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uattro mesi fa, esattamente il 17 dicembre 2013, sono stati pubblicati i regolamenti Ue sulla nuova Pac. Ancora oggi, molto agricoltori hanno difficoltà a conoscere quale sarà l’importo dei pagamenti diretti 2015-2020.

Solo dopo le scelte nazionali, saremo in grado di rispondere esattamente a questa domanda, ma già oggi ci sono gli elementi per stimare il futuro dei pagamenti diretti di ogni agricoltore.

Le scelte nazionali

Le decisioni che influiscono sul valore dei pagamenti diretti sono principalmente tre:

– le tipologie di pagamenti diretti;

– la regionalizzazione;

– la convergenza.

Le scelte relative a questi tre punti saranno adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 1° agosto 2014. Il dibattito è ancora aperto, ma alcune scelte sono già preannunciate (vedi box) e il Ministro Maurizio Martina ha manifestato l’intenzione di prendere tutte decisioni entro il 15 maggio 2014.

Ipotizziamo alcuni esempi aziendali di pagamenti diretti, partendo da alcuni punti fermi sulle scelte nazionali (vedi box): regione unica, modello di convergenza “irlandese” e greening individuale.

Il modello “irlandese”

Il modello di convergenza “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.

Il modello “irlandese” fissa regole per il pagamento di base e per il pagamento greening.

Relativamente al pagamento di base, il modello “irlandese” prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013):

– i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale;

– all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019;

– gli agricoltori che ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019.

Relativamente al pagamento greening, il modello “irlandese” prevede che gli Stati membri possano fissarlo a livelloindividuale ovvero il pagamento greening sarà calcolato per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013).

Di conseguenza, gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, avranno anche un pagamentogreening più elevato.

Nel modello “irlandese” ci sono due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (VUN) e il valore unitario iniziale (VUI).

Il valore unitario nazionale (VUN)

Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento di base si ottiene dalla seguente formula:

VUN = (X / Y) * (P / R)

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015.

Y = massimale nazionale per il 2015.

R = numero dei titoli all’aiuto assegnati dallo Stato nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale).

P = massimale nazionale del pagamento di base nel 2019.

Per l’Italia significa circa 167 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli:

– il pagamento di base al 54%, il pagamento greening al 30%, il pagamento giovani agricoltori al 1%, il pagamento accoppiato al 13% e la riserva nazionale al 2%;

– il massimale nazionale per il 2019 a 3,902 milioni di euro;

– il massimale nazionale per il 2015 a 3,704 milioni di euro.

Il valore unitario iniziale (VUI)

Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale, calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi del 2014.

Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene dalla seguente formula:

VUI = (x / y) * (A / B)

x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;

y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale per il 2014.

A = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014.

B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale.

Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore.

L’Italia sceglierà il “modello irlandese”, con un pagamento di base di circa 54%, a cui si aggiunge il pagamento greening al 30%. In tal caso, il rapporto (x / y) potrebbe assumere un valore di circa 53,3%.

Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore.

Il valore A può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, in due modi:

1. a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014;

2. a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

L’ipotesi più accreditata è che l’Italia scelga il metodo dei pagamenti ricevuti.

In sintesi, è rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori:

– i riferimenti storici, riferiti all’anno 2014;

– il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.

Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020. Se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti diminuiranno secondo le regole del modello “irlandese”.

Alcuni esempi

Per chiarire l’effetto combinato delle diverse tipologie di pagamenti diretti, della regionalizzazione e della convergenza, si propongono due casi aziendali:

– un giovane agricoltore viticoltore e frutticoltore che non riceve pagamenti diretti nel 2014 (tab. 1 e fig. 1);

– un agricoltore allevatore con titoli di valore elevato nel 2014 (tab. 2 e fig. 2).

L’obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti.

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VineyardLa Riforma della Pac 2015-2020 introduce rilevanti novità per il settore viticolo, in particolar modo con riferimento al Primo pilastro (pagamenti diretti e Ocm). Di fatti, la viticoltura era finora rimasta completamente esclusa dagli aiuti diretti della Pac e il sostegno al settore era affidato all’apposito Programma di sostegno contenuto nel Regolamento sull’Ocm unica.
La grande novità introdotta dalla riforma prevede l’assegnazione di pagamenti diretti anche alle superfici viticole. Vediamo quali saranno i principali cambiamenti che interesseranno il comparto viticolo a partire dal 2015.

Criteri di assegnazione
La Riforma dei pagamenti diretti prevede innanzitutto una nuova assegnazione dei diritti (o titoli) all’aiuto, che avverrà sulla base della Domanda Unica (DU) 2015. La maggiore novità che interessa in particolar modo il settore viticolo è rappresentata dal fatto che fra le superfici ammissibili – che potranno dunque essere abbinate ai titoli per ricevere i pagamenti diretti – figurano per la prima volta anche i vigneti. Ne consegue che all’atto della presentazione della DU 2015 i viticoltori specializzati (o, ad ogni modo, le aziende con superfici viticole) potranno richiedere l’assegnazione dei titoli anche sulla superficie coltivata a vigneto e, in seguito, potranno abbinare annualmente tale superficie ai diritti all’aiuto per ottenere i pagamenti diretti.
Occorre precisare che per poter beneficiare dei nuovi titoli bisognerà inoltre essere “agricoltori attivi” (tabella 1), nonché dimostrare di aver attivato almeno un diritto all’aiuto nel 2013; vista e considerata la loro particolare condizione, in deroga al regolamento, i viticoltori specializzati saranno ad ogni modo esentati dal possesso di quest’ultimo requisito.
Un’altra novità molto importante riguarda il cosiddetto “spacchettamento” dei pagamenti diretti. Il MIPAAF (Dm n.6513 del 18/12/2014) ha infatti deciso di attivare ben cinque componenti di aiuti diretti (tabella 2):
–    Il pagamento di base, destinato ai possessori dei nuovi titoli all’aiuto;
–    Il pagamento ecologico, che comporta una maggiorazione del valore dei titoli;
–    Il pagamento per i giovani agricoltori, che comporta un ulteriore aumento del 25% del valore dei titoli posseduti da imprenditori agricoli under 40 insediatisi dal 2010 in poi come capoazienda;
Il pagamento accoppiato (art. 52), svincolato dal possesso dei titoli e destinato a produzioni/comparti specifici tra i quali però non risulta quello viticolo;
Il regime semplificato per i piccoli agricoltori, che sostituisce le sopraelencate componenti sotto forma di pagamento forfettario compreso azienda tra i 500 e i 1.250 €/azienda.

Il valore dei titoli
Tutti i particolari nell’articolo a firma Stefano Celiberti pubblicato su Terra e Vita  n.11/2015

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112834-600x400Le proteine vegetali sono al centro dell’attenzione della politica agraria comunitaria e nazionale.

Due eventi politici confermano questa affermazione:

- la nuova Pac 2014-2020 ha inserito una dotazione specifica nel sostegno accoppiato;

- il ministro Maurizio Martina le ha inserite nelle proprie linee programmatiche.

Ampie ragioni giustificano l’attenzione alla produzione di proteine vegetali, soprattutto nel nostro Paese, che vive di un cronico deficit di approvvigionamento.

Le colture

Le colture destinate alle proteine vegetali sono: piante proteiche (pisello proteico, fave e favette, lupino dolce), proteoleaginose (girasole, soia, colza) e foraggere leguminose (erba medica, trifoglio, ecc.).

Tali colture consentono al produttore agricolo di migliorare l’ordinamento produttivo, stimolando la rotazione tra colture depauperanti e colture da rinnovo, interrompendo la monosuccessione di cereali. Inoltre contribuiscono a favorire la rotazione, con molteplici benefici ambientali:

- migliorano la struttura e la fertilità del terreno;

- riducono l’impiego di fertilizzanti di sintesi e di agrofarmaci;

- evitano i gravi rischi di abbandono e/o di depauperamento dei terreni a causa della monocoltura di cereali.

Tali vantaggi hanno spinto l’Unione europea a promuovere un “piano proteine vegetali” che, tuttavia, è stato lasciato alla volontà degli Stati membri e solo in pochi hanno colto questa opportunità.

Nell’attuale articolo 68, la Francia ha destinato 40 milioni di euro annui per sostenere la produzione di proteine vegetali. Nessun segnale dall’Italia!

Il nuovo sostegno accoppiato

L’opportunità più concreta per stimolare la produzione di proteine vegetali deriva dalla nuova Pac 2014-2020.

Gli Stati membri possono destinare una percentuale del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.

L’obiettivo di questa tipologia di pagamenti diretti è di concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui esistono determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:

- si trovano in difficoltà;

-rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.

Il finanziamento del pagamento accoppiato deriva da una percentuale fino al 13% del massimale nazionale. Inoltre gli Stati membri hanno la possibilità di aumentare il finanziamento del pagamento accoppiato del 2%, arrivando quindi fino al 15%, per sostenere la produzione di colture proteiche.

L’importo massimo a disposizione dell’Italia per le proteine vegetali è di 79 milioni di euro (2% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) destinato a scendere fino a 74 milioni di euro (2% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019).

Le scelte nazionali

Le decisioni degli Stati membri sul sostegno accoppiato dovranno essere notificate alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

L’Italia dovrebbe cogliere questa opportunità per stimolare la produzione di proteo-leaginose (soia, girasole e colza), di leguminose proteiche (favino, pisello proteico, ecc.) e di foraggere leguminose (erba medica, trifoglio, ecc.) e di foraggi essiccati.

Nel periodo 2010-2014, l’Italia non ha colto questa possibilità, ma stavolta è proprio la volta buona.

Il ministro Maurizio Martina nelle linee programmatiche, presentate alla Camera e al Senato, ha affermato l’importanza di realizzare un piano proteine vegetali su vasta scala, al quale sarebbero associati una serie di importanti obiettivi:

1) ridurre la dipendenza dall’estero in termini di approvvigionamento di proteine vegetali: oggi si importa il 90% circa delle farine di soia e di girasole, che rappresentano la principale base proteica dell’industria mangimistica italiana;

2) ridurre l’inquinamento da nitrati, nelle regioni del bacino idrografico del fiume Po, grazie alla reintroduzione delle rotazioni colturali tra cereali e colture “azotofissatrici”;

3) offrire una valida alternativa produttiva da avvicendare ai cereali.

Queste affermazioni fanno presagire la scelta italiana di inserire le proteine vegetali nei settori del sostegno accoppiato, seppure non ci sono ancora ipotesi sullo stanziamento e sugli importi ad ettaro.

Il greening e il PSR

Nella Pac 2014-2020, oltre al sostegno accoppiato, sono previsti diversi altri strumenti per lo sviluppo di colture proteiche: facilitazioni nel pagamento ecologico (greening), misure agro-climatico-ambientali dei nuovi PSR, PEI (Programma Europeo per l’Innovazione).

Il Parlamento europeo ha chiesto espressamente “un piano strategico di approvvigionamento di proteine vegetali che consenta all’Unione di ridurre la sua forte dipendenza dall’estero”.

Nell’applicazione del green-ing, le superfici occupate da colture che fissano l’azoto (colture azotofissatrici), assolvono l’impegno di aeree ecologiche. In altre parole, una superficie a erba medica, a soia o favino consente di ottemperare al 5% delle superfici ad aree ecologiche, previste dai vincoli del greening.

I nuovi PSR

Nei nuovi PSR è prevista una misura, i pagamenti agro-aclimatico-ambientali, che si sposa perfettamente con i vantaggi delle colture proteiche.

A tal fine si può prevedere una rotazione obbligatoria con almeno una coltura proteica, nonché un maggiore sostegno alle zone di pascolo permanente, comprese le miscele specifiche di foraggi verdi e leguminose.

Un’altra possibilità è la concessione di sussidi per gli agricoltori che producono colture proteiche con sistemi di rotazione che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il deficit di colture proteiche nell’UE e a rafforzare la lotta contro le malattie e la fertilità dei suoli.

L’innovazione con il PEI

Il Parlamento europeo ha invitato a sostenere la ricerca in materia di riproduzione e fornitura di sementi per le colture proteiche nell’Ue, a migliorare i servizi di divulgazione e, nell’ambito dello sviluppo rurale, i servizi di formazione per gli agricoltori sull’uso della rotazione.

A riguardo, l’iniziativa europea per l’innovazione in agricoltura (PEI) della Commissione europea dovrebbe istituire ungruppo di lavoro sullo sviluppo di colture proteiche, prendendo in considerazione anche la questione della biodiversità delle piante.

L’Italia e le proteine vegetali

L’eccezionale impennata dei prezzi della soia e delle farine proteiche nel 2012 ha messo in evidenza il grave rischio di una tale dipendenza estera di proteine vegetali. Basti pensare all’aumento del prezzo della soia che in Italia è passata da 200 euro/ton del 2005 agli 550 euro/ton nel 2013; oggi si attesta sui 470 euro/ton (fig. 1).

Il deficit europeo ed italiano di proteine vegetali è rilevante. Nell’Ue, la produzione totale di colture proteiche occupa attualmente solo il 3% dei terreni coltivabili e fornisce solo il 30% delle colture proteiche utilizzate come alimenti per animali nell’UE, con una tendenza, negli ultimi dieci anni, all’aumento di tale deficit.

L’obiettivo non è di produrre nell’Unione europea la totalità del fabbisogno, ma migliorare l’approvvigionamento interno a vantaggio degli utilizzatori, soprattutto gli allevatori.

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117986_420x270Le aree di interesse ecologico sono uno dei tre impegni del greening (tab. 1), che è entrato in vigore con la nuova Pac, dal 1° gennaio 2015. Molto spesso le aree di interesse ecologico sono anche indicate come ecological focus area (EFA), secondo la terminologia inglese.

L'applicazione delle EFA è molto complessa e suscita molte domande, per i suoi vari aspetti applicativi nei tanti casi pratici che in questi mesi devono affrontare gli agricoltori italiani. L'obiettivo di ogni imprenditore agricolo è quello di rispettare le EFA, ai fine di percepire il pagamento greening, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi.

Quando si applicano le EFA?

Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell'azienda ad aree di interesse ecologico (EFA).

Il 5% di EFA si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti (tab. 1). Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono esonerate dall'obbligo delle aree di interesse ecologico (tab. 2).

La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il greening è stato fortemente criticato dal nuovo Parlamento europeo, dal nuovo Commissario all'Agricoltura Phil Hogan e dalla maggior parte degli Stati membri, per cui l'ipotesi di aumentare le EFA al 7% nel 2018 appare poco probabile.

Quando non si applicano le EFA?

L'impegno di destinare il 5% dei seminativi ad EFA non si applica nelle aziende:
• con superfici a seminativo inferiori a 15 ettari;
• i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 3);
• la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 4).

Tipologie di aree ecologiche

Gli Stati membri decidono cosa può essere considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2):
a) terreni lasciati a riposo;
b) terrazze;
c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile;
d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
e) ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai PSR;
f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei PSR;
i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi.
j) superfici con colture azotofissatrici.

Il significato tecnico e la descrizione delle suddette tipologie di aree di interesse ecologico è riportata nella tabella 5.

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito che sono considerate come EFA tutte quelle elencate dal art. 46, par. 2 del Reg. 1307/2013 (tab. 5), ad eccezione delle superfici con colture intercalari. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le colture azotofissatrici, utilizzabili come aree di interesse ecologico (tab. 6). Su tali colture azotofissatrici sono posti due vincoli:
• rispetto dei vincoli della direttiva 91/676/ CEE (Direttiva Nitrati);
• distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

Sulle colture azotofissatrici non ci sono vincoli realtivi all'uso dei diserbanti e/ concimazioni.

Le aree di interesse ecologico (EFA) devono essere situate (tab. 7):
• sui seminativi dell'azienda;
• anche adiacenti ai seminativi dell'azienda, nel caso in cui gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone;
al di fuori dei seminativi, se trattasi delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento.
I terreni a riposo, le terrazze, gli ettari agroforestali, fasce lungo le zone periferiche delle foreste e le colture azotofissatrici devono essere sui seminativi dell'azienda.

Il bosco ceduo a rotazione rapida e le superfici oggetto di imboschimento, visto che queste superfici sono classificate come “colture permanenti”, possono essere situate anche al di fuori dei seminativi dell'azienda.

Gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone possono essere situate anche adiacenti ai seminativi dell'azienda (fig. 1), ma non fuori dall'adiacenza dei seminativi (fig. 2 e 3).

Il calcolo del 5%

Il calcolo delle EFA deve tener conto dei seminativi e di alcuni elementi caratteristici delle EFA (art. 46, par. 1, Reg. 1307/2013).
Più precisamente, quando vengono considerati alcuni elementi caratteristici, il calcolo delle EFA è pari a:

EFA = 5% * (S + c + d + g + h)

S = seminativi;
c = superfici occupate da terrazze;
d = superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio;
g = superfici con bosco ceduo a rapida rotazione;
h = superfici oggetto di imboschimento con PSR.

Pertanto il calcolo delle EFA è pari:
• al 5% dei seminativi, se l'azienda dichiara solo i seminativi come EFA;
• al 5% dei seminativi più alcuni elementi caratteristici delle EFA.
Ad esempio, un'azienda con 100 ettari di seminativi e 10 ettari di bosco ceduo a rapida rotazione (dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di EFA su 110 ettari, pari quindi 5,5 ettari di EFA.

Altro esempio: un'azienda con 50 ettari di seminativi e 3 ettari di siepi e fasce tampone (dichiarati come EFA), deve calcolare il 5% di EFA su 53 ettari, pari quindi 2,65 ettari di EFA.

Fattori di conversione e ponderazione

I tipi di aree di interesse ecologico, elencate nella tabella 5, sono molto diversi tra di loro,sia per unità di misura (ad esempio le siepi di misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di ettaro una coltura azotofissatrice).

Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri si avvalgono, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X del Reg. 1307/2013. L'Italia ha adottato gli stessi fattori di conversione e/o di ponderazione del regolamento comunitario (tab. 8).

Un fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari.

Un fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA.

Ad esempio, il fattore di conversione delle siepi (m/m²) è pari a 5 e il fattore di conversione è 2, quindi 1.000 metri lineari di siepe corrisponde a 10.000 m² di EFA.

Altro esempio: il fattore di conversione dei fossati (m/m²) è pari a 3 e il fattore di conversione è 2, quindi 2.000 metri lineari di fossato corrisponde a 12.000 m² di EFA.

Altro esempio: il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7; quindi 10 ettari di soia o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA.

Gli agricoltori devono rilevare le aree di interesse ecologico presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fissati, fasce tampone, ettari agroforestali, superfici oggetto di imboschimento, colture azotofissatrici, terreni lasciati a riposo, ecc.) per poi trasformarli in EFA, utilizzando i fattori di conversione e/o di ponderazione.

Se tali elementi non sono sufficienti, dovrà introdurre qualche nuova area ecologica (ad esempio una coltura azotofissatrice o terreni lasciati a riposo) per soddisfare il 5% di EFA.

Facciamo un esempio. Un agricoltore deve avere la presenza di 5 ettari di EFA. In primo luogo, l'agricoltore rileva le EFA strutturali presenti nella propria azienda: siepi, bordi di campi, alberi isolati, fossati e bosco ceduo (tab. 9). Tali elementi, considerando i relativi fattori di conversione e di ponderazione, sviluppano 29.300 m2 di EFA (2,93 ettari), che non sono sufficienti per soddisfare il 5% di EFA (5 ettari).

Per raggiungere questo obiettivo, l'agricoltore introduce 3 ettari di favino, che sviluppano 2,1 ettari di EFA, in modo da raggiungere i 5 ettari di EFA (tab. 9).

Le pratiche equivalenti

Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 3) prevede un sistema di equivalenza d'inverdimento in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.

Le pratiche equivalenti sono elencate nell'allegato IX del Reg. 1307/2013 e sono contemplate da:
• i regimi agroambientali dei PSR (Reg. 1698/2005 o Reg. Ce 1305/013) che adottano misure equivalenti;
• i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali.

Il decreto ministeriale, in corso di emanazione, ha previsto che nel 2015 gli agricoltori non possono avvalersi delle pratiche equivalenti, ai fini del rispetto del greening. Questa scelta è dovuta al fatto che le pratiche equivalenti dovevano essere individuate dallo Stato membro per ogni PSR, ma i PSR 2014-2020 devono essere ancora approvati. Quindi l'individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire all'interno dei PSR 2007-2013. Questa individuazione avrebbe avuto la validità per il solo anno 2015, mentre dal 2016 l'individuazione delle pratiche equivalenti sarebbe dovuta avvenire con i nuovi PSR 2014-2020. Per questa ragione, il decreto ministeriale ha evitato l'utilizzo della pratiche equivalenti per il 2015, rimandando questa decisione al 2016.

Gli effetti delle aree ecologiche

L'impegno delle aree di interesse ecologico provoca maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a seminativo. Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà ad destinare il 5% dei seminativi ad aree di interesse ecologico, in quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficacemente essere destinate a terreni a riposo o dove sono presenti elementi caratteristici del paesaggio.

Invece, l'obbligo delle EFA è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. maiscoltura della pianura padana) che al Centro-sud Italia (es. granidurocoltura del Tavoliere delle Puglie). Un'azienda interamente a seminativi dovrà sottrarre almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico. In tali casi, l'agricoltore che non ha la convenienza ad introdurre il set aside ecologico (terreni lasciati a riposo), potrà valutare l'introduzione di una coltura azotofissatrice, come la soia che, oltretutto, beneficia del pagamento accoppiato. Oppure potrà scegliere di rinunciare al pagamento greening; alcuni maiscoltori della pianura padana hanno già valutato di rinunciare al pagamento greening pur di proseguire la monocoltura di mais.

La maggior parte degli agricoltori sta trovando soluzioni efficienti al vincolo delle EFA con le colture azoto-fissatrici, ad esempio la soia al Nord e le leguminose al centro-sud.

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117917_420x270La diversificazione è uno dei tre impegni del greening (tab. 1) entrato in vigore con la nuova Pac, dal 1° gennaio 2015.
L'applicazione della diversificazione suscita molte domande per i suoi molteplici aspetti applicativi nei tanti casi pratici che caratterizzano l'agricoltura italiana.

Quando si applica?

La diversificazione delle colture si applica solamente ai seminativi, mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, prati e pascoli permanenti) sono esentate.
Questo impegno si applica nelle aziende con più di 10 ettari a seminativo. L'impegno prevede la presenza di (tab. 2):

• almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo (tab. 3);
• almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95% (tab. 4).
Nelle tabb. 3 e 4 sono riportati alcuni casi pratici di rispetto o non rispetto della diversificazione.

Le suddette percentuali non si applicano qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo (tab. 5).

Quando non si applica?

Gli impegni della diversificazione non si applicano nelle aziende:
• con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari;
• i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre pian-te erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 6);
• la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari (tab. 7);
• se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall'agricoltore nella propria domanda di aiuto dell'anno precedente (2014) e quando, in esito a un raffronto delle domande d'aiuto basate sulle ortofoto ricavate dalle immagini da satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell'anno precedente (2014).

La definizione di coltura

In base al Reg. 1307/2013 (art. 44, par. 4), per coltura si intende:
• una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture;
• una coltura appartenente a una qualsiasi specie nel caso delle brassicacee (cavoli, broccoli, colza, ecc.), solanacee (pomodori, melanzane, peperoni, ecc.) e cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri);
• i terreni lasciati a riposo;
• erba o altre piante erbacee da foraggio.

Facciamo alcuni esempi:
il grano duro e il grano tenero non sono colture diverse, in quanto appartengono entrambi al genere Triticum; idem per la veccia, il favino e la fava, in quanto appartengono tutti al genere Vicia;
il grano (genere Triticum) e l'orzo (genere Hordeum) sono colture diverse in quanto appartengono a generi diversi;
• il triticale viene classificato come appartenente al genere “Triticosecale”, quindi è una coltura diversa sia dal grano (Triticum) sia dalla segale (Secale).

Tutte le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, denominata “coltura mista”. Ad esempio, una superficie ad erbaio misto di veccia e orzo, viene chiamata “coltura mista”.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere; ad esempio un orzo invernale e un orzo primaverile sono considerate colture diverse.

La coltura diversificante

Il Reg.639/2014 (regolamento delegato sui pagamenti diretti) precisa che, in presenza di policoltura nello stesso anno, il periodo da considerare per l'individuazione della coltura diversificante è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali del contesto nazionale. Le rispettive quote delle diverse colture (2 o 3 colture) sono calcolate considerando che ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un'azienda agricola è conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda.

In altre parole, su una superficie in cui si pratica la policoltura intercalare, coltivando una coltura seguita da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente da una sola coltura, detta “coltura diversificante”.

I paesi membri dovevano comunicare agli agricoltori il periodo che costituisce la parte più significativa del ciclo colturale. Il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha affidato questo compito ad Agea.

La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha stabilito che il periodo nel quale si identificano le colture presenti in azienda ai fini della diversificazione va dal 1° aprile al 9 giugno, prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Il periodo di riferimento (1° aprile - 9 giugno) è il periodo all'interno del quale dev'essere rilevata la coltura diversificante; se in tale periodo sono presenti due o più colture, la coltura diversificante è quella con un periodo di coltivazione più lungo, facendo il conteggio dei giorni di ogni coltura dalla semina alla raccolta.

Il conteggio dei giorni, tuttavia, non è l'unico criterio per individuare la coltura diversificante. La Circolare Agea ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 aggiunge che bisogna tener conto anche delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.

A tale proposito, ad esempio, la suddetta Circolare Agea prevede, in relazione alle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale, soprattutto per aree vocate, il mais da granella è sempre la coltura diversificante a meno che si tratti di secondo raccolto. Quindi il mais da granella è la coltura diversificante, anche se segue una coltura autunno-vernina (es. loietto) che presenta un conteggio di giorni più elevato (tab. 8).

Nel caso in cui la coltura autunno-vernina (es. loietto) è seguita da mais insilato, la coltura diversificante è il loietto, in quanto il mais si considera una seconda coltura (essendo a ciclo breve).

Analogamente nel caso in cui la coltura autunno-vernina è un cereale da granella (es. orzo da granella) a cui segue un mais da granella; in questo caso il mais è di secondo raccolto (ciclo breve) e la coltura diversificante è l'orzo (tab. 8).

Queste norme di Agea lasciano molta perplessità, sia per la complessità sia per le difficoltà interpretative. In tab. 8 riportiamo alcuni esempi.

Altri dettagli sulla diversificazione colturale

Nel caso di coltivazioni in cui si praticano simultaneamente due o più colture in filari distinti (policoltura contemporanea), ciascuna coltura è conteggiata come distinta quando occupa almeno il 25% della superficie complessiva.

La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su di essa.

La superficie investita a una determinata coltura può inoltre comprendere elementi caratteristici del paesaggio.

Le aree degli elementi caratteristici del paesaggio che siano protette dalla condizionalità e/o considerate come EFA e che siano contenute nei seminativi aziendali, sono considerate parte della porzione corrispondente di seminativo e concorrono alla determinazione della superficie ammissibile ai fini della diversificazione colturale.

Controlli amministrativi e oggettivi

Al fine di consentire agli Organismi pagatori la verifica del rispetto delle diverse quote, gli agricoltori, prima della presentazione della domanda di aiuto, devono aggiornare il proprio fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie a identificare le colture principali, che occupano i terreni a seminativo dell'azienda. evitando sovrapposizioni.

Il controllo di tipo amministrativo viene svolto sul 100% delle aziende che devono rispettare l'obbligo della diversificazione ed è svolto sulla base delle dichiarazioni riportate nel piano colturale. I controlli di tipo oggettivo vengono svolti sul 5% delle aziende che devono rispettare l'obbligo della diversificazione ed è effettuato mediante telerilevamento seguito, ove necessario, da visite di campo.

Fonte: http://www.agricoltura24.com/diversificazione-come-applicarla-nel-modo-giusto/0,1254,54_ART_9018,00.html

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117884_420x270Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova Pac, di cui il greening costituisce la novità più importante.

L’applicazione del greening preoccupa molti agricoltori e suscita molte domande; in effetti, la normativa sul greening è molto articolata e complessa. Man mano che la normativa viene completata dai decreti ministeriali e dalle circolari Agea (tab. 1), la complicazione aumenta e le incertezze sono sempre più numerose.

Tuttavia l’agricoltore non ha alternative: deve conoscere la nuova normativa e applicarla con la massima efficienza, garantendosi il percepimento di tutti gli aiuti, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi.

In questo articolo, affrontiamo le domande più frequenti degli agricoltori, alla luce dei recenti chiarimenti del Ministero e delle ultime circolari Agea, in particolare la Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014, che fornisce importanti chiarimenti sulla diversificazione e sulle aree di interesse ecologico (EFA).

Localizzazione dei corpi aziendali sottoposti ai vincoli greening

Molte aziende sono costituite da più corpi aziendali, anche distanti tra loro, in alcuni casi in province diverse.
Come avviene il calcolo delle percentuali di diversificazione e delle EFA quando i seminativi si trovano in corpi aziendali differenti e discontinui della stessa azienda?

La definizione di “azienda” del Reg. 1307/2013 (art. 4) è la seguente: “tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro”.
Questa definizione conferma chiaramente che ci si riferisce all’intero Stato Membro e non a una regione o ad altre delimitazioni geografiche. Quindi il calcolo della diversificazione e delle aree ecologiche dev’essere fatto sull’intera azienda, a prescindere dalle eventuali differenti dislocazioni delle unità aziendali.
Questa interpretazione presenta notevoli implicazioni per le situazioni nelle quali l’azienda agricola ha terreni sparsi sul territorio itaitaliano; ad esempio un agricoltore potrebbe coltivare interamente a mais un corpo aziendale a Cremona e destinare alle altre colture e alle EFA un corpo aziendale situato in Sardegna.

Greening per vigneti e oliveti

Un’azienda che ha solo superfici a vigneto e oliveto come fa a rispettare il greening e quindi a riscuotere il pagamento per il greening?

Gli impegni del greening sono (tab.2):
1) diversificazione delle colture (si applica ai seminativi);
2) mantenimento dei prati permanenti (si applica ai prati permanenti);
3) presenza un’area di interesse ecologico (si applica ai seminativi).
Un agricoltore che ha solo superfici a vigneto e oliveto non possiede seminativi e prati permanenti. Quindi non deve rispettare la diversificazione e le EFA, che si applicano alle aziende con una superficie a seminativi e non deve rispettare gli obblighi relativi ai prati permanenti. Di conseguenza, avendo diritto al pagamento di base e considerato che il greening è una percentuale del pagamento di base, l’agricoltore percepirà l’aiuto previsto per il greening senza dover praticare le tre azioni obbligatorie.

Tutte le sanzioni per il mancato rispetto

Un’azienda che dai controlli risulta non aver rispettato gli impegni del greening, viene sanzionata? Con quale gradualità?

Il mancato rispetto degli impegni del greening comporta l’applicazione di riduzioni sul pagamento “greening” (art. 77, par. 6, Reg. 1306/2013), in funzione della/e irregolarità riscontrate (articoli da 22 a 27 del regolamento UE n. 640/2014).
La riduzione dell’importo del pagamento greening, può arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato rispetto.
I regolamenti non prevedono l’applicazione di sanzioni fino al 2017.
Dal 2017 in poi le irregolarità rilevate sul greening potranno tramutarsi in sanzioni applicabili anche sugli altri pagamenti.
Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione che va ad intaccare anche gli altri pagamenti (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e pari al 25% dal 2018). In altre parole, dal 2017, l’agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri pagamenti pari al 20-25% del pagamento verde (tab. 3).

Coltura diversificante/1
Il periodo di riferimento

La circolare Agea ACIU 2014 n. 702 fissa il periodo per calcolare la diversificazione dal 1° aprile al 9 giugno. Nel caso di più colture che si succedono sulla stessa superficie quale è la coltura diversificante? Quella che viene per prima nel ciclo vegetativo? (Allora va stabilito da quando calcolo il ciclo). Oppure è quella che permane più a lungo nel periodo di os-servazione stabilito?
Faccio un esempio:
LOIETTO seminato il 27 ottobre 2014 e rac-colto il 10 aprile 2015. il 20 aprile viene seminato il MAIS DA GRANELLA che sarà raccolto il 15/09/2015.
Rispetto al ciclo colturale che, nella nostra zona va indicativamente dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo, il loietto resta in campo 5 mesi e 14 giorni mentre il mais 4 mesi e 28 giorni quindi la coltura diversificante è certamente il loietto a semina autunnale.
Rispetto al periodo della circolare sopracitata per il loietto 10 giorni per il mais 1 mese e 20 giorni. In questo caso la coltura diver-sificante è senza dubbio il mais da granella.

Il periodo di riferimento (1° aprile-9 giugno) non è il periodo nel quale si riscontra la coltura principale, ma il periodo all’interno del quale devono essere comunque presenti le colture che si definiscono principali.
Quindi il periodo di coltivazione di ogni coltura sarà considerato nel suo complesso, ma deve comunque intercettare il periodo di riferimento.
Rispetto all’esempio, al di là del conteggio dei giorni di presenza in campo, la coltura di mais con ciclo di quasi 5 mesi non potrà essere considerata coltura secondaria.
Si consideri infatti l’articolo 40 del regolamento (UE) n. 639/2014, primo paragrafo: “1.
Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.” In relazione alle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale, soprattutto per aree vocate, il mais è sempre stata la coltura centrale a meno che si tratti di secondo raccolto.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-cembre 2014).

Coltura diversificante/2
Loietto-mais insilato

L’art. 40, paragrafo 1, del Reg. 639/2014, prevede che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.

Quindi in presenza del seguente ordinamento colturale:
• LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e raccolta dal 01/05 al 20/05 ;
• in successione MAIS DA INSILATO - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 01/09 al 15/09.Quale è coltura diversificante, tenendo presente 8 mesi del loietto contro i 4 mesi del mais?

Il loietto è la coltura diversificante. Il mais è chiaramente una seconda PIANOterravitacoltura (ciclo breve). Se fosse stata una coltura di mais da granella la risposta sarebbe stata: il mais è la coltura diversificante (tab. 4).

Coltura diversificante/3
Loietto-mais granella

In presenza del seguente ordinamento colturale:
• LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e raccolta dal 01/05 al 20/05 ;
• in successione MAIS da granella - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 20/09 al 15/10.
quale è la coltura diversificante?

Il mais è la coltura diversificante. Agea, con Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014, ha precisato che le colture di cereali con destinazione produttiva da granella sono considerate normalmente come coltura diversificante (tab. 4).
Di conseguenza, all’interno di una successione colturale dichiarata sul medesimo terreno, una coltura primaverile estiva come il mais da granella o il girasole non potrà essere considerata coltura secondaria.

La diversificazionecon loietto-mais in successione

Un’azienda di 30 ettari con:
• 20 ettari a MAIS CLASSE FAO 700
• 10 ettari a LOIETTO + MAIS CLASSE FAO 300-400
Nel piano colturale, redatto nel periodo febbraio-maggio, sarà indicato parte della superficie a loietto e parte a mais semina dal 01/03 al 15/04, in questo caso la diversificazione è rispettata?

Si, perché l’azienda ha esattamente 30 ettari di seminativo e deve prevedere la presenza di due colture.
Nel caso in questione sono presenti le due colture e la principale occupa il 66% del seminativo, quindi inferiore al 75% fissato come soglia massima dal regolamento.
Se avesse avuto anche un ettaro in più, la risposta sarebbe stata no, perché sarebbe mancata la terza coltura (o le terze colture).
Nel caso in questione:
• sui 20 ettari a Mais Classe FAO 700, la coltura diversificante è il mais, in quanto è l’unica coltura presente;
• sui 10 ettari a Loietto e Mais Classe FAO 300-400, la coltura diversificante è il loietto, in quanto è la coltura più presente nel terreno (7 mesi), mentre il mais con varietà a ciclo breve è considerato come seconda coltura.

Più colture presenti in azienda

Nel caso di un’Azienda che ha 30 ettari di seminativi con colture così distribuite:
Grano 8 ettari
Mais 6 ettari
Zucchina 1 ettari
Pomodoro 2 ettari
Favino 5 ettari
Veccia 8 ettari
tenendo conto che si tratta solo di primo raccolto, qual è la coltura principale?

La Circolare ACIU.2014.702 si riferisce alle colture principali in relazione alla presenza, sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse. Tra queste, il beneficiario dovrà indicare la principale, rispettando le condizioni riportate nella circolare stessa.
Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 44, ci si riferisce alla coltura principale come quella che occupa la maggiore quantità di superficie tra i seminativi a disposizione dell’azienda. Nel caso esemplificato, le colture principali sono il grano e la veccia, con otto ettari ciascuna, di cui nessuna supera il 75% della superficie totale. Il fatto che ogni ettaro è investito a colture a unico raccolto elimina le eventuali ambiguità sull’identificazione della coltura principale ai fini della diversificazione su ogni singolo ettaro di seminativo.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-cembre 2014).

Azienda con solo erba

Un’azienda che produce solo erba ha assolto il greening per definizione?
Ad esempio, un’azienda che ha tutta la superficie investita a 160 ettari di erba medica non deve fare né diversificazione né Efa?

Un’azienda come quella indicata non deve fare diversificazione, perché tutti i suoi seminativi sono occupati da:
a) prato permanente, se il medicaio lascerà il terreno dopo 5 anni o più, oppure
b) colture per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio.
Nel caso a), non deve rispettare i vincoli EFA, in quanto non ha più seminativi, ma dovrà rispettare i vincoli relativi ai prati permanenti.
Nel caso b), si considera aver rispettato il vincolo relativo alla presenza del 5% di EFA sui propri terreni, in quanto l’erba medica è tra le colture azotofissatrici elencate nell’allegato III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.

Azienda con soia in rotazione

Una azienda che ha nel suo piano colturale:
20 ettari di grano,
10 ettari di soia,
6 ettari di sorgo,
rispetta gli impegni del greening?
Per quanto riguarda l’obbligo EFA lo può fare con 2,57 ettari di soia (2,57*0,7 =1,8 ettari di EFA, pari al 5% dei seminativi).

Il calcolo per la diversificazione è corretto:
• seminativi totali = 36 ettari;
• 20 ettari a grano, pari al 55%, inferiore al limite massimo del 75% per la coltura principale;
• 10 ettari a soia, pari al 28% circa, quindi le due colture principali (grano + soia) non superano il 95% del totale dei seminativi.
Per quanto riguarda le EFA, la soia, essendo un’azotofissatrice nell’allegato III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, è considerata con un fattore di ponderazione pari a 0,7. Quindi 10 ettari di soia valgono (potenzialmente) fino ad 7 ettari di EFA.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-cembre 2014).

Soia come azotofissatricee pagamento accoppiato

Un agricoltore rispetta i requisiti EFA tramite la produzione di una coltura azotofissatrice (ad esempio la soia al nord e il favino al centrosud). Può ottenere il pagamento accoppiato per le colture proteiche sulle stesse superfici?

L’articolo 46(10) del Reg. 639/2014 indica che lo Stato Membro stabilisce una lista di colture azotofissatrici e che questa lista deve contenere le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano a migliorare la biodiversità.
La stessa coltura può essere ammissibile sia per il pagamento accoppiato che per il greening poiché gli obiettivi assegnati ad ognuno di questi schemi sono diversi. Proprio per quest’ultimo motivo, i criteri per definire le colture ammissibili ai due schemi sono diversi.
In particolare, la decisione di premiare le colture proteiche tramite il sostegno accoppiato deve essere basata su criteri legati al loro elevato contenuto di proteine e non alle loro caratteristiche e importanza come colture azotofissatrici.

Azotofissatrici non in purezza

In riferimento all’articolo 45(10) del Reg. 639/2014, è possibile inserire semi misti di colture azotofissatrici e altre colture all’interno della lista delle colture azotofissatrici?

No. L’articolo 45(10) del Reg. 639/2014 non prevede, ai fini della determinazione delle EFA, la possibilità di mescolare colture azotofissatrici con altre specie, per esempio specie erbose.

Fonte: http://www.agricoltura24.com/applicare-il-greening-domande-e-risposte/0,1254,54_ART_8991,00.html

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