agricola; Misure di sostegno per le aree svantaggiate e di montagna, per le quali è stata individuata una diversificazione delle condizioni per essere considerati agricoltori attivi e un premio differenziato per il latte di montagna.

È stato anche stabilito che nel 2016 verranno effettuate verifiche sull'operatività e sull'attuazione delle nuove misure, alla luce anche delle scelte che verranno compiute dagli altri partner europei. Il ministro Martina ha parlato ''scelte decisive per il futuro e per il rilancio dell'agricoltura, guardando in particolare a settori strategici come la zootecnia e l'olivicoltura e programmando un piano proteico nazionale e il sostegno a colture come la barbabietola, il riso e il pomodoro da industria. Fondamentali anche le scelte di una più equa distribuzione delle risorse.

Abbiamo privilegiato il lavoro e i giovani, proprio perché questo settore può essere protagonista del rilancio economico del Paese". "Ringrazio i colleghi assessori - ha dichiarato l'Assessore della Regione Puglia e coordinatore nazionale degli assessori regionali all'Agricoltura, Fabrizio Nardoni - per il grande senso di responsabilità dimostrato nel costruire una proposta unitaria, che testimonia la volontà di dare agli agricoltori più tempo possibile per adeguarsi alla riforma. Pur nella difficoltà della nuova Pac, il sistema delle Regioni, collaborando con il Ministero, è riuscito a trarre un'intesa complessiva a favore del sistema agricolo e che tiene conto delle difficoltà dei settori produttivi".

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