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downloadGli aiuti comunitari 2015-2020 sono percepiti dai soggetti che rivestono la qualifica di “agricoltore attivo”. Questo requisito della nuova Pac è una novità che persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”: un requisito molto complesso, disciplinato da numerose normative comunitarie e nazionali (tab. 1). In ultimo, il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare che chiarisce i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di “agricoltore attivo”. Con questa Circolare, la normativa sull’agricoltore attivo è definitivamente chiarita e consente di procedere alla presentazione della domanda di assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e alla domanda di pagamento 2015, entrambe con scadenza fissata al 15 giugno 2015.

Quando si applica

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea (tab. 2). Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno del Reg. 1307/2013 (pagamenti diretti) sia ad una serie di misure previste Reg. 1305/2013 (sviluppo rurale). Ad esempio, anche i contributi alle assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate sono soggetti al possesso del requisito dell’agricoltore attivo. La normativa è molto complessa. I “veri” agricoltori non hanno difficoltà a dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Invece, ci sono casi molto complessi soprattutto per i soggetti che non hanno partita Iva in campo agricolo (part-time, pensionati) ed importanti casi di esclusione (enti pubblici, società immobiliari).

Gli agricoltori “non attivi”

Gli agricoltori non attivi appartengono a quattro categorie (tab. 3). Attività agricola minima Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Lista nera fissata dall’Ue Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.Lista nera fissata dall’Italia L’Italia ha operato un ampliamento della lista nera a quattro categorie di soggetti: –   banche e finanziarie; –   soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari); –   assicurazioni; –   Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti tecnici agrari e dei centri di ricerca, e gli enti che gestiscono usi civici. Lo svolgimento delle attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata da Agea mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria. Agricoltori senza requisiti Altri agricoltori non attivi sono i soggetti che non possiedono i requisiti minimi: coloro le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. Questi soggetti sono quelli che non hanno i requisiti dell’agricoltore attivo, riportato nel prossimo paragrafo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti (tab. 4):

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva.

Agricoltore sotto un certa soglia Gli agricoltori sono attivi se nell’anno precedente hanno percepito pagamenti diretti di ammontare inferiore a: –   5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; –   1.250 euro nelle altre zone. In Italia la maggior parte dei beneficiari della Pac sono al di sotto di tale soglia; infatti, i percettori di aiuti inferiori a 5.000 euro rappresentano nel nostro Paese l’87% della platea dei beneficiari, anche se la loro quota sull’ammontare dei pagamenti erogati è stata solo del 26%. Di conseguenza, la maggior parte dei beneficiari attuali della Pac è “agricoltore attivo” per il fatto di essere sotto una certa soglia di pagamenti diretti; infatti, tutti i piccoli agricoltori sarebbero considerati attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti ecc.). Iscrizione all’Inps L’iscrizione all’Inps deve riguardare il richiedente dei pagamenti diretti in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro. Non vale iscrizione all’Inps di un dipendente. Titolari di partita Iva La partita Iva deve essere attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, l’agricoltore deve presentare anche la dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate non è necessaria la dichiarazione annuale Iva. Per partita Iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. In altre parole, il certificato di attribuzione della partita Iva deve riportare il codice ATECO 01. Le aziende, in cui è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo (senza dichiarazione dell’Iva nel 2016), sono quelle con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. 1257/1999, ossia la classificazione di zone montane e/o svantaggiate, utilizzate ai fini del Psr.

Deroghe per gli agricoltori non attivi

Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera o che non possiede i requisiti di agricoltore attivo è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

  1. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
  2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
  3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola sarà considerata “agricoltore attivo”. Analogamente un agricoltore che ha aperto la partiva Iva agricola dopo il 1° agosto 2014 o che non possiede l’indicazione del Codice ATECO 01.

Prima deroga

Ai fini della verifica dell’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. 73/2009 per il 2014, senza tener conto delle riduzioni ed esclusioni ai fini della condizionalità o dei recuperi. Dal 2016, si considera l’importo dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. 1307/2013. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nel 2014, l’importo è calcolato con la media nazionale dei pagamenti diretti (vedi box). La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.

Seconda deroga

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totaliottenuti nel 2014;
  2. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014;
  3. se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Il controllo dei requisiti a) e b) viene effettuato dall’Organismo pagatore sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

Terza deroga

L’attività principale o l’oggetto sociale è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale del registro delle imprese se, nel caso di persona giuridica, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società contiene l’indicazione di società agricola”. Il requisito è sempre rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita Iva attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.

L’accertamento dei requisiti

L’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore attivo è affidata ad Agea. La Circolare Agea n. 140 del 20 marzo 2015 prevede che la verifica della qualifica di “agricoltore attivo” è eseguita, ove possibile, in via informatica sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad Agea, l’esistenza della qualifica di “agricoltore attivo” in capo all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di “agricoltore attivo” al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

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imagesCome ben noto dalla campagna 2015 entra in vigore la riforma della PAC. Agea ( organismo pagatore) ha emanato una circolare contenente le istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento nella campagna 2015.

Le novità più rilevanti:
  • l’idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli agricoltori  non attivi” , in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un’attività agricola;
  • il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base);
  • la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un  pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri  pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere: greening, giovani produttori, piccoli agricoltori, comparti strategici da sostenere con aiuti  accoppiati;
  • il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva e non più  giustificabile, secondo un percorso di uniformazione graduale e ragionevolmente gestito dagli Stati  membri. L’applicazione di  un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri (la “convergenza”) per ridurre le notevoli differenze oggi  esistenti e difficilmente giustificabili sul piano politico;
  • la riproposizione del cosiddetto capping, ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere  una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i  beneficiari.

Per consultare direttamente la circolare AGEA Prot. N. 476/UM.2015 del 23 marzo 2015 clicca qui

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1c7e3187-e854-4b94-bf6e-44e200ecc1daIn vista dei prossimi bandi del nuovo PSR 2014-2020 è necessario chiarire alcuni termini che spesso sono presenti nelle misure che vengono approvate tramite PSR.
Prima di tutto è necessario chiarire la differenza fra Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (CD).
La figura dell’imprenditore agricolo è oggi descritta nel decreto legislativo 228 del 2001
“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita’ connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Registrarsi come imprenditore agricolo professionale IAP è possibile solo se il lavoratore autonomo dedica almeno il 50% del proprio tempo lavorativo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del suo reddito annuo. Percentuale che scende al 25% del proprio tempo lavorativo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 25% del suo reddito annuo se lo IAP opera in zone considerate svantaggiate.
Oltre a questi due requisiti, l’imprenditore agricolo deve essere in possesso delle qualifiche professionali necessarie per portare avanti la sua attività agricola.
In linea generale, sono riconosciute come competenze professionali necessarie tre anni di lavoro in un’azienda agricola, oppure il possesso di un titolo di studio come una laurea o un diploma superiore ad indirizzo agrario o assimilabile. Il riconoscimento di status di imprenditore agricolo è utile ai fini della tassazione e delle agevolazioni regionali.
L’imprenditore agricolo è obbligato all’iscrizione al registro delle imprese. L’iscrizione va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
La modulistica predisposta è divisa in due tipi, a seconda se a presentare l’istanza è una persona fisica o una società. I modelli possono essere scaricati dal sito dell’ Agenzia delle Entrate oppure dal sito delle Finanze.
Da ricordare che ogni attività agricola ha un codice identificativo ATECO. L’imprenditore commerciale è obbligato all’uso dei libri contabili. Gli imprenditori agricoli singoli e le società agricole semplici non hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili (art. 2214).

La figura professionale del coltivatore diretto è un lavoratore autonomo impegnato nella coltivazione diretta di unterreno agricolo. Il fondo non necessariamente deve essere di proprietà, può essere affittato e la normativa comprende anche le attività di allevamento.
Per essere riconosciuti tali e per poter essere iscritti nell’appositasezione dell’I.N.P.S., il coltivatore diretto deve impiegare un minimo di 104 giorni lavorativi all’attività e deve essere svolto con abitualità e prevalenza. I lavori necessari devono inoltre esse svolti dal nucleo familiare per almeno un terzo.
Per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è necessario presentare all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) un apposito modello denominato CD1 (dichiarazione aziendale relativa alla conduzione d’impresa diretto coltivatrice (art. 14 della Legge 233/90) entro 90 giorni dalla data d’inizio attività.
Quindi tale figura sociale è riconosciuta a chiunque svolga abitualmente e manualmente la propria attività agricola, di allevamento e attività connesse, a condizione che sia in grado di assicurare, da solo o con il proprio nucleo familiare, almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione, a qualunque titolo (proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, dell’azienda agricola.
Il coltivatore diretto, a differenza di un imprenditore agricolo professionale che si avvale di manodopera salariata, impiega nella conduzione del suo fondo esclusivamente o prevalentemente manodopera familiare.

Altro termine che ricorre spesso nei bandi del PSR è il termine ULA, acronimo di Unità Lavorative Anno ovvero quante ore/giornate sono necessarie per essere considerato IAP o CD.
Se per il CD ci vogliono 104 giornate per lo IAP le cose cambiano.
La legislazione ha fissato per un lavoratore agricolo monte ore annuo di 1800 ore, quindi per uno IAP 900 ore(50% del proprio tempo lavorativo), che corrispondono a 140 giornate.
Il requisito del tempo dedicato risulta dalle dimensioni delle coltivazioni e/o dagli allevamenti a cui si dedica il richiedente; attraverso le “tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera”, che riportano il fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per capo allevato espresso in giornate/anno.
Nel caso l’azienda sia ubicata in Zona Svantaggiata, la percentuale del fabbisogno di manodopera è ridotto al 25 % (quindi 450 ore, che corrispondono a 70 giornate).
Ogni Regione ha le sue Tabelle ULA basta fare una semplice ricerca all’interno del sito della Regione di appartenenza per trovarle. In linea generale nei bandi dello scorso PSR 2007-2013 a tutti i nuovi imprenditori agricoli veniva richiesto un monte ore pari a 1800 per poter diventare imprenditore agricolo. Si presume che la stessa regola venga applicata per il prossimo PSR. Quindi tutti coloro che intendono diventare imprenditore agricolo professionale dovrebbero iniziare già a pensare a come poter raggiungere questo monte ore, attraverso le potenzialità della propria azienda agricola.
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117165_420x270Regime facoltativo 

Il Reg. Ue 1307/2013 (artt. 60-65) prevede la possibilità di attivare un regime per i piccoli agricoltori, con un pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti. Non si tratta di una tipologia di pagamento, come nel caso dei giovani agricoltori, ma di un regime che persegue l’obiettivo della semplificazione amministrativa. 

Il regime per i piccoli agricoltori è facoltativo per gli Stati membri; l’Italia ha deciso di attivarlo. Il regime è facoltativo pure per gli agricoltori; anche se l’Italia ha deciso di atti- 2014-2020 Opzione da esercitare entro il 15-9-2015 di Angelo Frascarelli varlo, gli agricoltori sono comunque liberi di scegliere se partecipare o no. 

Due scadenze: 15 maggio e 15 settembre 

I piccoli agricoltori presentano la Domanda di assegnazione dei nuovi titoli e domanda di pagamento (Domanda Unica) al 15 maggio 2015 come tutti gli altri agricoltori. 

Gli agricoltori che intendano partecipare al regime per i piccoli agricoltori devono presentare una domanda aggiuntiva entro il 15 settembre 2015 (tab. 1).

Agea deve comunicare l’importo del pagamento che spetta al piccolo agricoltore in tempo utile per permettergli di fare una scelta consapevole. Quindi il piccolo agricoltore presenterà la domanda di pagamento entro il 15 maggio 2015, come tutti gli altri agricoltori, attenderà la comunicazione di Agea relativa all’importo del pagamento e deciderà se presentare la domanda di partecipazione al regime entro il 15 settembre 2015. 

Chi non entrerà nel regime dei piccoli agricoltori entro il 15 settembre 2015, non potrà più accedervi in una fase successiva, ma potrà comunque beneficiare dei pagamenti diretti seguendo le regole previste per gli agricoltori normali. Il piccolo agricoltore può decidere di recedere dal regime dei piccoli agricoltore in un anno successivo al 2015, ma non potrà più rientravi. 

Importo del pagamento 

L’importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore prevede un livello massimo di 1.250 euro/azienda. Tutti gli agricoltori possono partecipare al regime dei piccoli agricoltori, anche chi percepisce più di 1.250 euro, purché accetti un livello massimo di sostegno pari a 1.250 euro/azienda. 

Gli Stati membri fissano l’importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime dei piccoli agricoltori, in base a quattro diversi metodi. L’Italia ha scelto il metodo storico: l’importo per i piccoli agricoltori è pari al totale dei pagamenti da assegnare all’agricoltore, qualora avesse fatto domanda come un agricoltore normale. Quindi i piccoli agricoltori ricevono semplicemente l’importo che avrebbero ricevuto altrimenti, pur avendo i vantaggi di semplificazione del piccolo agricoltore (tab. 1). 

Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono gli importi dai massimali dei rispettivi pagamenti sostituiti: pagamento di base, pagamento ecologico, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento accoppiato. Quindi il regime per i piccoli agricoltori non assorbe un percentuale del massimale nazionale, in quanto il regime è sostitutivo degli altri pagamenti. Il pagamento per i piccoli agricoltori sarà adattato ogni anno per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale. Il massimale nazionale passerà da 3.902 milioni di euro nel 2015 a 3.704 milioni di euro nel 2020, quindi la riduzione del pagamento per i piccoli agricoltori tra il 2015 e il 2020 sarà del 5%.

I vantaggi 

In Italia, gli agricoltori potenzialmente interessati al regime semplificato sono moltissimi. Attualmente in Italia i beneficiari sotto i 1.000 euro sono il 59%, anche se assorbono solo il 7,2% del massimale nazionale (tab. 2). Si stima che gli agricoltori al di sotto di 1.250 euro di pagamenti diretti siano circa 750.000, pari circa due terzi degli attuali beneficiari, anche se essi assorbono meno del 10% del massimale nazionale. Gli agricoltori che partecipano al regime hanno una serie di vantaggi: 
- sono esonerati dalle pratiche agricole del greening; 
- la domanda di accesso al sostegno è più semplice; 
- la condizionalità e i controlli sono semplificati. 

Il regime di sostegno semplificato per i piccoli agricoltori stimola una considerazione. La nuova Pac intende tutelare e favorire la presenza dei piccoli agricoltori, in quanto viene riconosciuto il loro contributo alla vitalità delle zone rurali. 

L’Ue afferma, infatti, che il regime dei piccoli agricoltori dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di sostenere l’attuale tessuto agricolo dell’Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell’evoluzione verso strutture più competitive.

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