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112567Prove di nuova Pac in campo. Quest’anno la soia prende il largo
e già da mesi il seme è
introvabile, ma anche colza e soprattutto favino stanno sgomitando per
ritagliarsi una posizione di rispetto negli ordinamenti colturali 2014-2015 che
coincideranno con l’entrata in vigore della nuova Pac. La quale prevede per le
aziende con superficie a seminati o compresa tra 10 e 30 ettari l’obbligo di due
colture e per le aziende con seminativi oltre i 30 ettari, le tre colture.
Obbligo legato alla possibilità di
incassare il cosiddetto greening, il pagamento ecologico, che rappresenta il
30% dei futuri aiuti diretti. In sostanza non se ne può fare a meno e quindi è bene diversificare le colture.

E diciamolo francamente è
un bene che la rotazione torni al centro della Pac perché suddividere il rischio di
impresa su più colture e
quasi sempre un buon affare anche per il portafoglio oltre che per gli indubbi
vantaggi agronomici.

Una coltura di favino seminata quest’anno
in collina in avvicendamento al grano

Il favino apporta tanta fertilità

Questa coltura a fine ciclo lascia disponibili nel terreno 40-50
unità di azoto, una buona
dotazione di humus grazie ai residui colturali e libera i terreni per il mese
di giugno. Pertanto precede bene i cereali. Il favino va seminato tra i primi
di ottobre al Nord e la prima quindicina di novembre al Sud ed occorre prestare
attenzione alla profondità di
semina che non deve scendere mai sotto i 6 cm.

L’obiettivo di semina deve essere di 50-60 piante al mq quindi la
quantità di seme e compresa
tra 160 e 220 kg/ha.

Ormai i granicoltori più
avveduti del Sud mettono il favino in rotazione costante con il frumento
duro e così facendo
ottengono produzioni eccellenti e crescenti del cereale proprio perché il favino e una coltura
miglioratrice. Anche la nuova Pac con molta probabilità la sosterrà
con aiuti specifici. Inoltre il favino così
come soia e medica potrebbero trovare spazio anche nelle aree ecologiche
previste dal greening. Ma per essere certi di questo si devono aspettare le
decisioni finali del nostro Ministero.

In
primo piano un terreno che aspetta la semina del mais e sullo sfondo una
coltura di colza in piena fioritura

Il colza invernale da olio

E’ una coltura che in Italia non riesce a trovare una sua
stabilità. Ma la nuova Pac
potrebbe dargli vigore ed infatti quest’anno un po’ più di colza si vede in giro. L’epoca di semina va
posizionata entro la fine del mese di settembre. Il seme e molto piccolo quindi
il letto di semina deve essere ben preparato ed affinato e occorre usare una
seminatrice pneumatica da cereali molto precisa nella deposizione.

Il colza va seminato per tempo per ottenere
una rapida copertura dell’interfila,utile per tenere a bada le infestanti

La densità di
semina varia a seconda della colza prescelta da 60 a 75 semi al mq. Il colza
non dovrebbe tornare sullo stesso appezzamento prima di 3-4 anni per ridurre al
minimo al diffusione di patogeni. Molta attenzione va dedicata alla raccolta
data la delicatezza delle silique per evitare la perdita di seme. Quindi vanno
preferite barre di taglio avanzate che oltre alle barre laterali prevedono
l’avanzamento di circa 1 metro della barra di taglio orizzontale e anche
dell’aspo.

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Q
uattro mesi fa, esattamente il 17 dicembre 2013, sono stati pubblicati i regolamenti Ue sulla nuova Pac. Ancora oggi, molto agricoltori hanno difficoltà a conoscere quale sarà l’importo dei pagamenti diretti 2015-2020.

Solo dopo le scelte nazionali, saremo in grado di rispondere esattamente a questa domanda, ma già oggi ci sono gli elementi per stimare il futuro dei pagamenti diretti di ogni agricoltore.

Le scelte nazionali

Le decisioni che influiscono sul valore dei pagamenti diretti sono principalmente tre:

– le tipologie di pagamenti diretti;

– la regionalizzazione;

– la convergenza.

Le scelte relative a questi tre punti saranno adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 1° agosto 2014. Il dibattito è ancora aperto, ma alcune scelte sono già preannunciate (vedi box) e il Ministro Maurizio Martina ha manifestato l’intenzione di prendere tutte decisioni entro il 15 maggio 2014.

Ipotizziamo alcuni esempi aziendali di pagamenti diretti, partendo da alcuni punti fermi sulle scelte nazionali (vedi box): regione unica, modello di convergenza “irlandese” e greening individuale.

Il modello “irlandese”

Il modello di convergenza “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.

Il modello “irlandese” fissa regole per il pagamento di base e per il pagamento greening.

Relativamente al pagamento di base, il modello “irlandese” prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013):

– i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale;

– all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019;

– gli agricoltori che ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019.

Relativamente al pagamento greening, il modello “irlandese” prevede che gli Stati membri possano fissarlo a livelloindividuale ovvero il pagamento greening sarà calcolato per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013).

Di conseguenza, gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, avranno anche un pagamentogreening più elevato.

Nel modello “irlandese” ci sono due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (VUN) e il valore unitario iniziale (VUI).

Il valore unitario nazionale (VUN)

Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento di base si ottiene dalla seguente formula:

VUN = (X / Y) * (P / R)

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015.

Y = massimale nazionale per il 2015.

R = numero dei titoli all’aiuto assegnati dallo Stato nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale).

P = massimale nazionale del pagamento di base nel 2019.

Per l’Italia significa circa 167 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli:

– il pagamento di base al 54%, il pagamento greening al 30%, il pagamento giovani agricoltori al 1%, il pagamento accoppiato al 13% e la riserva nazionale al 2%;

– il massimale nazionale per il 2019 a 3,902 milioni di euro;

– il massimale nazionale per il 2015 a 3,704 milioni di euro.

Il valore unitario iniziale (VUI)

Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale, calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi del 2014.

Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene dalla seguente formula:

VUI = (x / y) * (A / B)

x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;

y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale per il 2014.

A = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall’agricoltore per il 2014.

B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale.

Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore.

L’Italia sceglierà il “modello irlandese”, con un pagamento di base di circa 54%, a cui si aggiunge il pagamento greening al 30%. In tal caso, il rapporto (x / y) potrebbe assumere un valore di circa 53,3%.

Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore.

Il valore A può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, in due modi:

1. a partire dai pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014;

2. a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

L’ipotesi più accreditata è che l’Italia scelga il metodo dei pagamenti ricevuti.

In sintesi, è rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori:

– i riferimenti storici, riferiti all’anno 2014;

– il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.

Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020. Se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti diminuiranno secondo le regole del modello “irlandese”.

Alcuni esempi

Per chiarire l’effetto combinato delle diverse tipologie di pagamenti diretti, della regionalizzazione e della convergenza, si propongono due casi aziendali:

– un giovane agricoltore viticoltore e frutticoltore che non riceve pagamenti diretti nel 2014 (tab. 1 e fig. 1);

– un agricoltore allevatore con titoli di valore elevato nel 2014 (tab. 2 e fig. 2).

L’obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti.

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downloadGli aiuti comunitari 2015-2020 sono percepiti dai soggetti che rivestono la qualifica di “agricoltore attivo”. Questo requisito della nuova Pac è una novità che persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”: un requisito molto complesso, disciplinato da numerose normative comunitarie e nazionali (tab. 1). In ultimo, il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare che chiarisce i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di “agricoltore attivo”. Con questa Circolare, la normativa sull’agricoltore attivo è definitivamente chiarita e consente di procedere alla presentazione della domanda di assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e alla domanda di pagamento 2015, entrambe con scadenza fissata al 15 giugno 2015.

Quando si applica

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea (tab. 2). Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno del Reg. 1307/2013 (pagamenti diretti) sia ad una serie di misure previste Reg. 1305/2013 (sviluppo rurale). Ad esempio, anche i contributi alle assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate sono soggetti al possesso del requisito dell’agricoltore attivo. La normativa è molto complessa. I “veri” agricoltori non hanno difficoltà a dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Invece, ci sono casi molto complessi soprattutto per i soggetti che non hanno partita Iva in campo agricolo (part-time, pensionati) ed importanti casi di esclusione (enti pubblici, società immobiliari).

Gli agricoltori “non attivi”

Gli agricoltori non attivi appartengono a quattro categorie (tab. 3). Attività agricola minima Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Lista nera fissata dall’Ue Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.Lista nera fissata dall’Italia L’Italia ha operato un ampliamento della lista nera a quattro categorie di soggetti: –   banche e finanziarie; –   soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari); –   assicurazioni; –   Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti tecnici agrari e dei centri di ricerca, e gli enti che gestiscono usi civici. Lo svolgimento delle attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata da Agea mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria. Agricoltori senza requisiti Altri agricoltori non attivi sono i soggetti che non possiedono i requisiti minimi: coloro le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. Questi soggetti sono quelli che non hanno i requisiti dell’agricoltore attivo, riportato nel prossimo paragrafo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti (tab. 4):

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva.

Agricoltore sotto un certa soglia Gli agricoltori sono attivi se nell’anno precedente hanno percepito pagamenti diretti di ammontare inferiore a: –   5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; –   1.250 euro nelle altre zone. In Italia la maggior parte dei beneficiari della Pac sono al di sotto di tale soglia; infatti, i percettori di aiuti inferiori a 5.000 euro rappresentano nel nostro Paese l’87% della platea dei beneficiari, anche se la loro quota sull’ammontare dei pagamenti erogati è stata solo del 26%. Di conseguenza, la maggior parte dei beneficiari attuali della Pac è “agricoltore attivo” per il fatto di essere sotto una certa soglia di pagamenti diretti; infatti, tutti i piccoli agricoltori sarebbero considerati attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti ecc.). Iscrizione all’Inps L’iscrizione all’Inps deve riguardare il richiedente dei pagamenti diretti in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro. Non vale iscrizione all’Inps di un dipendente. Titolari di partita Iva La partita Iva deve essere attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, l’agricoltore deve presentare anche la dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate non è necessaria la dichiarazione annuale Iva. Per partita Iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. In altre parole, il certificato di attribuzione della partita Iva deve riportare il codice ATECO 01. Le aziende, in cui è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo (senza dichiarazione dell’Iva nel 2016), sono quelle con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. 1257/1999, ossia la classificazione di zone montane e/o svantaggiate, utilizzate ai fini del Psr.

Deroghe per gli agricoltori non attivi

Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera o che non possiede i requisiti di agricoltore attivo è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

  1. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
  2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
  3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola sarà considerata “agricoltore attivo”. Analogamente un agricoltore che ha aperto la partiva Iva agricola dopo il 1° agosto 2014 o che non possiede l’indicazione del Codice ATECO 01.

Prima deroga

Ai fini della verifica dell’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. 73/2009 per il 2014, senza tener conto delle riduzioni ed esclusioni ai fini della condizionalità o dei recuperi. Dal 2016, si considera l’importo dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. 1307/2013. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nel 2014, l’importo è calcolato con la media nazionale dei pagamenti diretti (vedi box). La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.

Seconda deroga

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totaliottenuti nel 2014;
  2. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014;
  3. se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Il controllo dei requisiti a) e b) viene effettuato dall’Organismo pagatore sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

Terza deroga

L’attività principale o l’oggetto sociale è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale del registro delle imprese se, nel caso di persona giuridica, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società contiene l’indicazione di società agricola”. Il requisito è sempre rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita Iva attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.

L’accertamento dei requisiti

L’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore attivo è affidata ad Agea. La Circolare Agea n. 140 del 20 marzo 2015 prevede che la verifica della qualifica di “agricoltore attivo” è eseguita, ove possibile, in via informatica sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad Agea, l’esistenza della qualifica di “agricoltore attivo” in capo all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di “agricoltore attivo” al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

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American Country FarmDall’8 al 12% in meno di aiuti sin dal primo anno di applicazione della nuova Pac. È l’impatto dell’applicazione della riforma comunitaria su due aziende della Pianura Padana. La prima a seminativi, la seconda a indirizzo zootecnico per la produzione di bovini da carne, accumunate dalla medesima superficie aziendale, circa 45 ettari. Azienda a seminativi – Da un lato, un’azienda di 45 ettari a seminativo, che produce 20 ha di mais da granella , ha13 ha di grano tenero ha e 12 ha di soia ha. Quindi una produzione diversificata, anche in funzione di un’organizzazione manageriale che faceva affidamento sull’applicazione delle misure agroambientali del programma di sviluppo rurale, nella fattispecie la misura 214. Ebbene, nel 2014 l’imprenditore agricolo ha percepito dalla sola Pac aiuti per 16.900 €, pari a circa 376 €/ha. Da quest’anno, l’azienda con il medesimo ordinamento colturale potrà contare su circa 9.295 € di aiuti base, più il greening, che contribuirà per altri 5.112 € (circa il 55% del premio base), più l’aiuto accoppiato sulla soia che, secondo il decreto ministeriale di attuazione della nuova Pac, premierà quasi 6 ha di leguminosa, per un contributo stimato di 543 € (97 €/ha). Il tutto assommerà a 14.950 € che, rispetto al 2014, comporterà una perdita di quasi il 12% (-1.950 €), senza contar i mancati premi derivanti dal Psr, per la mancata attivazione dello stesso a livello regionale nel corso del 2015 ( circa 7.600 €). Riguardo il greening, l’azienda in questione è già conforme, in quanto diversifica con tre colture diverse e alle aree a focus ecologico (Efa) con la semina della soia su 11 ha, coltura che corrisponde pienamente alla richiesta minima di 3,25 ha di azotofissatrice, nonostante il fattore di conversione negativo fissato dalla normativa europea a 0,7. Azienda zootecnica da carne – Nel caso dell’azienda zootecnica da carne, già dal primo anno si registrerà un sensibile calo di premi disaccoppiati. Gli aiuti passeranno da 85.180 € (1.851 €/ha) a circa 46.849 €, ma verranno in aiuto sia il greening (altri 25.767 €) sia i premi accoppiati previsti per i bovini macellati in età compresa fra 12 e 24 mesi e dopo una permanenza minima di 6 mesi in allevamento. Requisiti, questi, rispettati dall’attività dell’azienda, che macella circa 600 capi l’anno di bovini delle razze Charolaise e Limousine. Con il nuovo sistema di aiuti accoppiati previsto dal Mipaaf, il premio per capo dovrebbe attestarsi sui 46 €, contro i 41 € del sistema precedente. In altre parole, potrebbero arrivare altri 27.600 € per l’aiuto accoppiato. In aggiunta, considerando che l’azienda al momento non è conforme per il greening, disponendo solo di due colture (mais da insilato per 37 ha e orzo per 9 ha) anziché le tre obbligatorie per l’avvicendamento, e non disponendo di superfici Efa, dovrà forzatamente introdurre un terza coltura come la soia che, essendo anche azotofissatrice, con 4 ha potrà rispondere all’anello mancante del greening e far percepire l’aiuto accoppiato, per ulteriori 388 €. A conti fatti, dalla nuova impostazione Pac deriverà qualcosa come 100.604 €, contro i 109.780 euro della versione precedente, con un calo di soli, si fa per dire, 9.176 € (poco più dell’8% in meno). Tutto bene quindi per le aziende zootecniche da carne? Non proprio, considerando che 4 ha in meno di mais, per far posto alla soia come Efa, fanno circa 200 t in meno di insilato che dovranno essere acquistati sul mercato per non meno di 8.000 €. Due pesi, due misure – In ultima analisi, stessa Pac ma due pesi e due misure per seminativi e zootecnia. Diverso il calo dei premi, anche se, con la convergenza parziale, entro il 2019 sarà la realtà zootecnica a perdere più aiuti comunitari, diversi gli impegni del greening. Una cosa però accomuna le sorti delle due imprese. Sarà necessario applicare più norme e richiedere più linee di premio per percepire meno soldi.

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imagesCome ben noto dalla campagna 2015 entra in vigore la riforma della PAC. Agea ( organismo pagatore) ha emanato una circolare contenente le istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento nella campagna 2015.

Le novità più rilevanti:
  • l’idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli agricoltori  non attivi” , in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un’attività agricola;
  • il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base);
  • la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un  pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri  pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere: greening, giovani produttori, piccoli agricoltori, comparti strategici da sostenere con aiuti  accoppiati;
  • il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva e non più  giustificabile, secondo un percorso di uniformazione graduale e ragionevolmente gestito dagli Stati  membri. L’applicazione di  un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri (la “convergenza”) per ridurre le notevoli differenze oggi  esistenti e difficilmente giustificabili sul piano politico;
  • la riproposizione del cosiddetto capping, ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere  una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i  beneficiari.

Per consultare direttamente la circolare AGEA Prot. N. 476/UM.2015 del 23 marzo 2015 clicca qui

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downloadIl ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina aveva indicato tra le priorità dell'agricoltura la semplificazione. E al Vinitaly di Verona sono stati presentati i primi risultati del progetto che prevede una robusta sforbiciata agli adempimenti burocratici. È infatti operativo l'invio con un semplice click della domanda di richiesta di aiuti Pac precompilata. Come avviene per il modello 730 l'agricoltore autonomamente o con l'assistenza dei Caa (centri autorizzati di assistenza agricola) può dare conferma dei dati o correggere le informazioni contenute. Il primo invio all'Agea è stato effettuato dalla kermesse scaligera dal ministro Martina (erano presenti Ezio Castiglione, presidente di Ismea che ha un ruolo chiave nella gestione di Annamaria Capparelli - Il Sole 24 Ore - leggi

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112834-600x400Le proteine vegetali sono al centro dell’attenzione della politica agraria comunitaria e nazionale.

Due eventi politici confermano questa affermazione:

- la nuova Pac 2014-2020 ha inserito una dotazione specifica nel sostegno accoppiato;

- il ministro Maurizio Martina le ha inserite nelle proprie linee programmatiche.

Ampie ragioni giustificano l’attenzione alla produzione di proteine vegetali, soprattutto nel nostro Paese, che vive di un cronico deficit di approvvigionamento.

Le colture

Le colture destinate alle proteine vegetali sono: piante proteiche (pisello proteico, fave e favette, lupino dolce), proteoleaginose (girasole, soia, colza) e foraggere leguminose (erba medica, trifoglio, ecc.).

Tali colture consentono al produttore agricolo di migliorare l’ordinamento produttivo, stimolando la rotazione tra colture depauperanti e colture da rinnovo, interrompendo la monosuccessione di cereali. Inoltre contribuiscono a favorire la rotazione, con molteplici benefici ambientali:

- migliorano la struttura e la fertilità del terreno;

- riducono l’impiego di fertilizzanti di sintesi e di agrofarmaci;

- evitano i gravi rischi di abbandono e/o di depauperamento dei terreni a causa della monocoltura di cereali.

Tali vantaggi hanno spinto l’Unione europea a promuovere un “piano proteine vegetali” che, tuttavia, è stato lasciato alla volontà degli Stati membri e solo in pochi hanno colto questa opportunità.

Nell’attuale articolo 68, la Francia ha destinato 40 milioni di euro annui per sostenere la produzione di proteine vegetali. Nessun segnale dall’Italia!

Il nuovo sostegno accoppiato

L’opportunità più concreta per stimolare la produzione di proteine vegetali deriva dalla nuova Pac 2014-2020.

Gli Stati membri possono destinare una percentuale del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.

L’obiettivo di questa tipologia di pagamenti diretti è di concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui esistono determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:

- si trovano in difficoltà;

-rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.

Il finanziamento del pagamento accoppiato deriva da una percentuale fino al 13% del massimale nazionale. Inoltre gli Stati membri hanno la possibilità di aumentare il finanziamento del pagamento accoppiato del 2%, arrivando quindi fino al 15%, per sostenere la produzione di colture proteiche.

L’importo massimo a disposizione dell’Italia per le proteine vegetali è di 79 milioni di euro (2% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) destinato a scendere fino a 74 milioni di euro (2% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019).

Le scelte nazionali

Le decisioni degli Stati membri sul sostegno accoppiato dovranno essere notificate alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

L’Italia dovrebbe cogliere questa opportunità per stimolare la produzione di proteo-leaginose (soia, girasole e colza), di leguminose proteiche (favino, pisello proteico, ecc.) e di foraggere leguminose (erba medica, trifoglio, ecc.) e di foraggi essiccati.

Nel periodo 2010-2014, l’Italia non ha colto questa possibilità, ma stavolta è proprio la volta buona.

Il ministro Maurizio Martina nelle linee programmatiche, presentate alla Camera e al Senato, ha affermato l’importanza di realizzare un piano proteine vegetali su vasta scala, al quale sarebbero associati una serie di importanti obiettivi:

1) ridurre la dipendenza dall’estero in termini di approvvigionamento di proteine vegetali: oggi si importa il 90% circa delle farine di soia e di girasole, che rappresentano la principale base proteica dell’industria mangimistica italiana;

2) ridurre l’inquinamento da nitrati, nelle regioni del bacino idrografico del fiume Po, grazie alla reintroduzione delle rotazioni colturali tra cereali e colture “azotofissatrici”;

3) offrire una valida alternativa produttiva da avvicendare ai cereali.

Queste affermazioni fanno presagire la scelta italiana di inserire le proteine vegetali nei settori del sostegno accoppiato, seppure non ci sono ancora ipotesi sullo stanziamento e sugli importi ad ettaro.

Il greening e il PSR

Nella Pac 2014-2020, oltre al sostegno accoppiato, sono previsti diversi altri strumenti per lo sviluppo di colture proteiche: facilitazioni nel pagamento ecologico (greening), misure agro-climatico-ambientali dei nuovi PSR, PEI (Programma Europeo per l’Innovazione).

Il Parlamento europeo ha chiesto espressamente “un piano strategico di approvvigionamento di proteine vegetali che consenta all’Unione di ridurre la sua forte dipendenza dall’estero”.

Nell’applicazione del green-ing, le superfici occupate da colture che fissano l’azoto (colture azotofissatrici), assolvono l’impegno di aeree ecologiche. In altre parole, una superficie a erba medica, a soia o favino consente di ottemperare al 5% delle superfici ad aree ecologiche, previste dai vincoli del greening.

I nuovi PSR

Nei nuovi PSR è prevista una misura, i pagamenti agro-aclimatico-ambientali, che si sposa perfettamente con i vantaggi delle colture proteiche.

A tal fine si può prevedere una rotazione obbligatoria con almeno una coltura proteica, nonché un maggiore sostegno alle zone di pascolo permanente, comprese le miscele specifiche di foraggi verdi e leguminose.

Un’altra possibilità è la concessione di sussidi per gli agricoltori che producono colture proteiche con sistemi di rotazione che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il deficit di colture proteiche nell’UE e a rafforzare la lotta contro le malattie e la fertilità dei suoli.

L’innovazione con il PEI

Il Parlamento europeo ha invitato a sostenere la ricerca in materia di riproduzione e fornitura di sementi per le colture proteiche nell’Ue, a migliorare i servizi di divulgazione e, nell’ambito dello sviluppo rurale, i servizi di formazione per gli agricoltori sull’uso della rotazione.

A riguardo, l’iniziativa europea per l’innovazione in agricoltura (PEI) della Commissione europea dovrebbe istituire ungruppo di lavoro sullo sviluppo di colture proteiche, prendendo in considerazione anche la questione della biodiversità delle piante.

L’Italia e le proteine vegetali

L’eccezionale impennata dei prezzi della soia e delle farine proteiche nel 2012 ha messo in evidenza il grave rischio di una tale dipendenza estera di proteine vegetali. Basti pensare all’aumento del prezzo della soia che in Italia è passata da 200 euro/ton del 2005 agli 550 euro/ton nel 2013; oggi si attesta sui 470 euro/ton (fig. 1).

Il deficit europeo ed italiano di proteine vegetali è rilevante. Nell’Ue, la produzione totale di colture proteiche occupa attualmente solo il 3% dei terreni coltivabili e fornisce solo il 30% delle colture proteiche utilizzate come alimenti per animali nell’UE, con una tendenza, negli ultimi dieci anni, all’aumento di tale deficit.

L’obiettivo non è di produrre nell’Unione europea la totalità del fabbisogno, ma migliorare l’approvvigionamento interno a vantaggio degli utilizzatori, soprattutto gli allevatori.

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112453_420x270Il 23 gennaio 2015, il ministro delle politiche agricole ha firmato il decreto sulla condizionalità (d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015), valido per la nuova Pac 2015-2020. Il decreto aveva acquisito l’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014.

La condizionalità si applica ininterrottamente dal 2005 e la quasi totalità degli agricoltori ha ormai assimilato norme ed obblighi da rispettare. Anche nella nuova Pac si applica la condizionalità, con norme più semplificate, cui si aggiungono però a quelle ben più complicate del greening.

L’agricoltore deve prendere atto delle novità, al fine di applicare al meglio la condizionalità nella propria azienda.

I pagamenti diretti della nuova Pac 2015- 2020 sono disaccoppiati per l’89% del plafond, ad eccezione del pagamento accoppiato (11%). In altre parole, il sostegno è completamente svincolato dalla produzione e gli agricoltori non devono dimostrare di praticare una coltura o un allevamento.

La concessione dei pagamenti diretti, tuttavia, è subordinata all’osservanza della condizionalità, come nella vecchia Pac, ovvero all’osservanza di vincoli finalizzati alla tutela ambientale, alla sicurezza alimentare, al benessere animale e al mantenimento dei terreni in buone condizioni. La condizionalità è il corrispettivo del pagamento di base, come il greening lo è per il pagamento “verde” (fig. 1). Si può anche dire che il pagamento di base è la remunerazione spettante agli agricoltori per gli impegni della condizionalità, mentre il pagamento “verde” è la remunerazione per gli impegni del greening. In questo modo, l’Ue intende remunerare gli agricoltori per i benefici ambientali dell’attività agricola, in modo crescente e cumulato (fig. 1).

La normativa

Il rispetto della condizionalità è obbligatorio per il percepimento del pagamento di base, come anche per molti pagamenti della politica di sviluppo rurale, dalle indennità compensative all’agroambiente. Infatti, le norme della condizionalità sono contenute nel cosiddetto “regolamento orizzontale” (Reg. 1306/2013) e valgono sia per i pagamenti diretti (Reg. 1307/2013) sia per lo sviluppo rurale (Reg. 1305/2013).

Le norme della condizionalità sono previste dal Reg. 1306/2013 e sono applicate a livello di stati membri con appositi provvedimenti nazionali. La competenza è affidata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alle Regioni. Le disposizioni applicative della condizionalità, a livello nazionale, sono state emanate con il decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 e saranno completate con i provvedimenti regionali.

CGO e BCAA

Il Reg. 1306/2013 stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare due categorie di requisiti (tab. 1):

1. Criteri di Gestione Obbligatori (CGO);
2. mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO sono rappresentati da 13 direttive e regolamenti comunitari, di cui la maggior parte già in vigore da molti anni, il cui rispetto è soggetto a controllo.

Le Bcaa sono 7 norme e rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Le Bcaa da rispettare sono di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) e ambientale (gestione del set aside, copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat.

CGO e BCAA sono classificati in tre settori:
1. ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;
2. sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
3. benessere degli animali.

I tre settori sono a sua volta suddivisi in 9 temi:
1. acque;
2. suolo e stock di carbonio;
3. biodiversità;
4. livello di mantenimento minimo dei paesaggi;
5. sicurezza alimentare;
6. identificazione e registrazione degli animali;
7. malattie degli animali;
8. prodotti fitosanitari;
9. benessere degli animali.

I CGO includono obblighi già noti agli agricoltori, come la norme sul’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulla identificazione e registrazione degli animali.

Dov’è allora la novità? Una disposizione presente nella condizionalità sarà soggetta ai controlli della Pac e gli agricoltori inadempienti saranno sanzionati con una riduzione dei pagamenti diretti.

Come già detto, la condizionalità era già presente nella vecchia Pac e oggi è stata alleggerita; infatti i precedenti 19 CGO sono stati ridotti a 13; le BCAA sono state ridotte da 14 a 7 norme.

Ad esempio nella nuova condizionalità non esistono più alcune norme, come la densità minima di bestiame e la norma sull’avvicendamento delle colture, che fino al 2014 impediva la monosuccessione di cereali per un periodo superiore a 5 anni.

Le BCAA

Gli impegni per il mantenimento dei terreni in Bcaa sono differenziati per tipologia di uso del terreno (tab. 2):
- tutte le superfici agricole;
- seminativi;
- superfici non più utilizzate a fini produttivi (set aside).

A titolo di esempio riportiamo la BCAA 1 relativa all’Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Obbligo delle fasce tampone

Uno degli obblighi della condizionalità è l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua (BCAA 1); la norma era prevista nella Pac precedente, già dal 2012.

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma BCAA 1 prevede:
- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita di larghezza pari a 5 metri.

Il divieto di fertilizzazione riguarda i fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal DM 7 aprile 2006.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione; i corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Per fascia inerbita si intende fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali (fig. 2).

L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

L’obbligo delle fasce tampone riguarda tutte le superfici agricole. Sono esclusi dall’obbligo delle fasce tampone i seguenti corsi d’acqua:
- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo è superiore rispetto al campo coltivato;
- corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/ reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impegni sono soggetti a deroghe nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all’impegno della costituzione di fasce inerbite è ammessa nei seguenti casi: particelle agricole ricadenti in “aree montane”, terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, oliveti; prato permanente.

Le sanzioni

L’agricoltore che non rispetti le regole di condizionalità è soggetto ad una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti diretti.

La riduzione o esclusione è applicata in relazione a tutte le domande di aiuto o di pagamento presentate dall’agricoltore nel corso dell’anno.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
a) l’inadempienza è connessa all’attività agricola del beneficiario;
b) è interessata la superficie dell’azienda del beneficiario.

La responsabilità dei controlli è affidata agli Organismi Pagatori che possono affidare ad enti di controllo specializzati l’esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

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117165_420x270Regime facoltativo 

Il Reg. Ue 1307/2013 (artt. 60-65) prevede la possibilità di attivare un regime per i piccoli agricoltori, con un pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti. Non si tratta di una tipologia di pagamento, come nel caso dei giovani agricoltori, ma di un regime che persegue l’obiettivo della semplificazione amministrativa. 

Il regime per i piccoli agricoltori è facoltativo per gli Stati membri; l’Italia ha deciso di attivarlo. Il regime è facoltativo pure per gli agricoltori; anche se l’Italia ha deciso di atti- 2014-2020 Opzione da esercitare entro il 15-9-2015 di Angelo Frascarelli varlo, gli agricoltori sono comunque liberi di scegliere se partecipare o no. 

Due scadenze: 15 maggio e 15 settembre 

I piccoli agricoltori presentano la Domanda di assegnazione dei nuovi titoli e domanda di pagamento (Domanda Unica) al 15 maggio 2015 come tutti gli altri agricoltori. 

Gli agricoltori che intendano partecipare al regime per i piccoli agricoltori devono presentare una domanda aggiuntiva entro il 15 settembre 2015 (tab. 1).

Agea deve comunicare l’importo del pagamento che spetta al piccolo agricoltore in tempo utile per permettergli di fare una scelta consapevole. Quindi il piccolo agricoltore presenterà la domanda di pagamento entro il 15 maggio 2015, come tutti gli altri agricoltori, attenderà la comunicazione di Agea relativa all’importo del pagamento e deciderà se presentare la domanda di partecipazione al regime entro il 15 settembre 2015. 

Chi non entrerà nel regime dei piccoli agricoltori entro il 15 settembre 2015, non potrà più accedervi in una fase successiva, ma potrà comunque beneficiare dei pagamenti diretti seguendo le regole previste per gli agricoltori normali. Il piccolo agricoltore può decidere di recedere dal regime dei piccoli agricoltore in un anno successivo al 2015, ma non potrà più rientravi. 

Importo del pagamento 

L’importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore prevede un livello massimo di 1.250 euro/azienda. Tutti gli agricoltori possono partecipare al regime dei piccoli agricoltori, anche chi percepisce più di 1.250 euro, purché accetti un livello massimo di sostegno pari a 1.250 euro/azienda. 

Gli Stati membri fissano l’importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime dei piccoli agricoltori, in base a quattro diversi metodi. L’Italia ha scelto il metodo storico: l’importo per i piccoli agricoltori è pari al totale dei pagamenti da assegnare all’agricoltore, qualora avesse fatto domanda come un agricoltore normale. Quindi i piccoli agricoltori ricevono semplicemente l’importo che avrebbero ricevuto altrimenti, pur avendo i vantaggi di semplificazione del piccolo agricoltore (tab. 1). 

Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono gli importi dai massimali dei rispettivi pagamenti sostituiti: pagamento di base, pagamento ecologico, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento accoppiato. Quindi il regime per i piccoli agricoltori non assorbe un percentuale del massimale nazionale, in quanto il regime è sostitutivo degli altri pagamenti. Il pagamento per i piccoli agricoltori sarà adattato ogni anno per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale. Il massimale nazionale passerà da 3.902 milioni di euro nel 2015 a 3.704 milioni di euro nel 2020, quindi la riduzione del pagamento per i piccoli agricoltori tra il 2015 e il 2020 sarà del 5%.

I vantaggi 

In Italia, gli agricoltori potenzialmente interessati al regime semplificato sono moltissimi. Attualmente in Italia i beneficiari sotto i 1.000 euro sono il 59%, anche se assorbono solo il 7,2% del massimale nazionale (tab. 2). Si stima che gli agricoltori al di sotto di 1.250 euro di pagamenti diretti siano circa 750.000, pari circa due terzi degli attuali beneficiari, anche se essi assorbono meno del 10% del massimale nazionale. Gli agricoltori che partecipano al regime hanno una serie di vantaggi: 
- sono esonerati dalle pratiche agricole del greening; 
- la domanda di accesso al sostegno è più semplice; 
- la condizionalità e i controlli sono semplificati. 

Il regime di sostegno semplificato per i piccoli agricoltori stimola una considerazione. La nuova Pac intende tutelare e favorire la presenza dei piccoli agricoltori, in quanto viene riconosciuto il loro contributo alla vitalità delle zone rurali. 

L’Ue afferma, infatti, che il regime dei piccoli agricoltori dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di sostenere l’attuale tessuto agricolo dell’Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell’evoluzione verso strutture più competitive.

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117025_420x270Nella storia della Pac le misure a favore del ricambio generazionale sono sempre state collocate nell’ambito del 2° pilastro (PSR). Con la Pac 2014-2020, per la prima volta un sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori viene inserito nel 1° pilastro con l’introduzione di una componente obbligatoria nel nuovo regime dei pagamenti diretti. L’Ue sostiene che la presenza di attività economiche gestite da giovani agricoltori è un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo, per cui è opportuno sostenere l’insediamento iniziale dei giovani e l’adeguamento strutturale delle relative aziende nella fase successiva all’insediamento. A tal fine, nei pagamenti diretti della nuova Pac 2014-2020 è previsto un pagamento per i giovani agricoltori. 

1% del massimale ai giovani

Il Reg. 1307/2013 prevede7 tipologie di pagamenti diretti di cui 3 obbligatorie e 5 facoltative per gli Stati membri. L’Italia ha deciso di attivare 5 tipologie di pagamenti (tab. 1): 
- pagamento di base: 58% del massimale nazionale; 
- pagamento ecologico (greening): 30%; 
- pagamento per i giovani agricoltori: 1%; 
- pagamento accoppiato: 11%; 
- pagamento per i piccoli agricoltori. 
Ai giovani agricoltori è stato destinato un plafond dell’1% del massimale nazionale.

I beneficiari: 40 anni per i primi 5 anni

I beneficiari del pagamento sono le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti: 
- età inferiore ai 40 anni; 
- si insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei 5 anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base (quindi la data limite è il 15 maggio 2010). 

Il pagamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non deve trasformarsi in un aiuto al funzionamento, per cui esso è concesso per un periodo di cinque anni
Se l’insediamento è avvenuto prima del 2015, il periodo quinquennale viene ridotto del numero di anni trascorsi tra la data del primo insediamento e la data della prima domanda per aderire al regime del pagamento di base, ovvero il 2015. Ad esempio, se un giovane agricoltore si è insediato nel 2013, il pagamento per i giovani agricoltori viene concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).

Il plafond 

Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond destinato al pagamento per i giovani agricoltori non può essere superiore al 2% del massimale nazionale. L’Italia haprevisto una percentuale dell’1%. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un segnale di scarsa attenzione ai giovani agricoltori, ma non è così. Le motivazioni che hanno ispirato questa scelta sono due: 
1. evitare una sottoutilizzazione del plafond, che avrebbe comportato fondi inutilizzati che sarebbero tornati nelle casse comunitarie; 
2. utilizzare la riserva nazionale per coprire il fabbisogno necessario a soddisfare tutte le richieste dei giovani agricoltori. 
Con questa scelta i giovani agricoltori italiani hanno la certezza di percepire il livello massimo di pagamento ammissibile. Infatti, anche con un massimale dell’1%, l’Italia garantisce la quota massima di finanziamento ai giovani agricoltori attingendo, se necessario, alla riserva nazionale.

L’importo del pagamento

L’importo del pagamento, sulla base delle scelte italiane, si ottiene moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dall’agricoltore stesso, in proprietà o in affitto. In altre parole, il giovane agricoltore percepisce un pagamento maggiorato del 25% del pagamento di base. 

Questo metodo di calcolo suscita molte perplessità. Infatti il pagamento è proporzionale al valore dei titoli individuali; quindi un giovane agricoltore che ha ereditato da un genitore titoli di valore elevato, ottiene un pagamento elevato e viceversa. 

In questo modo lo status di giovane agricoltore viene premiato in modo differente, tenendo conto del valore dei titoli storici invece che della condizione anagrafica. 

La Conferenza Stato-Regioni ha giustificato questa scelta con il fatto che questo metodo di calcolo garantisce il più alto livello di erogazione a favore dei giovani agricoltori nel complesso del nostro Paese, anche se genera un trattamento variabile e iniquo tra un giovane e l’altro. 

Il numero massimo di ettari ammissibili al pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio un giovane agricoltore che possiede 200 ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari. 

Gli effetti 

Il pagamento ai giovani agricoltori è un segnale politico importante che dimostra l’attenzione della Pac nei confronti delle imprese giovani e del ricambio generazionale in agricoltura. 

Dal punto di vista pratico, tuttavia, il beneficio per un giovane agricoltore è limitato; l’importo del pagamento è di limitata entità e non apporta un miglioramento significativo del risultato operativo aziendale. La media italiana del pagamento sarà pari a circa 45 €/ha; infatti l’importo medio del pagamento di base sarà di circa 179 €/ha a cui corrisponde un pagamento per i giovani agricoltori di 45 €/ha. Esemplificando, un giovane agricoltore con il massimo degli ettari ammissibili (90 ha) riceverà circa 4.000 €/ha per cinque anni. Quindi un giovane agricoltore che si insedia e presenta domanda alla riserva nazionale nel 2015 (o anni successivi) percepirà i seguenti importi dei pagamenti diretti: 
- pagamento di base: 179 €/ha; 
- pagamento per giovani agricoltori: 45 €/ha; 
- pagamento verde: 93 €/ha; 
- per un totale di 317 €/ha circa cui si aggiunge il sostegno accoppiato, se il giovane agricoltore pratica una coltura o un allevamento che rientrano in tale pagamento. 

La situazione è diversa se il giovane possiede diritti di valore elevato derivanti dalla sua situazione storica (ad es. perché si è insediato prima del 2015) o perché ha ereditato da un genitore diritti di valore elevato. 

Un esempio di questo secondo caso è riportato in tab. 3 dove un giovane agricoltore si insedia nel 2015, ereditando i diritti del genitore, che possedeva titoli di valore superiore alla media nazionale; in tal caso il pagamento per il giovane agricoltore è di circa 100 €/ha;, ben superiore rispetto ai 45 €/ha; (media nazionale) di cui abbiamo parlato sopra. Il giovane agricoltore subisce tuttavia gli effetti della convergenza, come tutti gli altri agricoltori (fig. 1). 

La prima volta nel 1° pilastro 

L’analisi del pagamento per i giovani agricoltori dimostra che l’importo è di piccola entità e, certamente, non sarà tale da convincere un giovane a insediarsi in un’azienda agricola. Tuttavia, la nuova Pac introduce per la prima volta un livello di aiuti riservato ai giovani agricoltori (anche se solo dell’1%); è l’inizio di un percorso che potrà essere potenziato nelle prossime riforme della Pac. 

Inoltre, bisogna ricordare che la politica più importante a favore dei giovani continua ad essere collocata nel secondo pilastro dove, in continuità con le azioni intraprese durante la programmazione 2007-2013, Vi sono misure più consistenti a sostegno dell’imprenditoria giovanile (premio di insediamento, incentivi agli investimenti aziendali), con la novità di poter attivare un sottoprogramma specifico per i giovani agricoltori.

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