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112453_420x270Il 23 gennaio 2015, il ministro delle politiche agricole ha firmato il decreto sulla condizionalità (d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015), valido per la nuova Pac 2015-2020. Il decreto aveva acquisito l’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014.

La condizionalità si applica ininterrottamente dal 2005 e la quasi totalità degli agricoltori ha ormai assimilato norme ed obblighi da rispettare. Anche nella nuova Pac si applica la condizionalità, con norme più semplificate, cui si aggiungono però a quelle ben più complicate del greening.

L’agricoltore deve prendere atto delle novità, al fine di applicare al meglio la condizionalità nella propria azienda.

I pagamenti diretti della nuova Pac 2015- 2020 sono disaccoppiati per l’89% del plafond, ad eccezione del pagamento accoppiato (11%). In altre parole, il sostegno è completamente svincolato dalla produzione e gli agricoltori non devono dimostrare di praticare una coltura o un allevamento.

La concessione dei pagamenti diretti, tuttavia, è subordinata all’osservanza della condizionalità, come nella vecchia Pac, ovvero all’osservanza di vincoli finalizzati alla tutela ambientale, alla sicurezza alimentare, al benessere animale e al mantenimento dei terreni in buone condizioni. La condizionalità è il corrispettivo del pagamento di base, come il greening lo è per il pagamento “verde” (fig. 1). Si può anche dire che il pagamento di base è la remunerazione spettante agli agricoltori per gli impegni della condizionalità, mentre il pagamento “verde” è la remunerazione per gli impegni del greening. In questo modo, l’Ue intende remunerare gli agricoltori per i benefici ambientali dell’attività agricola, in modo crescente e cumulato (fig. 1).

La normativa

Il rispetto della condizionalità è obbligatorio per il percepimento del pagamento di base, come anche per molti pagamenti della politica di sviluppo rurale, dalle indennità compensative all’agroambiente. Infatti, le norme della condizionalità sono contenute nel cosiddetto “regolamento orizzontale” (Reg. 1306/2013) e valgono sia per i pagamenti diretti (Reg. 1307/2013) sia per lo sviluppo rurale (Reg. 1305/2013).

Le norme della condizionalità sono previste dal Reg. 1306/2013 e sono applicate a livello di stati membri con appositi provvedimenti nazionali. La competenza è affidata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alle Regioni. Le disposizioni applicative della condizionalità, a livello nazionale, sono state emanate con il decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 e saranno completate con i provvedimenti regionali.

CGO e BCAA

Il Reg. 1306/2013 stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare due categorie di requisiti (tab. 1):

1. Criteri di Gestione Obbligatori (CGO);
2. mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO sono rappresentati da 13 direttive e regolamenti comunitari, di cui la maggior parte già in vigore da molti anni, il cui rispetto è soggetto a controllo.

Le Bcaa sono 7 norme e rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Le Bcaa da rispettare sono di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) e ambientale (gestione del set aside, copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat.

CGO e BCAA sono classificati in tre settori:
1. ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;
2. sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
3. benessere degli animali.

I tre settori sono a sua volta suddivisi in 9 temi:
1. acque;
2. suolo e stock di carbonio;
3. biodiversità;
4. livello di mantenimento minimo dei paesaggi;
5. sicurezza alimentare;
6. identificazione e registrazione degli animali;
7. malattie degli animali;
8. prodotti fitosanitari;
9. benessere degli animali.

I CGO includono obblighi già noti agli agricoltori, come la norme sul’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulla identificazione e registrazione degli animali.

Dov’è allora la novità? Una disposizione presente nella condizionalità sarà soggetta ai controlli della Pac e gli agricoltori inadempienti saranno sanzionati con una riduzione dei pagamenti diretti.

Come già detto, la condizionalità era già presente nella vecchia Pac e oggi è stata alleggerita; infatti i precedenti 19 CGO sono stati ridotti a 13; le BCAA sono state ridotte da 14 a 7 norme.

Ad esempio nella nuova condizionalità non esistono più alcune norme, come la densità minima di bestiame e la norma sull’avvicendamento delle colture, che fino al 2014 impediva la monosuccessione di cereali per un periodo superiore a 5 anni.

Le BCAA

Gli impegni per il mantenimento dei terreni in Bcaa sono differenziati per tipologia di uso del terreno (tab. 2):
- tutte le superfici agricole;
- seminativi;
- superfici non più utilizzate a fini produttivi (set aside).

A titolo di esempio riportiamo la BCAA 1 relativa all’Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Obbligo delle fasce tampone

Uno degli obblighi della condizionalità è l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua (BCAA 1); la norma era prevista nella Pac precedente, già dal 2012.

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma BCAA 1 prevede:
- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita di larghezza pari a 5 metri.

Il divieto di fertilizzazione riguarda i fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal DM 7 aprile 2006.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione; i corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Per fascia inerbita si intende fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali (fig. 2).

L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

L’obbligo delle fasce tampone riguarda tutte le superfici agricole. Sono esclusi dall’obbligo delle fasce tampone i seguenti corsi d’acqua:
- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo è superiore rispetto al campo coltivato;
- corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/ reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impegni sono soggetti a deroghe nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all’impegno della costituzione di fasce inerbite è ammessa nei seguenti casi: particelle agricole ricadenti in “aree montane”, terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, oliveti; prato permanente.

Le sanzioni

L’agricoltore che non rispetti le regole di condizionalità è soggetto ad una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti diretti.

La riduzione o esclusione è applicata in relazione a tutte le domande di aiuto o di pagamento presentate dall’agricoltore nel corso dell’anno.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
a) l’inadempienza è connessa all’attività agricola del beneficiario;
b) è interessata la superficie dell’azienda del beneficiario.

La responsabilità dei controlli è affidata agli Organismi Pagatori che possono affidare ad enti di controllo specializzati l’esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

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