Archivi tag: PAC 2015

downloadGli aiuti comunitari 2015-2020 sono percepiti dai soggetti che rivestono la qualifica di “agricoltore attivo”. Questo requisito della nuova Pac è una novità che persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”: un requisito molto complesso, disciplinato da numerose normative comunitarie e nazionali (tab. 1). In ultimo, il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare che chiarisce i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di “agricoltore attivo”. Con questa Circolare, la normativa sull’agricoltore attivo è definitivamente chiarita e consente di procedere alla presentazione della domanda di assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e alla domanda di pagamento 2015, entrambe con scadenza fissata al 15 giugno 2015.

Quando si applica

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea (tab. 2). Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno del Reg. 1307/2013 (pagamenti diretti) sia ad una serie di misure previste Reg. 1305/2013 (sviluppo rurale). Ad esempio, anche i contributi alle assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate sono soggetti al possesso del requisito dell’agricoltore attivo. La normativa è molto complessa. I “veri” agricoltori non hanno difficoltà a dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Invece, ci sono casi molto complessi soprattutto per i soggetti che non hanno partita Iva in campo agricolo (part-time, pensionati) ed importanti casi di esclusione (enti pubblici, società immobiliari).

Gli agricoltori “non attivi”

Gli agricoltori non attivi appartengono a quattro categorie (tab. 3). Attività agricola minima Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Lista nera fissata dall’Ue Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.Lista nera fissata dall’Italia L’Italia ha operato un ampliamento della lista nera a quattro categorie di soggetti: –   banche e finanziarie; –   soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari); –   assicurazioni; –   Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti tecnici agrari e dei centri di ricerca, e gli enti che gestiscono usi civici. Lo svolgimento delle attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata da Agea mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria. Agricoltori senza requisiti Altri agricoltori non attivi sono i soggetti che non possiedono i requisiti minimi: coloro le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. Questi soggetti sono quelli che non hanno i requisiti dell’agricoltore attivo, riportato nel prossimo paragrafo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti (tab. 4):

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva.

Agricoltore sotto un certa soglia Gli agricoltori sono attivi se nell’anno precedente hanno percepito pagamenti diretti di ammontare inferiore a: –   5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; –   1.250 euro nelle altre zone. In Italia la maggior parte dei beneficiari della Pac sono al di sotto di tale soglia; infatti, i percettori di aiuti inferiori a 5.000 euro rappresentano nel nostro Paese l’87% della platea dei beneficiari, anche se la loro quota sull’ammontare dei pagamenti erogati è stata solo del 26%. Di conseguenza, la maggior parte dei beneficiari attuali della Pac è “agricoltore attivo” per il fatto di essere sotto una certa soglia di pagamenti diretti; infatti, tutti i piccoli agricoltori sarebbero considerati attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti ecc.). Iscrizione all’Inps L’iscrizione all’Inps deve riguardare il richiedente dei pagamenti diretti in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro. Non vale iscrizione all’Inps di un dipendente. Titolari di partita Iva La partita Iva deve essere attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, l’agricoltore deve presentare anche la dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate non è necessaria la dichiarazione annuale Iva. Per partita Iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. In altre parole, il certificato di attribuzione della partita Iva deve riportare il codice ATECO 01. Le aziende, in cui è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo (senza dichiarazione dell’Iva nel 2016), sono quelle con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. 1257/1999, ossia la classificazione di zone montane e/o svantaggiate, utilizzate ai fini del Psr.

Deroghe per gli agricoltori non attivi

Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera o che non possiede i requisiti di agricoltore attivo è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

  1. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
  2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
  3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola sarà considerata “agricoltore attivo”. Analogamente un agricoltore che ha aperto la partiva Iva agricola dopo il 1° agosto 2014 o che non possiede l’indicazione del Codice ATECO 01.

Prima deroga

Ai fini della verifica dell’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. 73/2009 per il 2014, senza tener conto delle riduzioni ed esclusioni ai fini della condizionalità o dei recuperi. Dal 2016, si considera l’importo dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. 1307/2013. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nel 2014, l’importo è calcolato con la media nazionale dei pagamenti diretti (vedi box). La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.

Seconda deroga

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totaliottenuti nel 2014;
  2. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014;
  3. se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Il controllo dei requisiti a) e b) viene effettuato dall’Organismo pagatore sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

Terza deroga

L’attività principale o l’oggetto sociale è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale del registro delle imprese se, nel caso di persona giuridica, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società contiene l’indicazione di società agricola”. Il requisito è sempre rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita Iva attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.

L’accertamento dei requisiti

L’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore attivo è affidata ad Agea. La Circolare Agea n. 140 del 20 marzo 2015 prevede che la verifica della qualifica di “agricoltore attivo” è eseguita, ove possibile, in via informatica sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad Agea, l’esistenza della qualifica di “agricoltore attivo” in capo all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di “agricoltore attivo” al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

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American Country FarmDall’8 al 12% in meno di aiuti sin dal primo anno di applicazione della nuova Pac. È l’impatto dell’applicazione della riforma comunitaria su due aziende della Pianura Padana. La prima a seminativi, la seconda a indirizzo zootecnico per la produzione di bovini da carne, accumunate dalla medesima superficie aziendale, circa 45 ettari. Azienda a seminativi – Da un lato, un’azienda di 45 ettari a seminativo, che produce 20 ha di mais da granella , ha13 ha di grano tenero ha e 12 ha di soia ha. Quindi una produzione diversificata, anche in funzione di un’organizzazione manageriale che faceva affidamento sull’applicazione delle misure agroambientali del programma di sviluppo rurale, nella fattispecie la misura 214. Ebbene, nel 2014 l’imprenditore agricolo ha percepito dalla sola Pac aiuti per 16.900 €, pari a circa 376 €/ha. Da quest’anno, l’azienda con il medesimo ordinamento colturale potrà contare su circa 9.295 € di aiuti base, più il greening, che contribuirà per altri 5.112 € (circa il 55% del premio base), più l’aiuto accoppiato sulla soia che, secondo il decreto ministeriale di attuazione della nuova Pac, premierà quasi 6 ha di leguminosa, per un contributo stimato di 543 € (97 €/ha). Il tutto assommerà a 14.950 € che, rispetto al 2014, comporterà una perdita di quasi il 12% (-1.950 €), senza contar i mancati premi derivanti dal Psr, per la mancata attivazione dello stesso a livello regionale nel corso del 2015 ( circa 7.600 €). Riguardo il greening, l’azienda in questione è già conforme, in quanto diversifica con tre colture diverse e alle aree a focus ecologico (Efa) con la semina della soia su 11 ha, coltura che corrisponde pienamente alla richiesta minima di 3,25 ha di azotofissatrice, nonostante il fattore di conversione negativo fissato dalla normativa europea a 0,7. Azienda zootecnica da carne – Nel caso dell’azienda zootecnica da carne, già dal primo anno si registrerà un sensibile calo di premi disaccoppiati. Gli aiuti passeranno da 85.180 € (1.851 €/ha) a circa 46.849 €, ma verranno in aiuto sia il greening (altri 25.767 €) sia i premi accoppiati previsti per i bovini macellati in età compresa fra 12 e 24 mesi e dopo una permanenza minima di 6 mesi in allevamento. Requisiti, questi, rispettati dall’attività dell’azienda, che macella circa 600 capi l’anno di bovini delle razze Charolaise e Limousine. Con il nuovo sistema di aiuti accoppiati previsto dal Mipaaf, il premio per capo dovrebbe attestarsi sui 46 €, contro i 41 € del sistema precedente. In altre parole, potrebbero arrivare altri 27.600 € per l’aiuto accoppiato. In aggiunta, considerando che l’azienda al momento non è conforme per il greening, disponendo solo di due colture (mais da insilato per 37 ha e orzo per 9 ha) anziché le tre obbligatorie per l’avvicendamento, e non disponendo di superfici Efa, dovrà forzatamente introdurre un terza coltura come la soia che, essendo anche azotofissatrice, con 4 ha potrà rispondere all’anello mancante del greening e far percepire l’aiuto accoppiato, per ulteriori 388 €. A conti fatti, dalla nuova impostazione Pac deriverà qualcosa come 100.604 €, contro i 109.780 euro della versione precedente, con un calo di soli, si fa per dire, 9.176 € (poco più dell’8% in meno). Tutto bene quindi per le aziende zootecniche da carne? Non proprio, considerando che 4 ha in meno di mais, per far posto alla soia come Efa, fanno circa 200 t in meno di insilato che dovranno essere acquistati sul mercato per non meno di 8.000 €. Due pesi, due misure – In ultima analisi, stessa Pac ma due pesi e due misure per seminativi e zootecnia. Diverso il calo dei premi, anche se, con la convergenza parziale, entro il 2019 sarà la realtà zootecnica a perdere più aiuti comunitari, diversi gli impegni del greening. Una cosa però accomuna le sorti delle due imprese. Sarà necessario applicare più norme e richiedere più linee di premio per percepire meno soldi.

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imagesCome ben noto dalla campagna 2015 entra in vigore la riforma della PAC. Agea ( organismo pagatore) ha emanato una circolare contenente le istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento nella campagna 2015.

Le novità più rilevanti:
  • l’idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli agricoltori  non attivi” , in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un’attività agricola;
  • il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base);
  • la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un  pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri  pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere: greening, giovani produttori, piccoli agricoltori, comparti strategici da sostenere con aiuti  accoppiati;
  • il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva e non più  giustificabile, secondo un percorso di uniformazione graduale e ragionevolmente gestito dagli Stati  membri. L’applicazione di  un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri (la “convergenza”) per ridurre le notevoli differenze oggi  esistenti e difficilmente giustificabili sul piano politico;
  • la riproposizione del cosiddetto capping, ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere  una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i  beneficiari.

Per consultare direttamente la circolare AGEA Prot. N. 476/UM.2015 del 23 marzo 2015 clicca qui

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downloadIl ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina aveva indicato tra le priorità dell'agricoltura la semplificazione. E al Vinitaly di Verona sono stati presentati i primi risultati del progetto che prevede una robusta sforbiciata agli adempimenti burocratici. È infatti operativo l'invio con un semplice click della domanda di richiesta di aiuti Pac precompilata. Come avviene per il modello 730 l'agricoltore autonomamente o con l'assistenza dei Caa (centri autorizzati di assistenza agricola) può dare conferma dei dati o correggere le informazioni contenute. Il primo invio all'Agea è stato effettuato dalla kermesse scaligera dal ministro Martina (erano presenti Ezio Castiglione, presidente di Ismea che ha un ruolo chiave nella gestione di Annamaria Capparelli - Il Sole 24 Ore - leggi

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117858_420x270L’erba medica potrebbe diventare la coltura di punta della prossima Pac. Favorita dalle misure del greening (è tra le specie azotofissatrici che ottemperano al vincolo relativo della presenza del 5% di superfici a seminativo in aree a interesse ecologico), incoraggiata da alcuni programmi di sviluppo rurale (la Lombardia ha previsto un aiuto di 190 €/ha per i nuovi medicai per un massimo di sei anni), la medica parrebbe la soluzione a tanti problemi, sia di carattere ambientale, sia agronomico per i piani colturali del prossimo anno di tantissime aziende agricole, anche non zootecniche. 

Innegabili vantaggi, è però necessaria un’approfondita riflessione economica. Vale la pena oggi seminare erba medica? Guardiamo ai principali mercati italiani ove è quotato il fieno di medica e confrontiamo i listini con quelli di esattamente un anno fa. Troviamo prezzi decisamente inferiori che, diversificati per taglio e piazza di quotazione, mostrano cali compresi fra il 20% e 39%. Le perdite maggiori si registrano sui mercati di Bologna e Mantova, soprattutto per i tagli migliori dal punto di vista qualitativo, ovvero quelli dal secondo al quarto. Sulla piazza emiliana, oggi il fieno di erba medica in balloni è quotato mediamente 120 €/t contro un prezzo medio di dicembre 2013 di 190 €/t. Così anche a Mantova, il secondo taglio è quotato in media 113 €/t rispetto ai 185 €/t di un anno fa. I motivi di tali performance negative sembrerebbero legati essenzialmente a tre fattori. In primo luogo, il positivo andamento stagionale, con elevata piovosità nel periodo estivo, ha favorito sensibilmente le rese anche nei terreni non irrigui, determinando un’abbondanza di prodotto, soprattutto per i tagli di luglio e agosto. Produzioni di 11-12 t/ha nella pianura lombarda e emiliana sono state di fatto la norma. In secondo luogo, la politica di contenimento delle produzioni di latte e formaggio decretate all’interno del comprensorio del Parmigiano Reggiano portano inevitabilmente a tirare il freno delle produzioni, penalizzando l’utilizzo di fonti proteiche come l’erba medica. Infine, per i motivi legati alla nuova Pac, gli operatori di mercato prevedono per la prossima campagna un aumento delle superfici a medica. 

A conti fatti, un produttore di fieno di medica, rispetto a un anno fa, incassa circa 800 €/ha in meno, perdita solo parzialmente compensata da una diminuzione di costi produttivi legata all’impiego minore di interventi irrigui. Insomma, con questi prezzi forse vale la pena riconsiderare le scelte colturali del prossimo anno. Nuova Pac permettendo.

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117862_420x270L'applicazione del greening preoccupa molti agricoltori e suscita molte domande; in effetti, la normativa sul greening è molto articolata e complessa. Man mano che la normativa viene completata dai decreti ministeriali e dalle circolari Agea (tab. 1), la complicazione aumenta e le incertezze sono sempre più numerose. Tuttavia l'agricoltore non ha alternative: deve conoscere la nuova normativa e applicarla con la massima efficienza, garantendosi il percepimento di tutti gli aiuti, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi. In questo articolo, affrontiamo le domande più frequenti degli agricoltori, alla luce dei recenti chiarimenti del Ministero e delle ultime circolari Agea, in particolare la Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014, che fornisce importanti chiarimenti sulla diversificazione e sulle aree di interesse ecologico (EFA).

Localizzazione dei corpi aziendali sottoposti ai vincoli greening

Molte aziende sono costituite da più corpi aziendali, anche distanti tra loro, in alcuni casi in province diverse. Come avviene il calcolo delle percentuali di diversificazione e delle EFA quando i seminativi si trovano in corpi aziendali differenti e discontinui della stessa azienda?

La definizione di “azienda” del Reg. 1307/2013 (art. 4) è la seguente: “tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro”. Questa definizione conferma chiaramente che ci si riferisce all'intero Stato Membro e non a una regione o ad altre delimitazioni geografiche. Quindi il calcolo della diversificazione e delle aree ecologiche dev'essere fatto sull'intera azienda, a prescindere dalle eventuali differenti dislocazioni delle unità aziendali. Questa interpretazione presenta notevoli implicazioni per le situazioni nelle quali l'azienda agricola ha terreni sparsi sul territorio italiano; ad esempio un agricoltore potrebbe coltivare interamente a mais un corpo aziendale a Cremona e destinare alle altre colture e alle EFA un corpo aziendale situato in Sardegna.

Greening per vigneti e oliveti

Un'azienda che ha solo superfici a vigneto e oliveto come fa a rispettare il greening e quindi a riscuotere il pagamento per il greening?

Gli impegni del greening sono (tab. 2): 1) diversificazione delle colture (si applica ai seminativi); 2) mantenimento dei prati permanenti (si applica ai prati permanenti); 3) presenza un'area di interesse ecologico (si applica ai seminativi). Un agricoltore che ha solo superfici a vigneto e oliveto non possiede seminativi e prati permanenti. Quindi non deve rispettare la diversificazione e le EFA, che si applicano alle aziende con una superficie a seminativi oltre una certa soglia e non deve rispettare gli obblighi relativi ai prati permanenti. Di conseguenza, avendo diritto al pagamento di base e considerato che il greening è una percentuale del pagamento di base, l'agricoltore percepirà l'aiuto previsto per il greening senza dover praticare le tre azioni obbligatorie.

Tutte le sanzioni per il mancato rispetto

Un'azienda che dai controlli risulta non aver rispettato gli impegni del greening, viene sanzionata? Con quale gradualità?

  Il mancato rispetto degli impegni del greening comporta l'applicazione di riduzioni sul pagamento “greening” (art. 77, par. 6, Reg. 1306/2013), in funzione della/e irregolarità riscontrate (articoli da 22 a 27 del regolamento (UE) n. 640/2014). La riduzione dell'importo del pagamento greening, può arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato rispetto. I regolamenti non prevedono l'applicazione di sanzioni fino al 2017. Dal 2017 in poi le irregolarità rilevate sul greening potranno tramutarsi in sanzioni applicabili anche sugli altri pagamenti. Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione che va ad intaccare anche gli altri pagamenti (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e pari al 25% dal 2018). In altre parole, dal 2017, l'agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri pagamenti pari al 20-25% del pagamento verde (tab. 3).

Coltura diversificante/1 Il periodo di riferimento

La circolare Agea ACIU 2014 n. 702 fissa il periodo per calcolare la diversificazione dal 1 aprile al 9 giugno. Nel caso di più colture che si succedono sulla stessa superficie quale è la coltura diversificante? Quella che viene per prima nel ciclo vegetativo? (Allora va stabilito da quando calcolo il ciclo). Oppure è quella che permane più a lungo nel periodo di osservazione stabilito? Faccio un esempio: LOIETTO seminato il 27 ottobre 2014 e raccolto il 10 aprile 2015. il 20 aprile viene seminato il MAIS DA GRANELLA che sarà raccolto il 15/09/2015. Rispetto al ciclo colturale che, nella nostra zona va indicativamente dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, il loietto resta in campo 5 mesi e 14 giorni mentre il mais 4 mesi e 28 giorni quindi la coltura diversificante è certamente il loietto a semina autunnale. Rispetto al periodo della circolare sopracitata per il loietto 10 giorni per il mais 1 mese e 20 giorni. In questo caso la coltura diversificante è senza dubbio il mais da granella.

Il periodo di riferimento non è il periodo nel quale si riscontra la coltura principale, ma il periodo all'interno del quale devono essere comunque presenti le colture che si definiscono principali. Quindi il periodo di coltivazione di ogni coltura sarà considerato nel suo complesso, ma deve comunque intercettare il periodo di riferimento. Rispetto all'esempio, al di là del conteggio dei giorni di presenza in campo, la coltura di mais con ciclo di quasi 5 mesi non potrà essere considerata coltura secondaria. Si consideri infatti l'articolo 40 del regolamento (UE) n. 639/2014, primo paragrafo: “1.Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.” In relazione alle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale, soprattutto per aree vocate, il mais è sempre stata la coltura centrale a meno che si tratti di secondo raccolto. (Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014).

Coltura diversificante/2 Loietto-mais insilato

L'art. 40, paragrafo 1, del Reg. 639/2014, prevede che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale. Quindi in presenza del seguente ordinamento colturale: • LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e raccolta dal 01/05 al 20/05 • in successione MAIS DA INSILATO - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 01/09 al 15/09. Quale è coltura diversificante, tenendo presente 8 mesi del loietto contro i 4 mesi del mais?

Il loietto è la coltura diversificante. Il mais è chiaramente una seconda coltura (ciclo breve). Se fosse stata una coltura di mais da granella la risposta sarebbe stata: il mais è la coltura diversificante (tab. 4).

Coltura diversificante/3 Loietto-mais granella

In presenza del seguente ordinamento colturale: • LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e raccolta dal 01/05 al 20/05 • in successione MAIS da granella - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 20/09 al 15/10. quale è la coltura diversificante?

Il mais è la coltura diversificante. Agea, con Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014, ha precisato che le colture di cereali con destinazione produttiva da granella sono considerate normalmente come coltura diversificante (tab. 4). Di conseguenza, all'interno di una successione colturale dichiarata sul medesimo terreno, una coltura primaverile estiva come il mais da granella o il girasole non potrà essere considerata coltura secondaria.

La diversificazione con loietto-mais in successione

Un'azienda di 30 ettari con: • 20 ettari a MAIS CLASSE FAO 700 • 10 ettari a LOIETTO + MAIS CLASSE FAO 300-400 Nel piano colturale, redatto nel periodo febbraio-maggio, sarà indicato parte della superficie a loietto e parte a mais semina dal 01/03 al 15/04, in questo caso la diversificazione è rispettata?

Sì, perché l'azienda ha esattamente 30 ettari di seminativo e deve prevedere la presenza di due colture. Nel caso in questione sono presenti le due colture e la principale occupa il 66% del seminativo, quindi inferiore al 75% fissato come soglia massima dal regolamento. Se avesse avuto anche un ettaro in più, la risposta sarebbe stata no, perché sarebbe mancata la terza coltura (o le terze colture). Diverso è il discorso rispetto al mais di secondo raccolto, con varietà a ciclo breve, che può essere considerato come seconda coltura. Nel caso in questione: • sui 20 ettari a Mais Classe FAO 700, la coltura diversificante è il mais, in quanto è l'unica coltura presente; • sui 10 ettari a Loietto e Mais Classe FAO 300-400, la coltura diversificante è il loietto, in quanto è la coltura più presente nel terreno (7 mesi), mentre il mais con varietà a ciclo breve è considerato come seconda coltura.

Più colture presenti in azienda

Nel caso di un'Azienda che ha 30 ettari di seminativi con colture così distribuite: Grano 8 ettari Mais 6 ettari Zucchina 1 ettari Pomodoro 2 ettari Favino 5 ettari Veccia 8 ettari tenendo conto che si tratta solo di primo raccolto, qual è la coltura principale?

La Circolare ACIU.2014.702 si riferisce alle colture principali in relazione alla presenza, sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse. Tra queste, il beneficiario dovrà indicare la principale, rispettando le condizioni riportate nella circolare stessa. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 44, ci si riferisce alla coltura principale come quella che occupa la maggiore quantità di superficie tra i seminativi a disposizione dell'azienda. Nel primo caso esemplificato, le colture principali sono il grano e la veccia, con otto ettari ciascuna, di cui nessuna supera il 75% della superficie totale. Il fatto che ogni ettaro è investito a colture a unico raccolto elimina le eventuali ambiguità sull'identificazione della coltura principale ai fini della diversificazione su ogni singolo ettaro di seminativo. (Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014).

Azienda con solo erba

Un'azienda che produce solo erba ha assolto il greening per definizione? Ad esempio, un'azienda che ha tutta la superficie investita a 160 ettari di erba medica non deve fare né diversificazione né Efa?

Un'azienda come quella indicata non deve fare diversificazione, perché tutti i suoi seminativi sono occupati da: a) prato permanente, se il medicaio lascerà il terreno dopo 5 anni o più, oppure b) colture per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio. Nel caso a), non deve rispettare i vincoli EFA, in quanto non ha più seminativi, ma dovrà rispettare i vincoli relativi ai prati permanenti. Nel caso b), si considera aver rispettato il vincolo relativo alla presenza del 5% di EFA sui propri terreni, in quanto l'erba medica è tra le colture azotofissatrici elencate nell'allegato III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.

Azienda con soia in rotazione

Una azienda che ha nel suo piano colturale: 20 ettari di grano, 10 ettari di soia, 6 ettari di sorgo, rispetta gli impegni del greening? Per quanto riguarda l'obbligo EFA lo può fare con 2,57 ettari di soia (2,57*0,7 =1,8 ettari di EFA, pari al 5% dei seminativi).

Il calcolo per la diversificazione è corretto: • seminativi totali = 36 ettari; • 20 ettari a grano, pari al 55%, inferiore al limite massimo del 75% per la coltura principale; • 10 ettari a soia, pari al 28% circa, quindi le due colture principali (grano + soia) non superano il 95% del totale dei seminativi. Per quanto riguarda le EFA, la soia, essendo un'azotofissatrice nell'allegato III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, è considerata con un fattore di ponderazione pari a 0,7. Quindi 10 ettari di soia valgono (potenzialmente) fino ad 7 ettari di EFA. (Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014).

Soia come azotofissatrice e pagamento accoppiato

Un agricoltore rispetta i requisiti EFA tramite la produzione di soia (coltura azotofissatrice, ad esempio la soia al nord e il favino al centro-sud). Può ottenere il pagamento accoppiato per le colture proteiche sulle stesse superfici?

L'articolo 46(10) del Reg. 639/2014 indica che lo Stato Membro stabilisce una lista di colture azotofissatrici e che questa lista deve contenere le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano a migliorare la biodiversità. La stessa coltura può essere ammissibile sia per il pagamento accoppiato che per il greening poiché gli obiettivi assegnati ad ognuno di questi schemi sono diversi. Proprio per quest'ultimo motivo, i criteri per definire le colture ammissibili ai due schemi sono diversi. In particolare, la decisione di premiare le colture proteiche tramite il sostegno accoppiato deve essere basata su criteri legati al loro elevato contenuto di proteine e non alle loro caratteristiche e importanza come colture azotofissatrici.

Azotofissatrici non in purezza

In riferimento all'articolo 45(10) del Reg. 639/2014, è possibile inserire semi misti di colture azotofissatrici e altre colture all'interno della lista delle colture azotofissatrici?

No. L'articolo 45(10) del Reg. 639/2014 non prevede, ai fini della determinazione delle EFA, la possibilità di mescolare colture azotofissatrici con altre specie, per esempio specie erbose.

Fonte

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